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17.3608 · Interpellanza · 2017-06-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti lavoratori hanno subito molestie morali (mobbing) o di altra natura sul posto di lavoro?

2. Se non dispone di dati precisi e di lungo periodo, il Consiglio federale è disposto a condurre uno studio al riguardo?

3. Il Consiglio federale ritiene opportuno definire il mobbing nella legge?

4. Quali misure intende adottare per combattere efficacemente questo problema?

Begründung

Il mobbing è una forma di violazione dell'integrità personale, caratterizzata da comportamenti vessatori e una comunicazione ostile o assente, che si ripetono nel tempo e relegano la persona che li subisce in una posizione d'inferiorità. La Segreteria di Stato all'economia (SECO) ha pubblicato un opuscolo a scopo di prevenzione, nel quale sono elencate le cinque forme in cui si possono manifestare gli atti di mobbing: attacchi alla possibilità di comunicare, attacchi alle relazioni sociali, attacchi all'immagine sociale, attacchi alla qualità della situazione professionale e privata, e attacchi alla salute. Vale la pena ricordare che la legge sul lavoro prevede che il datore di lavoro debba "prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori" (art. 6 cpv. 1).

Secondo l'indagine del 2012 sulla salute in Svizzera, il 6,8 per cento delle persone intervistate si dichiarava vittima di un atto di mobbing negli ultimi 12 mesi, rispetto al 4,4 per cento nel 2002. Sembra quindi delinearsi una tendenza preoccupante.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo i sondaggi rappresentativi condotti, la quota di lavoratori svizzeri vittime di mobbing sarebbe aumentata dal 4,4 per cento nel 2002 all'8 per cento nel 2007, per restare poi costante o addirittura diminuire. L'ultima indagine europea sulle condizioni di lavoro, effettuata nel 2015, riporta una quota del 4,2 per cento.

Questi dati vanno tuttavia letti con cautela, sia perché nelle varie indagini non è stata usata la stessa metodologia sia perché il concetto di "mobbing" non viene interpretato in modo univoco. Nell'ultima indagine sulla salute in Svizzera, condotta nel 2012 (non nel 2015), il 6,8 per cento delle persone attive aveva appunto dichiarato che, negli ultimi 12 mesi, era stato vittima di intimidazioni, molestie o mobbing sul posto di lavoro.

2. Le indagini sulla salute in Svizzera e l'indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS), entrambe svolte ogni cinque anni, sono sufficienti per fornire un quadro generale del problema in questione.

3. La legge prevede già che il datore di lavoro debba prendere i provvedimenti necessari per tutelare l'integrità personale dei lavoratori (art. 6 cpv. 1 LL). L'ordinanza precisa che il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica dei lavoratori (art. 2 cpv. 1 OLL 3). Inoltre, le direttive della SECO affrontano specificamente la tematica del mobbing. Il Consiglio federale ritiene che questi documenti bastino a dare il giusto peso alla problematica e che non sia quindi necessario adeguare la legge.

4. Il campo di prestazioni Condizioni di lavoro della SECO si occupa di questo problema già da diverso tempo e nel 2014 ha lanciato il tema prioritario "Rischi psicosociali sul posto di lavoro", che include una campagna di formazione e sensibilizzazione per le imprese, i lavoratori, gli ispettorati del lavoro e i media.

Risposta del Consiglio federale.