17.3788 · Interpellanza · 2017-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Di ritorno da una conferenza internazionale a Praga sulla carcerazione dei migranti minorenni, organizzata su iniziativa della Presidenza della Repubblica ceca del Consiglio d'Europa per il periodo compreso tra maggio e novembre 2017, desideriamo chiarire alcune questioni relative a questa problematica per assicurarci che le migliori prassi siano un obiettivo nel nostro Paese.
Il consenso finale di questa conferenza è chiaro: la carcerazione amministrativa dei migranti minorenni va abolita, poiché la detenzione di un minorenne, solo o accompagnato dai genitori, può comportare conseguenze nefaste per il suo sviluppo psicologico. Esistono alternative e la miglior soluzione consiste chiaramente in luoghi di accoglienza aperti per famiglie o minorenni non accompagnati, con un'assistenza psico-sociale ed educativa adeguata. La primavera scorsa abbiamo avuto l'occasione di visitare l'eccellente centro Bäregg a Bärau nel Cantone di Berna, organizzato in maniera appropriata e umana. Un centro il cui finanziamento sembra oggi messo in discussione in seguito a una decisione popolare.
Pertanto poniamo le domande seguenti:
1. Secondo le statistiche attuali, quanti sono i migranti minorenni (con la loro famiglia o soli) detenuti in Svizzera per motivi amministrativi?
2. Oltre al centro Bäregg a Bärau, quali sono in Svizzera le istituzioni modello per migranti minorenni non accompagnati e come è organizzato il loro finanziamento? Il Consiglio federale può informarci in merito al futuro del centro di Bärau?
3. I sei centri federali per il trattamento delle domande d'asilo saranno perfettamente adeguati alla problematica specifica dei migranti minorenni, in particolare non accompagnati?
4. Che ne pensa della proposta di abolire la carcerazione amministrativa dei migranti minorenni, tranne in casi eccezionali che dovranno essere validati senza indugio da una commissione d'etica pluridisciplinare composta di professionisti specializzati in ambito giuridico e psico-sociale?
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. L'articolo 80 capoverso 4 della legge federale sugli stranieri (LStr) esclude la carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri nei confronti di bambini o adolescenti che non hanno ancora compiuto 15 anni. La Svizzera è inoltre vincolata alla direttiva UE sul rimpatrio (2008/115/CE). In virtù dell'articolo 17 di quest'ultima, la carcerazione può essere disposta nei confronti di un minorenne non accompagnato solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo il più breve possibile.
Nel 2016 i Cantoni hanno disposto la carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri nei confronti di 84 minorenni. 44 non avevano ancora compiuto 15 anni e sono stati sottoposti a carcerazione amministrativa insieme ai genitori. La durata media di detenzione è stata pari a 7,9 giorni.
Spetta alle competenti autorità e giurisdizioni cantonali garantire il rispetto delle prescrizioni summenzionate. Le pertinenti prassi dei Cantoni divergono in parte notevolmente. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta conducendo dei colloqui in materia con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).
2. Negli alloggi della Confederazione si tiene per quanto possibile conto delle particolari esigenze dei minorenni conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo (RS 142.311.23). Dopo l'attribuzione ai Cantoni, spetta a questi ultimi garantire un alloggio e un'assistenza conformi alle esigenze dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha emanato pertinenti raccomandazioni, sostenute dal Consiglio federale.
Secondo l'articolo 88 della legge sull'asilo (LAsi), la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della legge versando loro somme forfettarie, che includono anche un contributo ai costi di assistenza. Una parte dell'importo complessivo di tutte le somme forfettarie versate copre la partecipazione alle spese speciali per l'alloggio dei RMNA e di altre persone bisognose di protezione.
Il centro Bäregg a Bärau è un alloggio del Canton Berna predisposto per l'alloggiamento e l'assistenza di RMNA. Spetta pertanto alle autorità del Canton Berna informare in merito al futuro del centro in questione.
3. Anche i futuri centri federali d'asilo della Confederazione (CFA) dovranno tenere conto delle particolari esigenze dei RMNA e garantire un alloggio e un'assistenza adeguati alla loro età. Come oggi, i RMNA di sesso maschile e femminile saranno pertanto alloggiati separatamente tra loro e dai richiedenti adulti. Questa regola si applica in linea di principio a tutti i RMNA di età compresa tra 12 e 17 anni. I bambini fino a 12 anni compiuti sono invece di norma alloggiati all'esterno delle strutture federali su incarico e d'intesa con le competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), a meno che queste ultime non prevedano altre soluzioni.
Inoltre, nuove forme di assistenza sono attualmente testate nel quadro di un progetto pilota in due sedi (il centro Juch a Zurigo e il centro di registrazione e procedura di Basilea). Il progetto pilota sarà valutato dopo un anno di piena attività. La SEM si fonderà sui risultati per decidere in merito a un eventuale adeguamento degli standard di alloggio e assistenza nei CFA.
Risposta del Consiglio federale.