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16.4088 · Mozione · 2016-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di aumentare da 0,5 a 2 mg Hg/kg di terra il valore soglia per l'iscrizione delle particelle inquinate da mercurio nel catasto dei siti inquinati e di adattare di conseguenza le ordinanze e gli allegati interessati (p. es. OSiti, OPSR).

Begründung

La vigente legislazione in materia ambientale tratta in modo differenziato le particelle inquinate da mercurio: quelle con un inquinamento inferiore a 0,5 mg Hg/kg di terra sono considerate non inquinate, mentre quelle con un inquinamento superiore a 2 mg Hg/kg di terra sono iscritte nel catasto dei siti inquinati e devono essere risanate fino a raggiungere tale valore soglia. Le particelle con un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg di terra risultano problematiche, poichè non sono soggette all'obbligo di risanamento pur essendo iscritte nel catasto dei siti inquinati.

Non vi sono ragioni evidenti per l'iscrizione di particelle non soggette all'obbligo di risanamento nel catasto dei siti inquinati. Nella sua risposta all'interpellanza 14.4143 lo stesso Consiglio federale ha affermato che "i suoli che presentano un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg non costituiscono un pericolo per l'uomo e l'ambiente e non necessitano quindi di ulteriori misure". Ciò è confermato dallo studio Arcadis "Grossgrundkanal: Nahrungs- und Futtermitteluntersuchung im Bereich der übrigen Gebiete" del 29 novembre 2016 secondo il quale il consumo di segale, carne e latticini locali provenienti da superfici con una concentrazione di mercurio fino a 20 mg/kg utilizzate a scopi agricoli è innocuo per la salute. L'iscrizione rappresenta quindi un'inutile burocrazia che danneggia i proprietari di terreno colpiti.

Per fissare i valori soglia, il Consiglio federale dispone di un potere discrezionale. In virtù di tale competenza, può aumentare in qualsiasi momento da 0,5 a 2 mg Hg/kg il valore soglia per le particelle inquinate. Questo risulta ancora più opportuno rispetto a quanto affermato dal Consiglio federale, poichè in Svizzera vige la legislazione di gran lunga più severa d'Europa. Senza tener conto di questo fatto, la differenziazione fra particelle non inquinate (<0,5 mg Hg/kg), inquinate ma non soggette all'obbligo di risanamento (0,5-2 mg Hg/kg) e inquinate con obbligo di risanamento (>2 mg Hg/kg) genera un'inutile e onerosa burocrazia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Lo scopo della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) è proteggere l'uomo e il suo ambiente da effetti dannosi o molesti. In modo analogo, la legislazione in materia ambientale disciplina anche l'utilizzazione del mercurio, una sostanza neurotossica.

L'iscrizione da parte dei Cantoni di tutti i siti inquinati nel catasto è opportuno e adeguato: un sito è considerato inquinato e quindi iscritto nel catasto a partire da un valore di 0,5 mg Hg/kg di terra.

- un valore pari o superiore a 0,5 mg Hg/kg può rappresentare una minaccia per il suolo, che, anche ai sensi del principio di precauzione, deve essere limitata il prima possibile. A tale scopo, i Cantoni emanano delle limitazioni d'utilizzazione (ordinanza sul deterioramento del suolo, O suolo; RS 814.12);

- il materiale di scavo con un tenore di mercurio superiore a 0,5 mg Hg/kg è considerato inquinato e può essere smaltito (p. es. venir depositato in una discarica idonea) o riutilizzato (ordinanza sui rifiuti; RS 814.600) solo a determinate condizioni.

L'iscrizione dei siti inquinati nel catasto garantisce che l'economia, la popolazione e le autorità possano disporre di informazioni adeguate sull'inquinamento dei terreni. Il catasto consente agli acquirenti di un immobile, per esempio, di appurare se la particella è inquinata. L'iscrizione nel catasto consente di prevenire inganni per l'acquirente, evitandogli sorprese e costi di smaltimento supplementari imprevisti. Inoltre si garantisce lo smaltimento adeguato del materiale di scavo inquinato e se ne previene la diffusione incontrollata.

Il deprezzamento di un terreno è conseguente a un inquinamento effettivo o ai costi supplementari di smaltimento e non alla mera iscrizione nel catasto. Le banche conoscono molto bene il diritto in materia di siti contaminati e valutano in modo differenziato gli eventuali deprezzamenti dovuti al deterioramento del suolo o ad altri fattori che incidono sul prezzo del terreno.

I Cantoni hanno nel frattempo completato i loro catasti dei siti inquinati e i costi di gestione sono esigui. Una modifica di questo sistema confermato a livello nazionale causerebbe loro per contro costi e oneri supplementari. Inoltre sarebbe incomprensibile derogare a questo sistema proprio per una sostanza neurotossica quale il mercurio.

Dopo una valutazione della minaccia, per le particelle con un tenore di mercurio superiore a 0,5 mg/kg, i Cantoni devono emanare delle limitazioni d'utilizzazione. Una possibile minaccia sussiste ad esempio nel mangiare legumi cresciuti in un giardino inquinato da mercurio. Questo è confermato da uno studio su ampio raggio effettuato nel 2013 da Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica, alimentare e ambientale. I risultati hanno convinto Agroscope a fissare a 0,5 mg Hg/kg il valore di guardia per il mercurio.

In modo analogo il Cantone del Vallese ha emanato delle raccomandazioni per i giardini familiari con un inquinamento da mercurio compreso tra 0,5 e 2 mg/kg. Su queste particelle potranno quindi essere coltivati unicamente legumi con potenziale basso di assorbimento di mercurio ed evitati quelli con un forte potenziale di assorbimento (p. es. insalata, carote, spinaci, ecc.).

Fino a un valore di 2 mg Hg/kg nel suolo non sussiste alcuna minaccia per i bambini che ingeriscono terra ad esempio giocando. Questo è stato confermato da un altro studio.

Lo studio menzionato nella motivazione della mozione, effettuato nel novembre 2016 da Arcadis su mandato della Lonza, si limita alle superfici agricole utili, alle superfici coltive di segale e al consumo di carne e latte di mucche e pecore che si sono nutrite di mais, fieno ed erba provenienti da terreni inquinati da mercurio. Dalle conclusioni degli autori si evince che non sussiste alcun rischio rilevante per la popolazione locale. In linea generale i risultati di questo studio non possono essere applicati a tutte le derrate alimentari e non tengono conto in misura sufficiente dei bambini particolarmente sensibili.

Il valore soglia di 0,5 mg Hg/kg, a partire dal quale un sito è considerato inquinato e deve essere iscritto nel catasto, è comparabile a quelli di altri Paesi europei: la Lituania ha, ad esempio, fissato un valore pari a 0,25 mg Hg/kg, l'Austria uno di 0,5 mg Hg/kg e la Norvegia uno di 1 mg Hg/kg. Il principio di iscrivere tutti i siti inquinati in un catasto è sancito nella maggior parte dei Paesi europei.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Valore soglia del mercurio. Contro la burocrazia inutile e il deprezzamento | Lexipedia | Lexipedia