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17.3676 · Interpellanza · 2017-09-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In seguito a un articolo apparso lo scorso marzo sulla stampa romanda, la situazione drammatica di una giovane donna ginevrina gravemente disabile ha suscitato una grande ondata di solidarietà e portato alla presentazione di una petizione presso il Gran Consiglio del Cantone di Ginevra. Il 31 agosto il Gran Consiglio ha deciso all'unanimità di trasmetterla al Consiglio di Stato.

La giovane donna non ha più diritto a una rendita AI, in quanto i genitori - che da sempre lavorano e pagano le tasse a Ginevra - sono provvisoriamente domiciliati nella vicina Francia per poter accudire la figlia in carrozzella. Sebbene sia diventata maggiorenne, essa non dispone della capacità di discernimento che le permetterebbe di decidere di eleggere domicilio a Ginevra, ad esempio presso la nonna, visto che il collocamento in un istituto non può di per sé costituire domicilio. Con la nomina dei curatori la situazione è rimasta invariata, in quanto il domicilio civile e amministrativo non è riconosciuto nell'ambito delle assicurazioni sociali.

In assenza di una rendita AI e di qualsiasi altro aiuto, la giovane donna sta per perdere il posto nell'istituto ginevrino che risponde ai suoi bisogni specifici, in cui ha soggiornato sin dall'infanzia in qualità di esterna e dove ha instaurato contatti molto stretti sia con i residenti che con il personale curante.

Consultati in merito, il consigliere di Stato competente e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno ritenuto che il quadro legale vigente sia stato rispettato.

1. Il Consiglio federale non pensa che l'applicazione rigida delle leggi e delle direttive porti nella fattispecie a un caso di rigore, in cui una persona gravemente disabile rischia di non poter più vivere nell'istituto adeguato ai suoi bisogni nel quale ha soggiornato sin dall'infanzia?

2. Il quadro legale vigente e la relativa giurisprudenza richiedono veramente che una persona maggiorenne e incapace di discernimento sia costretta a essere domiciliata per tutta la vita presso i genitori, a prescindere dalla sua situazione (di salute, finanziaria e in termini di legami affettivi)?

3. In caso di risposta affermativa, il Consiglio federale ritiene che sia necessario modificare le disposizioni vigenti? In caso di risposta negativa, è disposto a invitare le autorità cantonali a fare tutto il possibile per garantire un'esistenza dignitosa a questa giovane donna?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In tali casi, il Consiglio federale, seppure sensibile alla situazione della famiglia in questione, può solo verificare la corretta applicazione del diritto. Il caso di questa giovane donna, allora minorenne, è stato oggetto di una sentenza del Tribunale federale (9C_940/2015), che ha sostanzialmente confermato le conclusioni degli organi competenti, secondo le quali i genitori hanno scelto liberamente e spontaneamente di eleggere domicilio in Francia.

Diventata maggiorenne, la giovane donna ha presentato nuove richieste di prestazioni, in particolare per poter beneficiare di un assegno per grandi invalidi. Poiché contro le decisioni di rifiuto di queste richieste è stato interposto un ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale non può pronunciarsi in modo dettagliato sul merito della causa. In linea generale, però, occorre rilevare che un'autorità di vigilanza, sia essa federale o cantonale, non può intervenire, qualunque sia il motivo, presso un organo di esecuzione affinché quest'ultimo non applichi le norme vigenti. Va infatti garantita la certezza del diritto.

2. Nel diritto svizzero, il figlio che diventa maggiorenne conserva il domicilio legale derivato da quello dei genitori (art. 25 cpv. 1 del Codice civile; RS 210) fintanto che non ne abbia acquistato un altro (art. 24 cpv. 1 del Codice civile). Se la persona diventata maggiorenne è incapace di discernimento, può essere istituita una curatela generale (art. 398 del Codice civile). In tal caso, il suo domicilio civile è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti (art. 26 del Codice civile).

Questo non le permette però di beneficiare automaticamente di talune prestazioni dell'AI, in particolare dell'assegno per grandi invalidi, della rendita straordinaria o dei provvedimenti d'integrazione. Per avervi diritto, essa deve essere assicurata e avere il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (art. 13 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di domicilio quale condizione necessaria per la concessione di prestazioni dell'assicurazione sociale svizzera deve essere interpretata in modo restrittivo, in quanto il domicilio derivato nella sede dell'autorità di protezione degli adulti (art. 26 del Codice civile) non costituisce un domicilio in Svizzera, se non ne esisteva già uno prima dell'istituzione della curatela generale (DTF 141 V 530 consid. 5.5, pag. 537 e rimando).

Va infine ricordato che anche il diritto della Francia prevede prestazioni per le persone disabili, a condizione che queste ultime siano domiciliate sul territorio del medesimo Stato.

3. Per i motivi summenzionati (cfr. risposta alla domanda 1), il Consiglio federale non può invitare le autorità cantonali a non applicare le norme vigenti. Soltanto un disciplinamento particolare per i casi di rigore, la cui definizione spetterebbe al Parlamento, permetterebbe di fornire una soluzione a situazioni simili.

Risposta del Consiglio federale.