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16.3978 · Interpellanza · 2016-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 17 giugno 2015 l'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) è stata modificata in diversi punti. Una delle nuove disposizioni, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, concerne le donne a rischio di cancro al seno. D'ora innanzi l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si farà carico soltanto delle mammografie o delle RMN di screening effettuate in un centro di senologia certificato. Se la prestazione è fornita in un'altra struttura, va richiesto preliminarmente il consenso dell'assicuratore.

Visto il numero limitato dei centri di senologia in Svizzera, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. È consapevole che tale disposizione potrebbe essere difficilmente applicabile? Come prevede altrimenti di metterla in pratica?

2. È consapevole che di fatto tale modifica rischia di ostacolare l'accesso di queste donne a esami dalla necessità per loro comprovata?

Begründung

La suddetta modifica dell'OPre (art. 12d cpv. 1 lett. d) pone considerevoli problemi pratici. In effetti molti Cantoni non hanno alcun centro di senologia certificato. Altri, per esempio il Cantone di Ginevra, ne hanno soltanto uno, quello dell'ospedale universitario di Ginevra (HUG).

Si stima che in questo Cantone siano effettuate circa 12 500 mammografie all'anno al di fuori del programma cantonale di diagnosi precoce per le donne con rischio medio-alto di cancro al seno. Se fosse l'HUG ad effettuarle, per questi 12 500 esami sarebbero teoricamente necessari strumenti tecnici e medici in misura sette volte superiore, cosa materialmente impossibile. Allo stesso tempo se continueranno a essere effettuate dalla radiologia privata, che fino ad ora ha gestito questi esami, il loro rimborso dipenderà dalla buona volontà dell'assicuratore.

Visto il numero limitato dei centri di senologia riconosciuti in Svizzera, c'è il rischio che in molti Cantoni non si possa applicare questa disposizione. Questa modifica apre una breccia nella libera scelta del medico e minaccia anche di complicare l'accesso delle donne a rischio a esami per loro comprovatamente adeguati, volti a proteggere la loro salute e la loro vita.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ritiene fondamentale garantire un'elevata qualità della diagnosi precoce del cancro al seno per le donne a rischio elevato, allo scopo fra l'altro di ridurre al minimo il rischio di falsi positivi - con l'incertezza e l'inquietudine che causano alle dirette interessate - e il numero di interventi non necessari.

La decisione del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 17 giugno 2015 relativa alla modifica dell'articolo 12d capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31) persegue tale obiettivo e prevede i due punti seguenti: da un lato, la possibilità aggiuntiva per le donne con un rischio molto elevato di cancro al seno di effettuare una RMN conformemente a un protocollo di monitoraggio commisurato al rischio (in vigore dal 15 luglio 2015); dall'altro l'obbligo, entrato in vigore il 1° gennaio 2017 dopo un periodo di transizione di un anno e mezzo, di eseguire l'esame in un centro di senologia certificato. Esiste tuttavia una deroga a tale obbligo che prevede la possibilità di effettuare l'esame in un istituto non certificato previo consenso dell'assicuratore. Il periodo di transizione ha consentito agli istituti di senologia finora sprovvisti di certificazione di prepararsi alle nuove prescrizioni.

Allo stato attuale la Svizzera conta 19 centri di senologia certificati. Gli esami possono essere eseguiti anche da radiologi titolari di un contratto con un centro di senologia certificato. Al momento non è pervenuta al DFI, né all'Ufficio federale della sanità pubblica, alcuna comunicazione circa eventuali difficoltà nell'applicazione o la mancanza di risorse.

Il Consiglio federale ritiene la misura adeguata ai fini della garanzia di un'elevata qualità. Vista la richiesta, più volte avanzata in questi anni, di potenziare la qualità dell'assistenza sanitaria, questo passo appare opportuno e sostenibile.

2. È difficile esprimere una valutazione quantitativa degli esami, in quanto non sono attualmente disponibili dati statistici sugli esami finora eseguiti in relazione al rischio nelle donne. Non ci è dato sapere, quindi, quante delle mammografie eseguite ad oggi al di fuori del programma di diagnosi precoce siano state eseguite ai fini di ulteriori accertamenti in presenza di risultati sospetti su donne senza elevato rischio di cancro al seno e quante ai fini di una diagnosi precoce per le donne a rischio elevato. Inoltre, non è noto il tasso di partecipazione al nuovo piano di diagnosi precoce. Considerate le valutazioni degli esperti consultati a suo tempo, il Consiglio federale presuppone un numero di esami nettamente inferiore a quello indicato dall'autrice dell'interpellanza.

Inoltre, le donne interessate potrebbero avvalersi della possibilità summenzionata di sottoporsi all'esame in un altro centro qualificato previo consenso dell'assicuratore. Di conseguenza, il Consiglio federale non ravvisa alcuna minaccia per l'accesso alle prestazioni riguardanti il cancro al seno. Qualora all'atto pratico dovessero porsi sostanziali problemi di accesso per le donne interessate, il DFI esaminerà la questione e se del caso adotterà misure.

Risposta del Consiglio federale.