16.408 · Iniziativa parlamentare · 2016-03-14
Parlamento
Liquidato
Ausgangslage
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Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Il Codice penale è complatato come segue:
Art. 187
...
Cpv. 1bis
La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se la vittima non ha ancora compiuto 12 anni.
...
Art. 189
...
Cpv. 1bis
La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se la vittima non ha ancora compiuto 16 anni.
Cpv. 1ter
La pena è una pena detentiva non inferiore a due anni se la vittima non ha ancora compiuto 12 anni.
...
Art. 190
...
Cpv. 1bis
La pena è una pena detentiva non inferiore a due anni se la vittima non ha ancora compiuto 16 anni.
Cpv. 1ter
La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se la vittima non ha ancora compiuto 12 anni.
...
Art. 191
...
Cpv. 2
La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se la vittima non ha ancora compiuto 16 anni.
Cpv. 3
La pena è una pena detentiva non inferiore a due anni se la vittima non ha ancora compiuto 12 anni.
Begründung
In base all'articolo 187 del Codice penale, atti sessuali con fanciulli e adolescenti minori di 16 anni possono essere puniti con una pena relativamente attenuata (che può ridursi alla pena pecuniaria); non si fa alcuna distinzione in relazione all'età della vittima. Se nel contempo il colpevole commette un altro reato sessuale (per es. art. 189 o 190) si passa alle pene superiori (fino a 15 anni), ma la pena minima rimane invariata. L'intervento parlamentare si prefigge sia di distinguere tra atti commessi con adolescenti di età inferiore ai 16 anni e con bambini di età inferiore ai 12 anni sia di prevedere pene minime per atti sessuali commessi su vittime appartenenti a queste fasce di età.
Verhandlungen
Dibattito al Consiglio degli Stati, 13.06.2022
Stralcio dal ruolo