16.412 · Iniziativa parlamentare · 2016-03-16
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Il diritto della garanzia della cosa all'acquisto (art. 197-210 CO) va reso più moderno e adeguato alla direttiva europea 1999/44/CE (in particolare agli art. 3-6). Ciò vale specialmente per le seguenti direttive:
- i rimedi giuridici di legge (in primo luogo riparazione e sostituzione, in via sussidiaria riduzione del prezzo e permuta) vanno reimpostati;
- a questi rimedi giuridici e agli altri diritti dell'acquirente non si può rinunciare a priori;
- in caso di difetti di conformità che si presentano entro sei mesi dalla consegna della cosa si presume che esistessero già al momento della consegna stessa;
- garanzie contrattuali supplementari dei venditori devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile; esse non sostituiscono i diritti legali obbligatori dell'acquirente;
- per un difetto che non può essergli imputato, il rivenditore finale che risponde della cosa deve ottenere il diritto di poter agire a sua volta contro il suo fornitore.
Begründung
1. Con la revisione del diritto in materia di compravendita, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, sono stati prorogati i termini di prescrizione. Pur se non possono essere ridotti (art. 210 cpv. 1 e 4 CO), i termini possono però continuare a essere esclusi dalla garanzia (art. 199 CO e contrario), il che è una contraddizione.
2. I rimedi giuridici del diritto della garanzia nel CO sono obsoleti. Vanno resi più moderni e adeguati alle esigenze degli scambi economici attuali. Nella direttiva europea 1999/44/CE vengono date varie direttive, che sono state trasposte dagli Stati membri nel proprio diritto nazionale e si sono rivelate efficaci nella prassi. Le esperienze fatte dall'Unione europea mostrano che riprendendo le direttive i diritti dei consumatori vengono rafforzati, senza nel contempo recare pregiudizio agli interessi del commercio. La direttiva prevede anche che a tutela del rivenditore finale deve obbligatoriamente esserci la possibilità di agire contro il suo fornitore. Si pensi nello specifico al caso in cui un negozio venda ad esempio prodotti elettronici prefabbricati che si rivelano difettosi: il venditore risponde per due anni nei confronti degli acquirenti privati, mentre il suo fornitore può ridurre a piacimento il termine di prescrizione. Una situazione insoddisfacente in cui i proprietari di negozi possono ritrovarsi sotto la pressione dei grandi fornitori.