17.3850 · Postulato · 2017-09-28
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un breve rapporto l'evoluzione dei costi negli ultimi dieci anni per le relazioni pubbliche e le consulenze esterne per ogni dipartimento e globalmente per la Confederazione. È inoltre invitato a spiegare con quali modalità si potranno ottenere sensibili risparmi in questi ambiti nei prossimi anni.
Begründung
Negli ultimi anni i costi per le pubbliche relazioni e le consulenze esterne sono aumentati costantemente. Ai fini di un'analisi vanno illustrati in un breve rapporto i costi degli ultimi dieci anni per ogni dipartimento e globalmente per la Confederazione. È importante dar conto periodicamente degli sviluppi di tali costi. La Confederazione deve adoperarsi costantemente a investire quanto più denaro possibile per adempiere i suoi compiti principali. Si presume che i settori delle relazioni pubbliche e della consulenza esterna possano essere ridimensionati o se ne possa quantomeno frenare l'aumento dei costi. Il Consiglio federale è pertanto invitato a indicare in quali voci di spesa possono essere realizzati risparmi nell'ambito delle pubbliche relazioni e in quello delle consulenze o quantomeno dove si dovrà in futuro frenare la crescita dei costi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
I costi per le pubbliche relazioni e le consulenze esterne vengono illustrati in modo trasparente nel consuntivo. Come dimostra l'evoluzione negli ultimi dieci anni, in entrambi i settori i costi sono rimasti per lo più invariati.
Nell'ambito dei rilevamenti dei costi per le "pubbliche relazioni", per la "consulenza e ricerca su mandato" e per la "consulenza e prestazioni informatiche", i dipartimenti e la Cancelleria federale rendicontano annualmente i costi sostenuti in tali settori di attività. Quanto ai costi delle "pubbliche relazioni" e ai costi per le consulenze esterne, si tratta di settori diversi. Le consulenze esterne non hanno nulla a che vedere con l'attività di comunicazione e informazione o con mandati impartiti ad agenzie esterne di pubbliche relazioni; tali mandati sono già inclusi nei costi per le pubbliche relazioni. Rientrano nelle consulenze esterne la "consulenza e ricerca su mandato" e la "consulenza e prestazioni informatiche". Per questi settori le cifre vengono pubblicate su www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Consuntivo, di volta in volta nel volume 3 "Spiegazioni supplementari e statistica".
Riguardo ai costi delle pubbliche relazioni: negli ultimi anni il Consiglio federale ha avuto più volte l'opportunità di esprimersi in merito alle domande sollevate. Le pubbliche relazioni del Consiglio federale fanno parte dei compiti principali sanciti nella Costituzione federale. Conformemente all'articolo 180 il Governo deve informare "tempestivamente e compiutamente" sulla sua attività. La legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) conferisce al Consiglio federale il compito di provvedere ad informare "in modo coerente, tempestivo e continuo" (art. 10 LOGA). Dal 2002 i costi si aggirano sugli 80 milioni di franchi l'anno. Nel 2016 i dipartimenti e la Cancelleria federale hanno speso complessivamente 81,2 milioni per le pubbliche relazioni, pari allo 0,12 per cento delle spese complessive della Confederazione. Questi costi comprendono anche il denaro speso per le campagne di prevenzione o informazione che dispongono di preventivi approvati dal Parlamento e per l'indennizzo in seguito al ricorso a prestazioni dell'Agenzia telegrafica svizzera. Vi rientrano inoltre i costi per le prestazioni di traduzione nelle tre lingue ufficiali. Il Consiglio federale interpreta la stabilità dei costi delle pubbliche relazioni nel senso che in questo settore l'Amministrazione agisce in modo parsimonioso, nonostante gli sviluppi tecnologici (Internet, media sociali) e le aumentate esigenze (trasparenza, legge sulla trasparenza).
Riguardo ai costi delle consulenze esterne, il Consiglio federale persegue il principio secondo cui l'Amministrazione federale debba di regola adempiere i suoi compiti avvalendosi del proprio personale. È tuttavia possibile scostarsi da tale principio, sancito nelle istruzioni del Consiglio federale del 19 agosto 2015 sulla conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito nell'Amministrazione federale (FF 2015 5159). In singoli casi è ragionevole ed economicamente vantaggioso ricorrere per un breve periodo a conoscenze esterne e acquisirle sul mercato, ad esempio quando si tratta di far fronte a sovraccarichi di lavoro o quando le conoscenze specialistiche non sono disponibili all'interno. A tal fine il legislatore ha quindi previsto che l'Amministrazione federale può far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne (art. 57 cpv. 1 LOGA).
Dal 2010 le spese per "consulenza e ricerca su mandato" e per "consulenza e prestazioni informatiche" variano da 456 a 485 milioni di franchi l'anno. Secondo il consuntivo 2016, esse ammontavano a 440 milioni di franchi. Anche le spese nel settore delle consulenze esterne, come attestato dal consuntivo, non sono quindi aumentate.
Una verifica dei costi ha luogo ogni volta in relazione con i programmi di risparmio. Nella corrente legislatura, verrà eseguita un'ulteriore verifica nell'ambito delle nuove priorità in materia di politica delle uscite e di riforme strutturali.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.