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17.3381 · Interpellanza · 2017-06-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo i media, i richiedenti l'asilo giungono spesso malati in Svizzera. Tra gli Eritrei i casi di tubercolosi sono ad esempio trenta volte più frequenti che tra la nostra popolazione. La scabbia o la varicella che si trasmettono nei centri d'asilo rendono necessari costosi trattamenti collettivi. I medicinali prescritti in tale occasione non sono sempre rimborsati dalle casse malati, come nel Canton Berna. Gli importi forfettari per caso degli ospedali sono sempre più spesso superati in seguito al ricorso a interpreti, misure di isolamento e accertamenti supplementari, obbligando i Cantoni a sostenere i costi supplementari, cui si aggiungono le spese per trattamenti dentari e cure psichiatriche. L'importo globale di 1500 franchi al mese per richiedente versato dalla Confederazione ai Cantoni non è più sufficiente. Un intervento (16.3395) che chiedeva l'assunzione dei costi da parte della Confederazione è stato respinto dal Parlamento. Visto che la Segreteria di Stato della migrazione non si esprime in merito ai costi medici, alla messa a dura prova del sistema sanitario e ai rischi per la popolazione causati dalla politica d'asilo, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come sono evoluti dal 2010 i costi sostenuti da Confederazione, Cantoni, Comuni e casse malati per l'assistenza medica delle persone in procedura d'asilo in Svizzera?

2. Come sono evoluti dal 2010 i costi dentari per le persone in procedura d'asilo?

3. Come sono evoluti dal 2010 i costi per l'assistenza/cura psicologica e psichiatrica delle persone in procedura d'asilo?

4. Che cosa intraprende il Consiglio federale per arrestare l'esplosione dei costi medici nel settore dell'asilo?

5. Può escludere che nel settore dell'asilo regni una mentalità "del casco totale" per quanto riguarda l'assistenza medica? In caso negativo: quali sono i limiti?

6. Può escludere che un trattamento medico (o un follow-up) sia addotto quale motivo per annullare o posporre il rimpatrio di un richiedente l'asilo?

7. Secondo quali criteri i richiedenti l'asilo sono attribuiti a una cassa malati per l'assicurazione di base obbligatoria? È garantito che i richiedenti l'asilo, quali potenziali "cattivi rischi", non siano ripartiti sempre alla stessa cassa malati (facendo aumentare i premi per gli altri assicurati)?

8. Ritiene ipotizzabile istituire una cassa malati apposita per i richiedenti l'asilo?

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione garantisce l'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo fintantoché soggiornano in un centro federale. Una volta attribuiti a un Cantone, è quest'ultimo a doversi assumere tale responsabilità. L'aiuto sociale mira a garantire il minimo esistenziale alle persone bisognose, tra cui anche l'assistenza medica di base.

I richiedenti l'asilo devono essere assicurati presso una cassa malati. Le cure mediche di base da garantire tramite l'aiuto sociale sono pertanto rette dalle disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

Le cure dentarie non comprese nel catalogo delle prestazioni LAMal devono essere finanziate dall'aiuto sociale soltanto se il trattamento è necessario e può essere effettuato in modo semplice, economico e adeguato. Sono quindi coperte soltanto le misure volte a eliminare i dolori e/o permettere la masticazione. Se sono possibili varie forme di trattamento, è privilegiata la variante più economica.

1.-3. La Confederazione non dispone di cifre concernenti i costi complessivi delle cure mediche fornite ai richiedenti l'asilo.

Risulta tuttavia che nel 2015 i costi medi delle cure fornite ai richiedenti l'asilo nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) superavano dell'8,8 per cento i costi medi degli altri assicurati in Svizzera. Complessivamente, i costi delle cure fornite ai richiedenti l'asilo ammontavano allo 0,67 per cento dei costi totali a carico dell'AOMS (cfr. parere del Consiglio federale relativo al postulato Clottu 16.3796, "Costi sanitari dei richiedenti l'asilo e dei sans-papiers").

Nel 2016 la Confederazione ha versato ai Cantoni, tramite importi forfettari, sussidi totali pari a circa 139 milioni di franchi per l'assistenza sanitaria dei richiedenti l'asilo.

4./5. Le prestazioni che gli assicuratori devono assumersi conformemente alla LAMal rappresentano prestazioni sociali fondamentali nel settore sanitario. Per motivi di uguaglianza giuridica vanno pertanto garantite anche ai richiedenti l'asilo, per cui né la LAMal né la legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) prevedono corrispondenti restrizioni nel quadro delle prestazioni. La LAMal contrasta la "mentalità del casco totale" paventata dall'autore dell'interpellanza con la disposizione secondo cui le prestazioni devono essere assunte dagli assicuratori soltanto se efficaci, appropriate ed economiche.

Inoltre, gli articoli 80 capoverso 1 e 82a capoverso 3 LAsi permettono alla Confederazione e ai Cantoni di regolare in maniera sensata l'accesso dei richiedenti l'asilo al nostro sistema sanitario limitando la scelta dei fornitori di prestazioni. La Confederazione e i Cantoni garantiscono che i richiedenti l'asilo ricorrano in maniera adeguata alle prestazioni LAMal necessarie in particolare applicando ampiamente i cosiddetti modelli fondati sul "gatekeeping".

6. Di regola, nell'ambito di una domanda di riesame le persone tenute a partire adducono problemi di salute ed eventuali trattamenti medici necessari. In questi casi la Segreteria di Stato della migrazione esamina senza indugio se un trattamento è possibile nel Paese d'origine o se la malattia evocata impone la sospensione dell'allontanamento.

7. Gli articoli 80 capoverso 1 e 82a capoverso 3 LAsi permettono alla Confederazione e ai Cantoni di limitare la scelta dell'assicuratore per i richiedenti l'asilo. La LAMal può dunque essere eseguita - nel rispetto delle risorse dell'ente pubblico - ricorrendo ad assicuratori che offrono condizioni favorevoli. Il fatto di intrattenere relazioni d'affari soltanto con uno o singoli assicuratori permette inoltre di ridurre notevolmente l'onere amministrativo della Confederazione e dei Cantoni per l'assistenza sanitaria dei richiedenti l'asilo.

8. Il Consiglio federale è contrario all'istituzione di una cassa malati federale per i richiedenti l'asilo, in quanto creerebbe strutture parallele inutili. Non è nemmeno certo che possa comportare risparmi effettivi e influenzare positivamente la situazione di concorrenza. Infine, un'assicurazione di questo tipo presupporrebbe una modifica del sistema della LAMal.

Risposta del Consiglio federale.