Conseguenze della nuova direttiva UE contro le pratiche di elusione fiscale per le aziende
16.3883 · Interpellanza · 2016-09-30
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Lo stesso giorno in cui il Parlamento ha licenziato la Riforma III dell'imposizione delle imprese, i ministri europei delle finanze si sono accordati in linea di principio su una nuova direttiva (legge). Intendono in questo modo porre un freno all'erosione che mina il substrato fiscale delle aziende. Basandosi sugli standard sviluppati dall'OCSE (raccomandazioni BEPS), la direttiva li chiarisce e li potenzia. Essa prevede diverse misure tra cui limiti sugli interessi che fissano soglie massime per l'ammontare degli interessi netti e consentono a un'azienda di dedurli dal proprio reddito imponibile. Ciò dovrebbe dissuadere le aziende dal realizzare costruzioni creditizie artificiali che comportano solamente una riduzione dell'onere fiscale.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. La legislazione svizzera è compatibile con tale direttiva UE?
2. Le deduzioni fiscali stabilite nel quadro della Riforma III dell'imposizione delle imprese sono conformi a tale direttiva?
3. L'imposta sull'utile con deduzione degli interessi è compatibile con il limite sugli interessi stabilito nella nuova direttiva UE?
4. È necessario un adeguamento della legislazione svizzera?
5. In che modo questo nuovo atto normativo incide sulle entrate attuali e future della Confederazione e dei Cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./4. Attraverso la "Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno" si intendono attuare nell'Unione europea (UE) le raccomandazioni del progetto concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ("Base Erosion and Profit Shifting", BEPS) dell'OCSE e del G20 e altre misure. Sostanzialmente si tratta di (i) norme per contrastare i disallineamenti da ibridi, (ii) una tassazione addizionale, (iii) limiti sulla deducibilità degli interessi, (iv) un'imposizione in uscita e (v) una norma generale antiabuso. Le misure (i) - (iii) sono incluse nei risultati scaturiti dal progetto BEPS, ma non costituiscono standard minimi che gli Stati interessati devono attuare. Il sistema fiscale svizzero comprende regole in parte paragonabili o misure che perseguono gli stessi obiettivi della direttiva dell'UE. Il Consiglio federale ha pure avviato l'attuazione degli standard minimi scaturiti dal progetto BEPS e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sta tra l'altro valutando queste raccomandazioni, questi approcci comuni, nel quadro di un mandato di verifica sull'ulteriore sviluppo del regime svizzero di imposizione delle imprese. Al riguardo occorre tener conto anche degli sviluppi nell'UE. In quanto Paese non membro dell'UE la Svizzera non è comunque obbligata ad attuare la direttiva.
3. Secondo il testo della direttiva la deducibilità dei costi del capitale di terzi dovrebbe essere limitata. Essa non si esprime sulla deducibilità degli interessi figurativi sul capitale proprio (superiore alla media).
5. Gli sviluppi sulle piazze concorrenti sono rilevanti per la posizione della Svizzera sul piano della concorrenza internazionale e quindi anche per le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e comuni. La direttiva è stata adottata dal Consiglio dell'UE nel mese di luglio del 2016 e ora deve essere attuata dagli Stati membri; questi hanno tuttavia un ampio margine di manovra a disposizione, ad esempio nell'impostazione dei limiti sulla deducibilità degli interessi o della tassazione addizionale. Il DFF terrà conto di questi sviluppi anche nel quadro del succitato mandato di verifica.
Risposta del Consiglio federale.