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17.3911 · Interpellanza · 2017-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nei mesi scorsi, dalle informazioni rilasciate dai media e dal Parlamento è emerso che singoli offerenti esteri attivi nel settore dell'economia della condivisione ("sharing economy") non pagano l'IVA svizzera. Questa affermazione lascia stupiti, in quanto, secondo la legislazione svizzera, l'IVA per le prestazioni digitali è da pagare nel Paese in cui viene fornita la prestazione.

Di conseguenza, l'IVA per le prestazioni digitali dovrebbe imperativamente essere pagata qui - o mediante il conteggio da parte dell'azienda estera o sotto forma di imposta sull'acquisto (in quest'ultimo caso l'IVA viene direttamente pagata al fisco tramite l'acquirente svizzero). È quindi lecito domandarsi se ci siano lacune nella regolamentazione dell'IVA e, se così fosse, dove.

In riferimento a tale problematica, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È effettivamente vero che alcuni offerenti esteri di prestazioni digitali evadono l'IVA svizzera?

2. In caso affermativo: secondo il Consiglio federale, qual è l'entità dell'evasione fiscale, ovvero quanto viene a mancare al fisco svizzero?

3. In caso affermativo: come è possibile? Ci sono delle lacune a livello di regolamentazione che devono essere colmate? In questo contesto non sarebbe opportuno riflettere, ad esempio, sull'introduzione di un obbligo di registrazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Non si può partire dal presupposto che gli offerenti esteri siano obbligatoriamente assoggettati all'IVA, né se forniscono servizi in generale né se sono attivi nel settore dell'economia della condivisione ("sharing economy"). Parimenti è sbagliato affermare che il cliente svizzero debba di principio pagare l'imposta sull'acquisto.

Innanzitutto, i servizi sottoposti al principio del luogo del destinatario (ad es. prestazioni di servizi nel settore pubblicitario o di consulenza) non determinano mai l'assoggettamento obbligatorio dell'offerente di servizi estero. Questi servizi soggiacciono invece all'imposta sull'acquisto, sostenuta dal destinatario svizzero. Tale regola di base non si applica però alle prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni fornite in Svizzera a una persona non assoggettata all'IVA. Benché il principio del luogo del destinatario valga anche in questo caso, il diritto in materia d'imposta sul valore aggiunto prevede per questi servizi una regola speciale che esclude l'imposta sull'acquisto. Se è obbligatoriamente assoggettato all'imposta, è il fornitore di servizi ad avere l'obbligo di versare l'imposta.

Inoltre, sia l'assoggettamento obbligatorio che l'assoggettamento all'imposta sull'acquisto dipendono da limiti quantitativi, introdotti per ragioni di praticabilità ai fini dell'esecuzione dell'IVA. L'IVA è dovuta soltanto quando si raggiungono questi limiti.

Come nel caso di altri fornitori di servizi, anche nel settore dell'economia della condivisione ("sharing economy") occorre verificare le prestazioni che il gestore di piattaforma estero fornisce effettivamente. Poiché sono possibili diversi modelli, ogni caso deve essere considerato singolarmente. Il fatto che ad esempio un cliente svizzero versa 100 franchi sul conto di un gestore di piattaforma non significa necessariamente che questo importo è imputabile a tale gestore. A seconda del modello, è possibile che si tratti semplicemente di un passaggio transitorio. Ovviamente ciò è determinante per un eventuale assoggettamento obbligatorio del gestore di piattaforma: se una transazione non gli può essere attribuita, il relativo importo non è rilevante per determinare l'assoggettamento obbligatorio.

È dunque possibile che l'IVA non sia dovuta in Svizzera perché i limiti necessari per motivare l'assoggettamento obbligatorio o quello all'imposta sull'acquisto non sono raggiunti. Questo è quanto prevede il legislatore.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2018 il limite a partire dal quale l'assoggettamento diventa obbligatorio sarà raggiunto più facilmente rispetto ad oggi. Questo perché secondo le disposizioni di legge rivedute non sarà più determinante soltanto la cifra d'affari conseguita in Svizzera, bensì quella realizzata a livello mondiale.

Il Consiglio federale non può né confermare né negare che nel settore dell'economia della condivisione ("sharing economy") l'IVA venga sempre pagata correttamente. Né il Consiglio federale né l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sono a conoscenza di tutti i gestori di piattaforme Internet, tanto meno dei loro clienti. Di conseguenza non sono in possesso di dati pertinenti al riguardo.

3. Il Consiglio federale parte dal presupposto che la domanda sull'obbligo di registrazione si riferisca all'iscrizione di un'impresa nel registro dei contribuenti IVA. Sulla base delle disposizioni di legge rivedute che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018, il numero di imprese svizzere ed estere sottoposte all'assoggettamento obbligatorio sarà più elevato. Per assicurarsi che le imprese con sede all'estero adempiano gli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni, in determinate circostanze sarà necessaria la collaborazione con le autorità estere. A tal fine occorrerà concludere accordi bilaterali o multilaterali. Attualmente il Consiglio federale esamina la necessità di concludere nuovi accordi internazionali in questo ambito.

Risposta del Consiglio federale.