17.043 · Oggetto del Consiglio federale · 2017-06-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 28 giugno 2017 concernente la revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 29.06.2017
Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione
In occasione della sua seduta del 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). La legge disciplina il rapporto tra le assicurazioni e i loro clienti. Nel quadro della procedura di consultazione il progetto di revisione ha suscitato nel complesso reazioni positive.
L'attuale legge sul contratto d'assicurazione (LCA) risale a oltre cento anni fa e non soddisfa più i requisiti di una normativa moderna e le necessità ad essa connesse. La revisione parziale del 2006 aveva già permesso di soddisfare una serie di richieste urgenti in materia di protezione dei consumatori. Con il disegno di legge presentato dal Consiglio federale si intende adeguare ulteriormente, in determinati punti, la legislazione in materia di contratto d'assicurazione alle nuove circostanze e all'esigenza di una copertura assicurativa ragionevole e realizzabile.
Nel 2011 il Consiglio federale ha presentato una revisione totale della LCA. Il Parlamento ha però ritenuto eccessiva tale proposta tanto che, nel marzo 2013, ha rinviato il progetto al Consiglio federale incaricandolo di elaborare una revisione parziale focalizzata su alcuni punti specifici.
L'attuale disegno di legge attua le richieste formulate dal Parlamento nella sua decisione di rinvio della revisione totale della LCA. Esso contiene segnatamente le modifiche volute concernenti il diritto di revoca, la copertura provvisoria, la prescrizione, il diritto di recesso e i grandi rischi. Si propone inoltre di introdurre semplificazioni per il commercio elettronico.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 09.05.2019
Contratti assicurazioni, modifiche unilaterali non agevolate
Il diritto per gli assicuratori di adeguare unilateralmente i contratti non deve essere ampliato, al contrario di quanto aveva proposto il governo. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale che, nell'ultimo giorno dedicato alla sessione speciale, ha approvato la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
La possibilità contrattuale di modificare condizioni e premi era il punto più controverso della riforma ed è stata il fulcro della discussione. L'esecutivo, nel proprio messaggio trasmesso al Parlamento, voleva rafforzare la posizione degli assicuratori.
La maggioranza della Commissione dell'economia e dei tributi (CET-N) aveva acconsentito, mentre due consistenti minoranze chiedevano al contrario, per meglio tutelare i consumatori, di rendere nulla ogni clausola in favore di un adeguamento unilaterale.
Le critiche al Consiglio federale sono state pesanti, in particolare da parte della sinistra, che ha subito minacciato il lancio di un referendum. Prisca Birrer-Heimo (PS/LU) ha parlato di "affronto inaccettabile", Regula Rytz (Verdi/BE) di "truffa". Alla fine la Camera del popolo ha optato per una via di mezzo, vale a dire lo status quo proposto da Giovanni Merlini (PLR/TI). Anche il ministro delle finanze Ueli Maurer, presente in aula, lo ha definito un compromesso percorribile.
Le modifiche unilaterali restano dunque possibili, ma soltanto a condizioni rigorose, ovvero secondo quanto permette la legislazione attuale. Spetterà ai giudici determinare la loro legittimità: a tal proposito, il Tribunale federale sta fissando paletti stretti.
Sinistra voleva di più
Evitato il peggio, la sinistra, che in un primo momento ha cercato invano di giocare la carta della non entrata in materia rinviando l'incarto al governo, è comunque rimasta insoddisfatta, giudicando la proposta Merlini poco chiara e non in grado di risolvere la questione. L'obiettivo era infatti quello di rendere nulla ogni clausola per modifiche unilaterali. Lo schieramento rosso-verde è stato il solo a non dare il proprio supporto in sede di votazione finale alla revisione, che è comunque stata adottata per 124 a 26 (36 astenuti).
Non è possibile, ha sottolineato Rytz, che una persona paghi per anni per poi sentirsi dire, quando si ammala, che determinate prestazioni non sono più garantite. In quel caso potrebbe in teoria rescindere il contratto, ma per un anziano diventerebbe quasi impossibile trovare sul mercato un'altra assicurazione complementare, è stato fatto notare dalla sinistra. Il PLR è stato accusato di aver cambiato la sua posizione all'ultimo momento per paura della reazione dell'elettorato alle prossime elezioni federali in autunno.
Diritto di revoca anche per modifiche
La legge attuale, promulgata nel 1908, è ritenuta da tutti ormai sorpassata. Un primo tentativo di riforma totale del Consiglio federale, datato 2011, era stato fermato dalle Camere due anni dopo.
Per i clienti, la buona notizia inserita nella revisione accolta oggi è l'opportunità di disporre di un diritto di revoca della polizza per 14 giorni. Per 97 voti a 94, il Nazionale, questa volta accogliendo la volontà della sinistra, ha deciso che ciò sarà ammissibile non soltanto nel quadro della conclusione del contratto, bensì pure in caso di modifiche importanti.
Regime speciale per evitare abusi
Gli assicurati non saranno più intrappolati da contratti che si rinnovano automaticamente, grazie all'introduzione di un diritto di recesso ordinario dopo tre anni al più tardi, con un preavviso di tre mesi.
È stato anche accettato un regime speciale per l'assicurazione malattia, non previsto dal disegno iniziale. In questo modo le società non potranno disdire un'assicurazione complementare: solo il cliente può avvalersi di tale diritto. "Bisogna chiudere la porta a eventuali abusi", ha detto convincendo la maggior parte dei colleghi Guillaume Barazzone (PPD/GE). Con un solo voto di differenza, la proposta di PPD e sinistra è stata preferita a quella del PLR, che voleva a sua volta eliminare la controversia instaurando un regime eccezionale, ma solo per le complementari.
Approvata anche, sempre nell'ambito della complementare, l'estensione della copertura di cinque anni nel caso in cui il danno derivato dal rischio assicurato si verifichi a obbligazione ormai terminata.
L'assicurato potrà rescindere un contratto entro quattro settimane qualora venisse violato l'obbligo di informare. Contro il parere dell'UDC, il periodo per sfruttare tale possibilità prima dell'incombere della prescrizione è passato da uno a due anni.
Novità elettroniche
Secondo il Nazionale, deve inoltre essere possibile una disdetta per via elettronica e non per forza scritta. È eccessivo, un assicuratore può rescindere una polizza via SMS senza che il cliente se ne accorga, ha reclamato a vuoto Beat Jans (PS/BS). Non vi sono ragioni per privare i cittadini delle possibilità offerte dalla digitalizzazione, gli ha replicato Christian Lüscher (PLR/GE).
Per quel che concerne le eventuali violazioni del contratto, il consumatore dovrà fornire le prove a suo discarico, così da evitare sanzioni. "Mi sembra logico", ha detto Barazzone, che chi infrange un obbligo debba dimostrare la propria estraneità. PS, Verdi e Verdi liberali volevano invece che spettasse all'assicuratore documentare le colpe dirette del cliente.
Per esempio, ha spiegato Olivier Feller (PLR/VD) a titolo dimostrativo, se una persona non va dal medico il giorno prefissato, ma ciò accade a causa di uno sciopero dei trasporti pubblici, non viene punito.
La revisione della LCA porta inoltre da due a cinque anni la prescrizione in materia di crediti assicurativi: una minoranza di sinistra mirava a dieci anni. Viene regolamentata altresì la copertura provvisoria, oggi molto diffusa, e viene autorizzata, a determinate condizioni, l'assicurazione con effetto retroattivo.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 18.09.2019
Contratti; assicurati, protetti ma non troppo
Gli assicurati non dovrebbero più essere intrappolati da contratti assicurativi che si rinnovano automaticamente. Tuttavia, nel corso dell'esame della legge sul contratto d'assicurazione, la maggioranza del Consiglio degli Stati ha respinto vari cambiamenti giudicati troppo propizi ai consumatori. Il dossier ritorna al Nazionale che in primavera, durante una sessione speciale, aveva invece fatto dei gesti in favore degli assicurati.
Alla fine il progetto è stato accolto con 29 voti senza opposizioni e 13 astenuti, tutti di sinistra, che in questo modo ha voluto mostrare tutta la sua frustrazione dopo aver perso su tutta la linea.
La legge attuale, promulgata nel 1908, è stata ritenuta da tutti ormai sorpassata. Un primo tentativo di riforma totale del Consiglio federale, risalente al 2011, era stato bloccato dalle Camere due anni dopo. Il Governo si era allora limitato a una modifica dei punti essenziali. In maggio, la Camera del popolo aveva corretto il tiro a beneficio dei clienti. Oggi i "senatori" hanno però fatto un parziale dietrofront.
Con la revisione, gli assicurati dovrebbero disporre di due settimane per revocare una polizza assicurativa. I contratti che si rinnovano automaticamente dovrebbero essere rimpiazzati da contratti che possono essere disdetti dopo tre anni al più tardi.
Assicurazioni complementari
Al fine di evitare abusi, il Nazionale aveva deciso che questo diritto di disdetta deve essere riservato all'assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattia.
Oggi gli Stati hanno deciso che questa eccezione deve applicarsi soltanto alle assicurazioni complementari. Inoltre, i "senatori" - con 25 voti a 16 - hanno aggiunto che nell'assicurazione collettiva delle indennità giornaliere, le due parti - assicurati e assicuratori - potranno disdire un contratto.
"Ciò potrebbe essere fatale a certe PMI", ha deplorato Roberto Zanetti (PS/SO). Di tutt'altro avviso, Alex Kuprecht (UDC/SZ), per il quale un assicuratore deve poter disdire contratti deficitari, affinché le imprese assicurate con un'assicurazione con danni limitati non siano sommerse da premi troppo onerosi.
A differenza del Nazionale, la maggioranza dei "senatori" (24 voti contro 17) non ne ha nemmeno voluto sapere di sancire nella legge un'estensione della copertura di 5 anni nell'ambito delle assicurazioni malattie complementari, nel caso in cui il danno relativo al rischio assicurato si verifichi dopo la fine del contratto. Secondo Martin Schmid (PLR/GR), ciò aprirebbe la strada a vertenze giuridiche e a un aumento dei premi. La sinistra, invece, avrebbe voluto estendere questa possibilità a tutte le assicurazioni.
Modifica del contratto
Secondo il progetto del Consiglio federale, i clienti disporranno di 14 giorni per modificare una proposta di contratto. Tuttavia, oggi, con 29 voti contro 11, la Camera dei cantoni ha rettificato parzialmente il tiro, aggiungendo che i clienti non potranno apportare una modifica essenziale della polizza assicurativa a cui hanno dato il proprio consenso.
Anita Fetz (PS/BS) ha tentato invano di convincere il plenum che il fatto di poter cambiare, anche in modo essenziale, la proposta di contratto sarebbe importante per garantire una parità di trattamento tra clienti e assicuratori.
L'assicurato potrà inoltre rescindere un contratto entro quattro settimane qualora venisse violato l'obbligo di informare da parte dell'assicuratore. Tuttavia, a differenza del Nazionale, i "senatori" non hanno voluto portare da uno a due anni il periodo per sfruttare tale possibilità prima dell'incombere della prescrizione.
Diritto a una riduzione dei premi
Con la revisione, i clienti avranno diritto a una riduzione dei premi in caso di diminuzione importante dei rischi. Se l'assicuratore si rifiuta o non diminuisce sufficientemente i premi, quest'ultimo potrà disdire la sua polizza entro quattro settimane.
In caso di litigio sul versamento delle prestazioni, il cliente potrà pure esigere degli acconti fino a un importo equivalente a quello non contestato.
Secondo i "senatori", spetterà sempre al cliente provare una violazione del contratto e che non si tratta invece di un tentativo di sfuggire alla sanzione prevista.
La maggioranza dei "senatori" ha anche respinto una proposta secondo cui nei casi che riguardano l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, le terze parti lese siano protette dalle conseguenze di una violazione del contratto da parte dell'assicurato.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 18.12.2019
Contratto d'assicurazione, ancora divergenze
Rimangono ancora divergenze dopo il secondo passaggio al Consiglio nazionale della modifica della Legge sul contratto d'assicurazione, volta a aggiornare l'attuale legislazione risalente al 1908. La revisione ha lo scopo di porre fine alle forti disuguaglianze esistenti tra assicurati e assicuratori.
Con la revisione, gli assicurati dovrebbero disporre di due settimane per revocare una polizza assicurativa. Non potranno invece apportare una modifica essenziale della polizza assicurativa a cui hanno dato il proprio consenso. Su questo punto il Nazionale si è allineato agli Stati con 105 voti contro 54. Non c'è motivo di discostarsi dai contenuti del Codice delle obbligazioni, ha dichiarato Celine Amaudruz (UDC/GE) a nome della commissione.
L'assicurato potrà rescindere un contratto entro quattro settimane qualora venisse violato l'obbligo di informare da parte dell'assicuratore. Qui la Camera del popolo non ha voluto seguire i "senatori" che si erano rifiutati di portare da uno a due anni il periodo per sfruttare tale possibilità prima dell'incombere della prescrizione.
Ribadito anche, nell'ambito dell'assicurazione complementare, l'estensione della copertura di cinque anni nel caso in cui il danno derivato dal rischio assicurato si verifichi a obbligazione ormai terminata. Si tratta ad esempio di garantire le prestazioni nel 2020 a una persona che ha un tumore sviluppatosi nel 2019 ma scoperto solo l'anno dopo a contratto ormai scaduto, ha spiegato Olivier Feller (PLR/VD). Il rischio viene effettivamente realizzato nel 2019, ha precisato il vodese.
Comunicato stampa della commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 21.01.2020
La Commissione ha esaminato le divergenze sussistenti riguardo alla legge (17.043) summenzionata a seguito dalle decisioni prese dal Consiglio nazionale nel dicembre scorso. Per quanto concerne l'obbligo dell'assicuratore di informare lo stipulante in merito ai costi legati al riscatto di un'assicurazione sulla vita (art. 3 cpv.1 lett. f), con 8 voti contro 4 e 1 astensione la Commissione propone di modificare la precedente decisione della propria Camera, specificando che l'assicuratore deve informare unicamente sul genere di costi, anziché sul loro ammontare, giacché tale dato non è noto all'assicuratore al momento della conclusione del contratto.
Con 9 voti contro 4, la Commissione ha deciso di mantenere la divergenza concernente le conseguenze della mancata comunicazione di informazioni importanti da parte dell'assicurato (art. 6 cpv. 2). A differenza del Consiglio nazionale, non reputa infatti opportuno che il diritto di recesso dell'assicuratore si estingua al più tardi due anni dopo la conclusione del contratto.
Con 9 voti contro 4, la Commissione ha bocciato anche la soluzione prevista dal Consiglio nazionale riguardo all'estensione della copertura assicurativa dell'assicurazione complementare contro le malattie (art. 35c), secondo cui l'assicurato ha diritto alle prestazioni assicurative sino a cinque anni dalla fine del contratto se il rischio assicurato si è verificato nel periodo di validità dello stesso, ma la malattia è comparsa soltanto dopo il suo scadere. La maggioranza della Commissione ritiene infatti che questa soluzione sia difficilmente praticabile.
Con 7 voti contro 6, la Commissione ribadisce inoltre la decisione della propria Camera di limitare i casi in cui l'assicurato vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell'impresa d'assicurazione (art. 60 cpv. 1bis). Propone invece di allinearsi alla posizione del Consiglio nazionale per quanto attiene agli articoli 95c capoverso 3 lettera c e 98a capoverso 2 lettera g, mantenendo per contro la divergenza riguardo all'articolo 98a capoverso 2 lettera e. Per quanto concerne l'articolo 59 capoverso 3 (assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e diritto del danneggiato in caso di mancato pagamento dei premi da parte dell'assicurato), la Commissione ha infine chiesto all'Amministrazione di presentarle un rapporto che fornisca ulteriori informazioni circa la portata della decisione del Consiglio nazionale. Esaminerà quindi quest'ultima divergenza nella seduta del 13 febbraio, affinché il Consiglio degli Stati possa deliberare sulla legge nella sessione primaverile.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.03.2020
Assicurato protetto anche senza pagamento premio
Anche se non ha pagato il premio, un assicurato dovrebbe godere ugualmente di protezione da parte della sua assicurazione civile obbligatoria. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati adeguandosi alla soluzione del Nazionale circa questo particolare aspetto incluso nella legge sul contratto d'assicurazione. Tuttavia, i "senatori" hanno mantenuto alcune divergenze con la Camera del popolo.
Fa parte del principio dell'assicurazione civile obbligatoria che la parte lesa venga protetta anche se l'assicurato ha violato i suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'assicuratore, ha spiegato Pirmin Bischof (PPD/SO) a nome della commissione. "Se un medico commette un errore su un paziente e non ha pagato il premio, la parte lesa deve poter essere risarcita", ha spiegato il "senatore" solettese.
Non tutti hanno gradito in aula questa disposizione. Per PLR e UDC, la legge sul contratto d'assicurazione non va trasformata in una legge a tutela del consumatori. Per Alex Kuprecht (UDC/SZ) una persona assicurata che non paga i premi viene informata delle conseguenze. A suo parere, si tratta anche di "una questione di equità nei confronti degli assicurati che pagano i premi per tempo" Al voto, tuttavia, l'ha spuntata la versione più generosa (27 a 15).
Il plenum ha però deciso di mantenere la divergenza concernente le conseguenze della mancata comunicazione di informazioni importanti da parte dell'assicurato. A differenza della Camera del popolo, i "senatori" non reputano opportuno che il diritto di recesso dell'assicuratore si estingua al più tardi due anni dopo la conclusione del contratto.
La Camera dei Cantoni non ne vuole nemmeno sapere di estendere la copertura assicurativa dell'assicurazione complementare contro le malattie, secondo cui l'assicurato ha diritto alle prestazioni assicurative fino a cinque anni dopo la fine del contratto se il rischio assicurato si è verificato nel periodo di validità dello stesso, ma la malattia è comparsa soltanto dopo il suo scadere.
Per quanto concerne l'obbligo dell'assicuratore di informare il cliente in merito ai costi legati al riscatto di un'assicurazione sulla vita, il plenum propone che l'assicuratore debba comunicare unicamente sul genere di costi e non sul loro ammontare visto che tale dato non è noto al momento della conclusione del contratto.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 10.03.2020
Contratto d'assicurazione, eliminate diverse divergenze
Passo avanti del Consiglio nazionale nel dossier legato alla modifica della legge sul contratto d'assicurazione: la Camera del popolo ha eliminato oggi diverse divergenze che ancora l'opponevano agli Stati. Ne rimane una sola, concernente il cosiddetto "terzo danneggiato".
La parte lesa deve essere sempre protetta anche se l'assicurato ha violato i suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'assicuratore, ha sostenuto il relatore commissionale Leo Müller (PPD/LU). Il Consiglio degli Stati vorrebbe invece concedere tale diritto solo a condizione che la persona assicurata responsabile non possa essere perseguita direttamente o che sia già insolvente.
Il Nazionale ha invece seguito gli Stati sulle altre divergenze. Gli assicuratori che sono stati male informati non saranno soggetti a un periodo di prescrizione assoluta di due anni. Solo la sinistra e i Verdi liberali hanno appoggiato tale eventualità.
La Camera del popolo ha anche rinunciato ad estendere la copertura assicurativa dell'assicurazione complementare contro le malattie, secondo cui l'assicurato ha diritto alle prestazioni assicurative fino a cinque anni dopo la fine del contratto se il rischio assicurato si è verificato nel periodo di validità dello stesso, ma la malattia è comparsa soltanto dopo il suo scadere.
L'intervento del consigliere federale a favore di tale proposta non è bastato. "Una persona potrebbe essere stata in un Paese tropicale l'anno scorso, dove potrebbe aver contratto la malaria. I sintomi della malattia, tuttavia, possono apparire anche solo l'anno successivo. Colui che ha disdetto l'assicurazione non sarebbe quindi più coperto malgrado gli eventi si sono verificati durante il suo contratto", ha affermato, invano, il ministro delle finanze.
Per quanto concerne l'obbligo dell'assicuratore di informare il cliente in merito ai costi legati al riscatto di un'assicurazione sulla vita, il plenum ha deciso - come gli Stati - che l'assicuratore deve comunicare unicamente sul genere di costi e non sul loro ammontare visto che tale dato non è noto al momento della conclusione del contratto.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 12.03.2020
Contratto d'assicurazione, eliminate divergenze
La modifica della legge sul contratto d'assicurazione è pronta per le votazioni finali: la Camera dei cantoni ha eliminato oggi l'ultima divergenza che ancora l'opponeva al Nazionale, concernente il cosiddetto "terzo danneggiato".
La parte lesa deve essere sempre protetta anche se l'assicurato ha violato i suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'assicuratore. In un primo momento, il Consiglio degli Stati avrebbe invece voluto concedere tale diritto solo a condizione che la persona assicurata responsabile non potesse essere perseguita direttamente o che fosse già insolvente.
Martedì il Nazionale aveva invece seguito gli Stati su altre divergenze. Gli assicuratori che sono stati male informati non saranno soggetti a un periodo di prescrizione assoluta di due anni.
La Camera del popolo aveva anche rinunciato ad estendere la copertura dell'assicurazione complementare contro le malattie, secondo cui l'assicurato ha diritto alle prestazioni assicurative fino a cinque anni dopo la fine del contratto se il rischio assicurato si è verificato nel periodo di validità dello stesso, ma la malattia è comparsa soltanto dopo il suo scadere.
Per quanto concerne l'obbligo dell'assicuratore di informare il cliente in merito ai costi legati al riscatto di un'assicurazione sulla vita, il Parlamento ha deciso che l'assicuratore deve comunicare unicamente sul genere di costi e non sul loro ammontare visto che tale dato non è noto al momento della conclusione del contratto.
Il dossier è così pronto per le votazioni finali.