17.1085 · Interrogazione · 2017-12-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel 1992 la Svizzera ha aderito al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. L'articolo 13 capoverso 2 lettere b e c del patto impone ai Paesi membri i seguenti obblighi: "L'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita" e "l'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita."
Dall'adesione sono passati 25 anni senza che né la Confederazione né i Cantoni abbiano adottato il minimo provvedimento per far rispettare progressivamente anche in Svizzera questi obblighi relativi ai diritti umani. Al contrario, sempre più spesso si è assistito all'aumento, previsto o effettivo, delle tasse universitarie e contemporaneamente alla riduzione, prevista o effettiva, delle borse di studio.
In diversi Paesi europei invece il principio dell'istruzione gratuita è già realtà, persino nelle scuole universitarie.
Invito il Consiglio federale a fare un riepilogo, aggiornato al 1° gennaio 2018, della situazione per quanto riguarda la gratuità nei due livelli della formazione superiore nei Paesi della zona euro e della zona di utilizzo del franco svizzero, a illustrare la situazione a livello federale e cantonale e a spiegare quali sono le tappe previste per arrivare all'adempimento di questi obblighi anche in Svizzera e per far sì che anche i Cantoni adottino le misure necessarie negli ambiti di loro competenza.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il Consiglio federale l'articolo 13 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) non contiene, in definitiva, alcun divieto relativo alla riscossione delle tasse universitarie. Nemmeno la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al patto internazionale ha individuato un divieto in tal senso né ha riconosciuto l'applicabilità diretta dell'articolo 13 (DTF 130 I 113). Inoltre, ha specificato che spetta al legislatore nazionale decidere quando, con quali strumenti e in quanto tempo intende raggiungere l'obiettivo fissato, ovvero rendere accessibile a tutti l'istruzione superiore in base alle attitudini di ciascuno, a meno che dal suo punto di vista l'esigenza non sia già soddisfatta.
Dopo il secondo e il terzo rapporto della Svizzera sull'attuazione del Patto ONU I (2008), il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali non ha formulato alcuna raccomandazione specifica in merito all'articolo 13 capoverso 2. Poco dopo l'adesione della Svizzera al patto, il Consiglio federale ha inviato ai Cantoni una circolare concernente l'articolo 13 capoverso 1 in cui ricordava loro di adempiere gli obblighi previsti da questo articolo.
Generalmente le tasse universitarie rappresentano solo una parte relativamente limitata dei costi a carico degli studenti. Attualmente i cittadini svizzeri che frequentano una scuola universitaria pubblica (università, politecnici federali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche) pagano in media 750 franchi a semestre. Le persone in condizioni economiche modeste possono inoltre richiedere sussidi sotto forma di borse di studio e prestiti. In questo contesto occorre ricordare anche l'Accordo intercantonale del 18 giugno 2009 sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio (Concordato sulle borse di studio), che punta ad armonizzare i sussidi all'istruzione nei livelli secondario II e terziario (scuole universitarie e formazione professionale superiore). I Cantoni sono tenuti a recepire nelle loro leggi principi e standard minimi volti a stabilire, ad esempio, come calcolare l'importo delle borse di studio e a quali persone assegnare questi aiuti. La Confederazione sostiene l'armonizzazione a livello cantonale tramite la legge del 12 dicembre 2014 sui sussidi all'istruzione (RS 416.0) concedendo sovvenzioni federali soltanto ai Cantoni che rispettano i principali criteri stabiliti nel concordato. Inoltre, molte scuole universitarie offrono agli studenti la possibilità di ottenere il rimborso parziale o totale delle tasse qualora non siano in grado di pagare gli studi. Infine, nel 2004 con l'entrata in vigore della legge sulla formazione professionale è stata sancita la gratuità dell'insegnamento presso le scuole professionali e le scuole di maturità professionale. La Confederazione contribuisce tra l'altro in maniera sostanziale al finanziamento delle scuole specializzate superiori, degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori.
Per quanto riguarda la situazione all'estero, dal rapporto dell'OCSE Education at a Glance 2017 emerge che nella maggior parte degli Stati OCSE vengono applicate tasse universitarie. Inoltre, il rapporto "The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report" conferma che nella maggior parte dei Paesi europei gli studenti devono pagare tasse universitarie, anche parziali.
Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale non ritiene necessari ulteriori interventi per quanto riguarda l'attuazione degli obblighi derivanti dal Patto ONU I.
Risposta del Consiglio federale.