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17.3364 · Interpellanza · 2017-05-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In futuro l'Unione europea accorderà ai cittadini ucraini e georgiani l'esenzione dall'obbligo del visto, che la Svizzera, volente o nolente, sarà obbligata a riprendere in ragione dell'Accordo di Schengen. Tutti i cittadini ucraini e georgiani potranno quindi entrare in Svizzera senza visto per 90 giorni. In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Quali possibilità restano a disposizione della Svizzera nel caso in cui i 42,8 milioni Ucraini e i 3,8 milioni Georgiani dovessero emigrare dai loro Paesi in guerra ed economicamente instabili in una misura insostenibile?

2. La Gran Bretagna e lo Stato UE Irlanda hanno ottenuto una normativa derogatoria nell'ambito dell'esenzione dall'obbligo del visto per Ucraini e Georgiani. Anche la Svizzera, in quanto non membro dell'UE, ha cercato di conseguire normative derogatorie? In caso negativo, perché no?

3. Come si comporterebbe la Svizzera nel caso in cui cittadini ucraini e georgiani muniti di visto dovessero chiedere asilo in massa?

4. Che cosa intraprenderebbe il nostro Paese nel caso in cui cittadini ucraini e georgiani dovessero introdursi in misura insostenibile nel mercato svizzero del lavoro, nel nostro sistema sociale o nel circuito del lavoro in nero?

5. Che cosa intraprenderebbe la Svizzera nel caso in cui cittadini ucraini e georgiani dovessero abusare dell'abrogazione dell'obbligo del visto a fini criminali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'abrogazione dell'obbligo del visto si applica soltanto ai cittadini ucraini e georgiani titolari di un passaporto biometrico che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di una durata massima di 90 giorni sull'arco di 180 giorni. Anche se non è possibile prevedere con esattezza le conseguenze di questa abrogazione, al momento nulla lascia presagire un aumento significativo dei flussi migratori verso la Svizzera. Le comunità ucraina e georgiana presenti in Svizzera sono infatti relativamente piccole e il numero di domande d'asilo depositate in Svizzera da cittadini ucraini o georgiani è rimasto contenuto nel corso degli ultimi anni.

2. Il Regno Unito e l'Irlanda non fanno parte dello spazio Schengen, contrariamente alla Svizzera, e non sono pertanto tenuti a recepirne gli sviluppi dell'acquis. Nel caso dei cittadini ucraini o georgiani, l'abrogazione dell'obbligo del visto costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen recepito dalla Svizzera in virtù dell'accordo di associazione a Schengen (AAS; RS 0.362.31). Pur non beneficiando di alcun diritto formale di codecisione a livello dell'UE, in virtù del diritto di partecipazione conferitole dall'AAS la Svizzera ha partecipato attivamente alle discussioni condotte in materia di liberalizzazione dei visti.

3. In caso di aumento significativo delle domande d'asilo in seguito all'abrogazione dell'obbligo del visto per i cittadini ucraini e georgiani (cfr. risposta alla domanda 1), la Svizzera potrà introdurre un certo numero di misure sul piano nazionale ed europeo. A livello nazionale, la procedura accelerata di trattamento delle domande d'asilo (procedura di 48 ore) è in passato risultata efficace per combattere gli abusi del sistema d'asilo. Sul piano europeo, l'entrata in vigore, a fine marzo 2017, della revisione del meccanismo di sospensione del regime di esenzione dei visti (regolamento [UE] 2017/371, GU L 61, 8.3.2017, pag. 1) rappresenta una sicurezza supplementare per tutti gli Stati Schengen, di cui fa parte la Svizzera, la quale potrà segnatamente notificare alla Commissione europea (COM) ogni aumento significativo delle domande d'asilo. Grazie a questo meccanismo potenziato, la COM è tenuta a valutare regolarmente le conseguenze dell'abrogazione dell'obbligo del visto sullo spazio Schengen nel suo complesso e a proporre, all'occorrenza, il ripristino dell'obbligo del visto.

4. L'abrogazione dell'obbligo del visto non modifica la prassi attuale in materia di accesso al mercato del lavoro. Ogni cittadino ucraino o georgiano che desidera esercitare un'attività lucrativa in Svizzera dovrà pertanto ottenere un permesso di lavoro nonché un visto nazionale, a prescindere che sia titolare di un passaporto biometrico. Qualsiasi straniero che abusa del suo statuto in Svizzera (lavoro nero, pressione sul sistema sociale) sarà inoltre oggetto di una decisione di rinvio nel suo Paese d'origine o altrove.

5. Nel quadro delle discussioni a livello dell'UE, la Svizzera ha a più riprese espresso i suoi timori in materia di sicurezza pubblica, in particolare per quanto riguarda la criminalità organizzata. Il potenziamento del meccanismo di sospensione (cfr. risposta alla domanda 3) permetterà di chiedere una sospensione del regime di liberalizzazione dei visti in caso di aumento dei rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In caso di marcato aumento della criminalità, la Svizzera potrà prendere in considerazione il ricorso a questo meccanismo sospensivo.

Risposta del Consiglio federale.