17.3065 · Postulato · 2017-03-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sugli attuali rapporti tra l'UE/OCSE da una parte e la Svizzera dall'altra, in materia di fiscalità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare attenzione alle forme aggressive di politica fiscale e alla black list dei paradisi fiscali, decisa dalla Commissione europea lo scorso 6 luglio 2016.
Begründung
La fiscalità svizzera continua a trovarsi sotto i riflettori critici dell'UE e, più in generale, dell'OCSE. L'UE intende allestire una black list dei paradisi fiscali verosimilmente entro la fine del 2017 (v. risoluzione 6 luglio 2016 del Parlamento europeo all'indirizzo della Commissione europea) che però non terrà conto dei tax ruling praticati da alcuni suoi membri. Pur ammettendo che un'eccessiva competizione fiscale possa generare una corsa al ribasso nociva per le politiche redistributive nazionali, non può essere sottaciuto l'atteggiamento tendenzialmente ostile nei confronti delle autorità politiche e fiscali elvetiche. Tale prevenzione verso la Svizzera è discutibile e incoerente, soprattutto alla luce della manifesta intraprendenza di alcuni Stati UE e OCSE nell'escogitare sempre nuovi incentivi fiscali. Stando al rapporto "Battaglia fiscale" dell'Oxfam (12 dicembre 2016), ben 4 dei 15 paradisi fiscali più aggressivi al mondo in ambito societario sono membri dell'UE: Olanda, Irlanda, Cipro e Lussemburgo. I criteri per la classifica erano l'aliquota minima sugli utili societari, l'offerta di incentivi fiscali e la carente cooperazione internazionale in tema di contrasto all'elusione fiscale, non invece le pratiche di tax ruling.
Chiedo che il rapporto del Consiglio federale affronti la questione, fornendo inoltre:
a. una panoramica degli strumenti fiscali aggressivi adottati o in via di adozione da parte di Stati UE e OCSE;
b. le modalità di applicazione di tali strumenti;
c. il riepilogo del contenuto dei contatti del Consiglio federale con la Commissione europea in merito all'allestimento della suddetta black list;
d. la valutazione dei criteri per definire aggressivo un provvedimento (pianificato o adottato) di politica fiscale;
e. la conferma o la smentita che, nell'allestimento della black list, la Commissione europea considera anche la pianificazione fiscale aggressiva di Stati membri e che quindi sia imparziale;
f. la conferma o la smentita che la black list dell'UE sostituirà, annullandole di fatto, tutte le black list attualmente in vigore dei singoli Stati membri, come per esempio quella italiana del 1999 sulla residenza fiscale delle persone fisiche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Sia l'OCSE sia l'UE dispongono al proprio interno di organi incaricati di verificare e di vigilare sulle pratiche fiscali degli Stati in materia di imposizione delle imprese. Ad oggi la fiscalità delle persone fisiche non è stata oggetto di sviluppi concreti in tal senso a livello di UE e di OCSE, ragion per cui sarà tralasciata nella presente risposta.
Nell'ottobre 2015 l'OCSE ha pubblicato i risultati conseguiti in due anni di lavoro nel progetto "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) a cui la Svizzera ha partecipato attivamente. Questi lavori hanno portato alla definizione di quattro standard minimi, due standard internazionali rafforzati, tre regole di buona pratica e due approcci comuni. Il quadro inclusivo ("inclusive framework") previsto dal progetto BEPS, che riunisce circa 100 Stati e territori, permetterà di vigilare sull'attuazione dei risultati del progetto. Il Forum sulle pratiche fiscali dannose ("Forum on Harmful Tax Practices") esamina gli strumenti fiscali potenzialmente dannosi dei diversi Stati e territori. Nel quadro di questi lavori, il termine "pratiche fiscali dannose" è definito come segue:
1. offerta di un'aliquota d'imposizione effettiva preferenziale, pari a zero o comunque bassa, su attività finanziarie e altre attività legate a servizi geograficamente mobili;
2. misure di separazione rispetto all'economia nazionale ("ring fencing");
3. mancanza di trasparenza;
4. assenza di uno scambio effettivo di informazioni riguardanti i regimi di imposizione.
A questi fattori principali si affiancano una verifica della sostanza economica e sette ulteriori fattori aggiuntivi. In questi ultimi anni alcune pratiche, quali i regimi fiscali della proprietà intellettuale ("IP regimes") di determinati Stati, sono state giudicate dannose e dovranno dunque essere modificate.
In seno all'UE il gruppo "Codice di condotta (fiscalità delle imprese)" creato nel 1998 dal Consiglio di Economia e Finanza (Ecofin) è incaricato di valutare le misure in materia di tassazione delle imprese degli Stati membri. Nel gennaio 2016 la Commissione europea ha altresì lanciato un pacchetto di misure per la lotta all'evasione fiscale ("Anti Tax Avoidance Package") con l'obiettivo di contrastare una pianificazione fiscale aggressiva. Per l'UE le misure fiscali preferenziali sono considerate dannose sulla base dei cinque criteri esposti nella risoluzione del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).
A fine gennaio 2017 il presidente del gruppo Codice di condotta dell'UE ha inviato una lettera a 92 Stati e territori, invitandoli a partecipare a un processo di verifica ("screening") della buona governance fiscale dei paesi terzi. La lista degli Stati e dei territori non cooperativi dovrebbe essere stilata entro la fine del 2017. Dal momento che la Svizzera soddisfa i criteri della buona governance fiscale sui quali si baserà questa lista o comunque si sta adoperando per soddisfarli, non dovrebbe figurare nella lista degli Stati non cooperativi. Le eventuali discussioni tra la Svizzera e l'UE si baseranno in particolare sulla dichiarazione comune concernente la fiscalità delle imprese firmata dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'UE il 14 ottobre 2014.
Gli Stati membri dell'UE non saranno esaminati nel quadro di questo processo di verifica. Sono tenuti al rispetto delle regole interne dell'UE, della cui vigilanza è responsabile la Commissione europea. Inoltre gli Stati membri sono verificati all'interno degli organismi legati all'OCSE (Forum mondiale, quadro inclusivo BEPS). A seguito delle conclusioni del Consiglio dell'UE del 10 dicembre 2016 non è previsto che la black list dell'UE sostituirà le attuali black list di cui si sono dotati determinati Stati membri dell'UE.
La Svizzera si impegna affinché tutti gli Stati e territori attuino i nuovi standard in materia fiscale, il che permetterà di garantire che, alla fine, la concorrenza fiscale possa basarsi veramente su un principio di uguaglianza. Visto che esistono già diversi organismi internazionali preposti alla sorveglianza delle pratiche fiscali dannose il Consiglio federale non ritiene necessaria l'adozione di un rapporto al riguardo.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.