17.3930 · Interpellanza · 2017-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Come riportato dai media e confermato dai Comuni, sempre più donne partoriscono durante la procedura d'asilo o durante il soggiorno in Svizzera. Le ipotesi sono due: o le migranti in fuga non possono posticipare il loro desiderio di maternità oppure i neonati influiscono positivamente sul diritto di restare. Nei pertinenti contributi stampa la Segreteria di Stato della migrazione ha affermato che i figli, anche se neonati, non influiscono sulla procedura d'asilo o sul riconoscimento dei motivi di fuga.
1. I figli influiscono sul diritto di restare in Svizzera in virtù di altri titoli di soggiorno?
2. Quante donne/famiglie/uomini hanno ottenuto, negli ultimi tre anni, un'ammissione provvisoria o un altro permesso di soggiorno poiché almeno uno dei figli è nato in Svizzera?
3. Quante persone hanno ottenuto, negli ultimi tre anni, un'ammissione provvisoria o un altro permesso di soggiorno poiché i loro figli sono venuti al mondo durante la procedura d'asilo o hanno frequentato le scuole nel nostro Paese?
4. Quali sono le conseguenze nel caso in cui una donna, durante la procedura d'asilo, mette al mondo il figlio di un uomo titolare di un permesso B o C oppure di un cittadino svizzero?
5. Quanti casi di questo tipo si sono verificati negli ultimi tre anni e quali sono state le rispettive decisioni?
Begründung
I Cantoni devono sopportare pesanti oneri sociali per persone difficilmente integrabili provenienti dal settore dell'asilo.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In tutte le procedure le competenti autorità federali e cantonali devono tenere conto in primo luogo dell'interesse superiore del minore (art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo). Detta convenzione non conferisce tuttavia alcun diritto immediato al rilascio di un permesso di dimora in virtù della legislazione sugli stranieri (DTF 139 I 315 consid. 2.4 pag. 321; DTF 126 II 377 consid. 5 pag. 391 seg.; DTF 124 II 361 consid. 3b pag. 367). Lo stesso vale nelle procedure d'asilo, nelle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione sugli stranieri e nell'esame dell'ammissibilità, esigibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. La nascita di un figlio in Svizzera non conferisce pertanto, da sola, un diritto di restare né al bambino né ai genitori.
2./3. Né la legislazione sull'asilo né quella in materia di stranieri prevedono norme di ammissione relative unicamente alla nascita o alla scolarizzazione in Svizzera. La regolamentazione del soggiorno dei bambini dipende dallo statuto di soggiorno dei genitori. Per questo motivo non sono disponibili statistiche sul numero di persone che hanno ottenuto un'ammissione provvisoria o un permesso di dimora perché almeno uno dei figli è nato in Svizzera, è nato durante la procedura d'asilo oppure ha frequentato le scuole nel nostro Paese (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Steinemann 17.3761 del 27 settembre 2017 sul rilevamento dei motivi che portano a un'ammissione provvisoria).
4./5. Durante la procedura d'asilo, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo (art. 14 cpv. 1 della legge sull'asilo). Un tale diritto sussiste se la madre è coniugata con il padre che possiede la cittadinanza svizzera, un permesso di domicilio oppure un permesso di dimora accordato in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Un diritto a un permesso di dimora può inoltre risultare, a determinate condizioni, dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per i motivi summenzionati non sono disponibili dati statistici nemmeno a tale proposito.
Risposta del Consiglio federale.