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Responsabilità e solidarietà impongono alla Confederazione che il Ticino sia compensato finanziariamente per la mancata entrata in vigore dell'Accordo sui frontalieri

17.3639 · Mozione · 2017-09-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di compensare finanziariamente il Canton Ticino per la mancata entrata in vigore del nuovo accordo italo-svizzero sui frontalieri, parafato dalle autorità fiscali dei due Paesi il 22 dicembre 2015 scorso.

Begründung

Malgrado le continue ufficiali rassicurazioni italiane, i più, già scottati in passato da queste promesse, temono che l'accordo non sarà oggetto di una firma prima delle prossime votazioni del 2018. Il Consiglio federale deve perciò farsi carico, da un profilo finanziario, dei danni che questa situazione arreca al Cantone. A difesa di questa tesi si citano alcuni elementi:

1. Con l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha modificato l'accordo sui frontalieri con l'Austria, stornando il 12,5 per cento delle imposte incassate alla fonte dai frontalieri al Governo austriaco.

2. Con il nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Italia, parafato verso la fine del 2015, il Ticino potrà incassare il 70 per cento delle imposte in luogo dell'attuale 61,2 per cento e, soprattutto, i lavoratori frontalieri dovranno dichiarare il loro salario in Italia.

3. La mancata entrata in vigore dell'accordo ha, indirettamente, pesanti conseguenze sul mercato del lavoro ticinese che subisce un significativo dumping salariale a causa dei lavoratori frontalieri. Il danno finanziario stimato per il Cantone per mancato accordo sui frontalieri è pari a circa 15 milioni di franchi, ovvero la differenza tra il 70 e il 61,2 per cento. Secondo la Costituzione federale , la Confederazione ha la competenza esclusiva di concludere accordi con gli Stati esteri (art. 54 cpv. 1 della Costituzione) e deve salvaguardare gli interessi dei Cantoni (art. 54 cpv. 3 della Costituzione). Per queste ragioni viene chiesto al Consiglio federale, a seguito della violazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione, una solidarietà confederale sulla base dell'articolo 44 capoverso 1 della Costituzione che stabilisce che Confederazione e Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Questa disposizione di stampo "federalista" riconosce una solidarietà tra Confederazione e Cantoni. Alla luce del mutato contesto socio-economico intercorso dal 1974 ad oggi, si chiede quindi al Consiglio federale una compensazione finanziaria dalla Confederazione al Cantone Ticino, per un importo di 15 milioni di franchi annui, sino a quando il nuovo accordo non sarà entrato in vigore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 22 dicembre 2015 la Svizzera e l'Italia hanno parafato l'avamprogetto di un nuovo accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito "accordo sui lavoratori frontalieri"). Tale progetto non è ancora stato firmato. Un accordo internazionale è considerato concluso se è stato firmato da entrambe le parti contraenti. L'avamprogetto sarà applicabile soltanto dopo che i due Stati lo hanno ratificato e una volta entrato in vigore.

Compensare finanziariamente il Cantone Ticino per coprire, secondo l'autore della mozione, la differenza tra la quota dell'imposta alla fonte trattenuta dai tre Cantoni frontalieri interessati (61,2 per cento) e la quota prevista nel suddetto avamprogetto (70 per cento) non è possibile in virtù delle considerazioni seguenti. Da una parte, l'avamprogetto prevede un nuovo dispositivo per evitare le doppie imposizioni che si basa su premesse diverse da quelle dell'accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (RS 0.642.045.43). Queste condizioni, che giustificano anche una quota dell'imposta alla fonte del 70 per cento, non sono applicabili finché l'avamprogetto non entra in vigore. Dall'altra parte, in osservanza dell'articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101), qualsiasi attività dello Stato deve avere una base legale. Quindi, in mancanza di una regolamentazione che permette di procedere nel modo richiesto dall'autore della mozione, la Confederazione non può versare compensazioni finanziarie. Infine, il Consiglio federale conferma la sua posizione espressa in passato (v. I 11.1043 o Ip. 11.3797), secondo la quale un tale risarcimento a favore del Cantone Ticino costituisce una discriminazione nei confronti degli altri Cantoni che, in alcuni casi, si trovano confrontati con soluzioni meno vantaggiose rispetto all'accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.

Il Consiglio federale ritiene dunque che la richiesta dell'autore di compensare finanziariamente il Cantone Ticino non sia giustificabile sotto l'aspetto legale e politico.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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