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17.3473 · Mozione · 2017-06-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di fissare la distanza minima tra impianti eolici e aree di insediamento ad almeno 10 volte l'altezza degli impianti e a sancire tale principio per legge. Nel fare ciò deve tenere conto dei valori limite per il rumore, inclusi anche i valori limite per gli infrasuoni e i suoni a bassa frequenza.

Begründung

Ancora non esiste una base giuridica che disciplini le distanze minime degli aerogeneratori dalle aree di insediamento. Le autorità competenti si basano su raccomandazioni di organizzazioni specializzate che tutelano anche gli interessi del settore. Queste raccomandazioni, ad esempio quella del Cantone di Basilea Campagna, dove vige una distanza minima di soli 700 metri, risalgono a un periodo in cui gli aerogeneratori industriali avevano ancora un'altezza inferiore a 100 metri, mentre il diametro delle pale non superava i 50 metri. Gli impianti eolici moderni invece hanno un'altezza complessiva nettamente superiore ai 150 metri e lo sviluppo di impianti ancora più grandi è solo una questione di tempo. Dai dati tecnici dei costruttori emerge che gli attuali valori limite per il rumore non possono più essere rispettati anche in presenza di un solo impianto eolico che abbia una distanza inferiore a 1500 metri da un'area di insediamento. Anche studi scientifici comparati a livello internazionale indicano che distanze inferiori a 1500 metri non sono sostenibili, poiché è dimostrato che a brevi distanze esistono rischi per la salute e la sicurezza degli abitanti. Nei parchi eolici con diversi aerogeneratori aventi un impatto sulla stessa area di insediamento, gli attuali valori limite per il rumore non potrebbero essere rispettati nemmeno a una distanza di 2000 metri. Una questione tuttora aperta è quella degli effetti, non ancora studiati, che hanno gli infrasuoni (1-20 Hz) e i suoni a bassa frequenza (~ 200 Hz) degli impianti eolici sulla salute dell'uomo e degli animali viventi nell'ambiente circostante. Molti Paesi hanno nel frattempo introdotto distanze minime rispetto alle aree di insediamento, allo scopo di ridurre le immissioni e i rischi per la popolazione delle aeree adiacenti agli impianti. In Baviera, ad esempio, vige la regola del fattore 10 (distanza minima dall'area di insediamento = 10 x l'altezza dell'aerogeneratore), che si applica esplicitamente a tutti i Comuni del land tedesco. A tale regola, che ha dato buoni risultati, dovrebbe fare riferimento anche il Consiglio federale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, il criterio di valutazione di riferimento per la distanza degli impianti eolici dai comprensori insediativi si trova nell'allegato 6 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41; valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri). Il rispetto dei valori limite per i suoni udibili dell'ordinanza è oggetto di verifica nel quadro dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA), obbligatorio per i parchi eolici. I valori limite sono definiti in modo tale da garantire la salute della popolazione interessata, a condizione che i valori di pianificazione siano rispettati. In virtù dell'articolo 11 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni nell'ambito della prevenzione devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

Nella pratica il responsabile del progetto di impianto eolico deve presentare una perizia sul rumore dettagliata, che sarà esaminata dal competente ufficio cantonale.

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico non disciplina la protezione contro gli infrasuoni e gli ultrasuoni, tuttavia gli esperti, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e dell'esperienza maturata, partono dal presupposto che in generale immissioni nocive o moleste di infrasuoni sono improbabili, se le immissioni di rumore udibili rispettano i valori limite determinanti.

Nel 2012, nell'ambito di uno studio scientifico, è stato chiesto a 467 persone abitanti nei pressi di parchi eolici in Svizzera di spiegare la loro percezione del rumore provocato dagli aerogeneratori. Solo una piccola minoranza degli interrogati ha dichiarato di sentirsi fortemente disturbata dagli impianti e di soffrire di sintomi come ad esempio i disturbi del sonno. Questo dato indica che i vigenti valori limite dell'inquinamento fonico contenuti nell'OIF esplicano i loro effetti e proteggono realmente la maggior parte della popolazione interessata.

Il land tedesco di Baviera menzionato dall'autore della mozione è l'unico in Germania a regolamentare per legge le distanze, pur ammettendo alcune deroghe. La valutazione del rumore avviene caso per caso secondo le istruzioni tecniche sulla protezione contro il rumore ("Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm"), il cui livello di protezione è comparabile a quello dell'OIF. Inoltre il 2 marzo 2015, in una presa di posizione scritta, l'Ufficio federale dell'ambiente tedesco (UBA) ha dichiarato di non ritenere necessarie distanze minime obbligatorie tra gli impianti eolici e i comprensori insediativi e che distanze predefinite sono inadeguate, in quanto non consentono di tenere debitamente conto dei diversi beni e interessi da tutelare. In Francia vige una distanza minima di 500 metri, mentre in quattro land austriaci le distanze minime in vigore variano da 1000 a 1500 metri.

In Svizzera, i Cantoni sono competenti per la pianificazione e autorizzazione di impianti eolici. La Concezione energia eolica, adottata il 28 giugno scorso, costituisce lo strumento di pianificazione territoriale della Confederazione a cui fare riferimento in questo ambito. La "Carta di base della Confederazione delle principali zone con potenziale eolico", contenuta nella Concezione, utilizza una distanza tra gli aerogeneratori e la zona edificabile da 300 fino a 500 metri. Se fosse adottata la distanza minima di 1500 metri tra gli impianti eolici e le zone edificabili/comprensori insediativi, come proposto dall'autore della mozione, le zone con potenziale eolico indicate nella Concezione verrebbero ridotte di due terzi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.