16.3921 · Mozione · 2016-11-30
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di estendere, in funzione delle necessità, il campo d'applicazione dell'ordinanza per gli autisti alle persone che intervengono in caso di panne o incidente ossia conducenti di carri attrezzi e veicoli di autosoccorso (cfr. art. 10 cpv. 2 OLL 2).
Begründung
In condizioni stradali difficili, le imprese di autosoccorso sono sollecitate ben al di là dei limiti normali. Per garantire la sicurezza degli utenti della strada non è quindi sempre possibile rispettare alla lettera l'ordinanza per gli autisti. Il Consiglio federale è pertanto invitato a estendere a queste imprese l'eccezione prevista dall'OLL 2 (lavoro di notte di dodici ore con due ore di riposo, non limitato a tre notti su sette consecutive, in particolare se la durata di lavoro effettiva è di solo otto ore).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1), sono esclusi dal campo di applicazione dell'OLR 1 i conducenti di veicoli equipaggiati specialmente per l'autosoccorso stradale e impiegati entro un raggio di 100 chilometri dalla loro postazione.
Nel caso in esame, all'OLR 1 non si applica quindi neppure la riserva di cui all'articolo 71 lettera a della legge sul lavoro (LL) e i lavoratori impiegati nell'autosoccorso stradale rientrano pertanto interamente nel campo di applicazione della LL e delle relative ordinanze.
D'altro canto, i soccorritori stradali esercitano un'attività particolare ed è quindi incontestabile che per loro debbano valere eccezioni alla regola. Per questa ragione, esiste una disposizione ad hoc: per le aziende del settore automobilistico vigono le disposizioni speciali dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). L'articolo 46 OLL 2 prevede che queste aziende possano occupare la domenica e la notte, senza obbligo di autorizzazione, i lavoratori che offrono un servizio di assistenza in caso di panne e un servizio di rimorchio. Secondo le ulteriori disposizioni ordinarie applicabili al lavoro notturno è possibile occupare i lavoratori al massimo tre notti consecutive su sette in caso di lavoro notturno di dieci ore comprese in uno spazio di dodici ore (art. 29 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, OLL 1, in combinato disposto con l'art. 17a LL).
Per il momento, non è prevista l'applicazione a queste aziende della disposizione speciale di cui all'articolo 10 capoverso 2 OLL 2 sulla durata del lavoro notturno.
Le disposizioni speciali dell'OLL 2 riflettono le esigenze comuni di un intero settore. Sono uno strumento importante per un partenariato sociale funzionante in Svizzera e implicano una discussione e un'intesa tra le parti sociali interessate. Un'eventuale modifica dell'articolo 46 OLL 2 riguardante la durata e il numero dei turni di notte richiede quindi il consenso delle parti.
L'associazione dei datori di lavoro competente in materia segue in questi casi la prassi consolidata: interpella innanzitutto i sindacati interessati e in seguito si rivolge alla SECO che assiste le parti sociali nella ricerca di una soluzione adeguata. Il progetto viene quindi sottoposto per parere alla Commissione federale del lavoro. Solo dopo questa fase viene avviato il processo formale di revisione di un'ordinanza.
Il Consiglio federale comprende la richiesta dell'autore della mozione. Tuttavia, ritiene più opportuno e conforme al sistema esistente che siano dapprima consultate le parti sociali, secondo il principio dell'intervento sussidiario del legislatore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.