16.435 · Iniziativa parlamentare · 2016-06-02
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Occorre modificare l'articolo 141 della legge sul Parlamento in modo tale che, nel sottoporre all'Assemblea federale disegni di legge che comportano obblighi, oneri o limitazioni considerevoli per privati e imprese, il Consiglio federale formuli proposte su come si possa ottenere in altra sede uno sgravio di portata equivalente. Occorre modificare nello stesso senso gli articoli 7 e seguenti della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione in riferimento alla legislazione del Consiglio federale e dell'Amministrazione. Occorre inoltre modificare gli articoli 71 e seguenti della legge sul Parlamento cosicché per le nuove leggi sia necessaria una decisione a maggioranza qualificata, se non è possibile ottenere contemporaneamente in altra sede uno sgravio di portata equivalente.
Begründung
L'eccesso normativo mette in pericolo la concorrenzialità della Svizzera. I costi burocratici ammontano a circa il 10 per cento del prodotto interno lordo. La regola "one in, one out" contribuisce alla deregolamentazione. La Germania e la Gran Bretagna applicano con successo questa regola (Avenir Suisse 2016; cfr. anche il postulato Caroni 15.3421). Occorre considerare i seguenti principi:
1. Vanno considerati tutti i disegni di legge del Consiglio federale e tutti gli atti legislativi (incluse le direttive interne all'Amministrazione) del Consiglio federale e dei servizi dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, incluse le autorità indipendenti dell'Amministrazione federale. Vanno inoltre inclusi i disegni derivanti dall'adozione di normative internazionali.
2. Criteri per l'equivalenza: importo delle spese statali; importo dei costi e oneri finanziari e di altra natura per i privati e le imprese; intensità dell'ingerenza nei diritti alla libertà, soprattutto alla libertà economica o alla garanzia della proprietà.
3. Le disposizioni da abrogare devono riguardare innanzitutto lo stesso settore e gli stessi destinatari di quelle nuove; se non è possibile, vanno abrogate disposizioni in altri settori e/o rivolte ad un pubblico diverso. Le disposizioni nuove e quelle da abrogare possono provenire da autorità diverse.
4. Nel presentare un disegno di legge, il Consiglio federale formula entro un anno le corrispondenti proposte di abrogazione oppure esso o un servizio della Confederazione abroga le norme corrispondenti entro questo stesso termine dopo l'entrata in vigore del nuovo atto legislativo. Se l'abrogazione non avviene contemporaneamente all'entrata in vigore, per le nuove leggi è necessaria la maggioranza qualificata del Parlamento.