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17.3826 · Interpellanza · 2017-09-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Quando verranno riscossi i contributi AVS e l'imposta federale diretta a seguito del trasferimento di un fondo agricolo dalla sostanza commerciale alla sostanza privata?

1. In caso di cessazione della gestione aziendale?

2. In caso di trasmissione del fondo alla famiglia?

3. In caso di vendita del fondo?

4. Al fine di garantire la certezza del diritto, il Consiglio federale prevede misure transitorie per le agevolazioni fiscali?

Begründung

A seguito della sentenza del Tribunale federale e della decisione del Parlamento di allinearsi a tale sentenza, gli utili conseguiti con l'alienazione o il trasferimento di un fondo dalla sostanza commerciale a quella privata non sono più tassati solo sino a concorrenza delle spese d'investimento. D'ora in poi gli utili sono assoggettati integralmente all'imposta sul reddito. Questo nuovo modo di procedere penalizza gli agricoltori che cessano la loro attività agricola, ma mantengono la fattoria in una zona edificabile con un alloggio ad uso personale. Pur non realizzando entrate finanziarie, questi agricoltori dovrebbero pagare un'imposta considerevole che in determinati casi potrebbe raggiungere diverse centinaia di migliaia di franchi.

Tale situazione obbliga gli agricoltori o a indebitarsi ingiustificatamente o a vendere il fondo per pagare l'imposta.

Stellungnahme des Bundesrates

Solo pochi fondi con abitazioni in una zona edificabile sottostanno ancora al diritto fondiario rurale (centro aziendale di un'azienda agricola). La sentenza del Tribunale federale (DTF 138 II 32) menzionata dall'autore dell'interpellanza non ha avuto alcun effetto sul momento dell'imposizione.

Sul piano fiscale, il trasferimento dalla sostanza commerciale alla sostanza privata per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente è equiparato a un'alienazione. L'utile (compreso quello derivante dall'aumento di valore) è fiscalmente imponibile. La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) prevede diverse fattispecie che giustificano un differimento completo o parziale dell'imposizione.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:

1. In caso di cessazione dell'attività lucrativa indipendente, il proprietario ha la possibilità di affittare il fondo e una parte degli edifici. In presenza di un contratto di affitto formale i fondi affittati rimangono nella sostanza commerciale del contribuente senza che le riserve occulte siano realizzate. Nella sua circolare n. 31 del 22 dicembre 2010, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce i dettagli di questi casi di affitto.

Se gli immobili non vengono affittati, servono soltanto alla gestione patrimoniale privata e devono essere trasferiti nella sostanza privata. Le riserve occulte sono quindi dichiarate e tassate (differenza tra il valore ai fini dell'imposta sul reddito e il valore venale). Inoltre, per queste riserve occulte realizzate sono dovuti i contributi AVS. In caso di trasferimento dalla sostanza commerciale alla sostanza privata, il contribuente può tuttavia chiedere il differimento dell'imposizione dell'utile derivante dall'aumento di valore (differenza tra il prezzo di costo e il valore venale).

Se gli immobili sono venduti o se al momento del trasferimento non si fa valere il differimento, le riserve occulte vengono tassate integralmente come reddito e sono dunque soggette all'AVS.

2. Se un fondo in una zona edificabile viene trasmesso all'interno di una famiglia, in linea di massima le riserve occulte sono tassate integralmente. Tuttavia, se il nuovo proprietario iscrive l'immobile a bilancio come sostanza commerciale, l'alienante deve in pratica tassare soltanto la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile determinante sul piano fiscale. In questo caso l'obbligo di pagare i contributi AVS riguarda esclusivamente tale differenza.

3. La vendita a terzi comporta sempre un'imposizione integrale delle riserve occulte con l'obbligo di pagare i contributi AVS.

4. Le disposizioni di legge riguardanti le fattispecie che giustificano un differimento sono valide dal 1° gennaio 2011. Di conseguenza non vi è motivo di prevedere delle disposizioni transitorie.

Risposta del Consiglio federale.