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16.3864 · Mozione · 2016-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale un disegno di atto normativo che reintroduca l'obbligo di autorizzazione per la partecipazione di oratori stranieri a manifestazioni politiche ai sensi del decreto del Consiglio federale del 24 febbraio 1948, abrogato nel 1998.

Begründung

Con il decreto del Consiglio federale del 24 febbraio 1948 concernente i discorsi politici di stranieri (RS 126), la Confederazione svizzera aveva sottoposto ad autorizzazione la partecipazione di oratori stranieri a manifestazioni politiche. I Cantoni dovevano rifiutare l'autorizzazione se vi era da temere un pericolo per la sicurezza esterna o interna del Paese o disturbi della quiete e dell'ordine pubblici. Nei discorsi autorizzati, gli oratori stranieri dovevano evitare qualsiasi ingerenza nelle questioni inerenti alla politica interna svizzera. Questo decreto ne aveva sostituito uno sullo stesso tema del 3 novembre 1936. Su raccomandazione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 5 settembre 1996, il 9 marzo 1998 il Consiglio federale ha abrogato il decreto con effetto al 30 aprile 1998 (RU 1948 119).

Le disposizioni abrogate avevano dato buona prova per decenni, garantendo la quiete nel nostro Paese in questo settore. La dimostrazione di decine di migliaia di sostenitori del presidente turco Recep Tayyip Erdogan il 30 luglio 2016 a Colonia e l'intenzione degli organizzatori di dare la parola a politici turchi mediante schermo gigante ha suscitato scalpore nell'opinione pubblica tedesca. Queste comparse sono poi state proibite con una sentenza della Corte costituzionale federale. La Svizzera farebbe bene a premunirsi contro tali situazioni tornando a vietare i discorsi di oratori politici stranieri a manifestazioni politiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con il decreto del 24 febbraio 1948 menzionato dall'autore della mozione, il Consiglio federale ha introdotto uno strumento volto a prevenire un eventuale sovvertimento politico. Tale misura era stata decisa all'inizio della Guerra fredda. Secondo il decreto, prima del discorso di uno straniero senza permesso di domicilio in Svizzera occorreva chiedere un'autorizzazione. Questa andava negata se vi era da temere che venisse posta in pericolo la sicurezza interna o esterna del Paese o che fosse turbato l'ordine pubblico.

Su raccomandazione del Consiglio degli Stati, il 30 aprile 1998 il Consiglio federale ha abrogato tale decreto, nel frattempo considerato obsoleto e anticostituzionale. Questa valutazione resta tuttora valida. Un obbligo generale di autorizzazione per la partecipazione di oratori stranieri a manifestazioni politiche costituirebbe una limitazione sproporzionata della libertà di espressione.

Anche in assenza di un obbligo di autorizzazione come quello chiesto dall'autore della mozione, oggigiorno la Confederazione dispone comunque di varie possibilità per impedire, nel caso specifico, a un oratore straniero di partecipare a una manifestazione politica. In virtù dell'articolo 67 capoverso 4 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero se la sua partecipazione a una manifestazione espone direttamente a pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In passato è stato fatto ripetutamente ricorso a questo genere di misure. Ad esempio, l'anno scorso Fedpol ha emesso dieci divieti d'entrata nei confronti di cosiddetti predicatori d'odio.

Pronunciando un'interdizione di esercitare un'attività, il Consiglio federale può, previa consultazione del SIC, vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo di svolgere un'attività volta direttamente o indirettamente a propugnare, appoggiare o favorire in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento (art. 9 della legge federale sulle misure di salvaguardia della sicurezza interna, LMSI; RS 120; nuovo e trasposto senza modifiche materiali nell'art. 73 cpv. 1 della legge federale sulle attività informative, LAIn). Se tali requisiti sono adempiuti, è quindi possibile vietare a una persona straniera che si trova già in Svizzera di prendere parola durante una manifestazione politica.

Attualmente le autorità di sicurezza della Confederazione dispongono di sufficienti strumenti per vietare, laddove necessario, a un oratore straniero che si trova ancora all'estero o che è già entrato in Svizzera, di intervenire durante una manifestazione politica.

Anche le competenti autorità locali dispongono delle basi giuridiche necessarie per autorizzare lo svolgimento di una manifestazione politica soltanto a determinate condizioni o per rifiutarlo, ad esempio per motivi di sicurezza pubblica. Tali autorità sono inoltre in grado di reagire rapidamente al mutare delle circostanze e possono quindi vietare a breve termine una manifestazione precedentemente autorizzata, qualora una delle condizioni non fosse più rispettata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.