Attribuire a comuni e regioni competenze in materia di protezione della biodiversità, dei paesaggi e del clima e dotarli dei mezzi finanziari necessari
17.3955 · Interpellanza · 2017-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel suo discorso del 28 agosto 2017, "La Svizzera deve adattarsi ai cambiamenti climatici", il direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) riconosce che è importante un'azione immediata, che va rafforzato l'impegno in tutti i settori (ambientale, economico e sociale) e che è possibile fronteggiare queste nuove sfide solo agendo insieme: "Poiché gli effetti" climatici "variano da una regione all'altra, i Cantoni, le regioni e i Comuni svolgono un ruolo importante nell'adattamento". Il Consiglio federale deve quindi elaborare una strategia globale che rispetti al contempo l'autonomia dei Comuni e delle regioni e permetta loro finanziariamente di realizzare programmi di protezione.
Anche l'UFAM, del resto, riconosce che vi è ancora un reale bisogno di coordinamento tra gli Uffici coinvolti, affinché si giunga all'adozione di una strategia comune e alla formulazione di obiettivi che permettano di attuare le convenzioni in materia entrate in vigore nel 2013.
1. Il Consiglio federale riconosce il ruolo decisivo dei Comuni e delle regioni nella gestione delle risorse naturali e dei paesaggi al fine di aumentare la nostra resilienza ai cambiamenti climatici?
2. Il Consiglio federale è disposto a elaborare, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni e del principio di sussidiarietà, una strategia globale per la protezione del clima, della biodiversità e dei paesaggi?
3. Il Consiglio federale è favorevole a introdurre la nuova nozione di "paesaggio naturale e culturale" nella legislazione nazionale (LPN, LPT), affinché gli obiettivi di protezione siano stabiliti dalle popolazioni locali in base alla loro cultura e alle loro esigenze?
4. Il Consiglio federale è favorevole a una modifica della legislazione (LPN) che consenta ai Comuni e alle organizzazioni regionali e locali di realizzare e finanziare progetti locali?
5. Il Consiglio federale può, infine, fornirci uno scadenzario e confermarci che, a partire dal prossimo periodo programmatico (2020-2023), i Comuni e le organizzazioni regionali e locali potranno ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel 2012 il Consiglio federale ha approvato la sua strategia di adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera e gli obiettivi, le sfide e i campi d'azione definiti nella stessa. Nel 2014 ha completato la Strategia con il relativo piano d'azione, contenente 63 misure di adattamento. La strategia di adattamento tratta le questioni a livello federale. L'attuazione delle numerose misure avviene tuttavia in stretta collaborazione con i Cantoni. Per il sostegno dell'attuazione a livello locale e regionale della strategia di adattamento, l'Ufficio federale dell'ambiente ha lanciato il progetto pilota "Adattamento ai cambiamenti climatici". Tra il 2014 e il 2017 sono stati sostenuti 31 progetti pilota, relativi tra l'altro anche al tema della gestione di cambiamenti degli ecosistemi e dell'utilizzo del suolo. La seconda fase del programma pilota è attualmente in fase di preparazione.
2. La legge federale sulla riduzione delle emissioni sul CO2 (legge sul CO2; RS 641.71), al momento oggetto di revisione, rappresenta la strategia globale concernente la protezione del clima. Il Consiglio federale presenterà il relativo messaggio presumibilmente entro fine 2017. Questo tiene conto anche di questioni relative alla biodiversità e alla protezione del paesaggio. Una strategia di ordine superiore che colleghi la legge sul CO2, la protezione del paesaggio e la Strategia Biodiversità Svizzera non è prevista e non sarebbe appropriata.
3. Il Consiglio federale non prevede di introdurre nuove disposizioni nella legislazione (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN, RS 451; legge federale sulla pianificazione del territorio, RS 700) concernenti la nozione di "paesaggio naturale e culturale". Dei progetti locali e regionali sono attualmente in corso di realizzazione. A titolo di esempio si può menzionare la politica dei parchi, basata sulla LPN (artt. da 23e a 23m). Dal 2007 la Confederazione sostiene l'istituzione e la gestione dei parchi svizzeri in quanto regioni che si contraddistinguono per la bellezza dei paesaggi, la ricchezza della biodiversità e l'elevato valore dei beni culturali. I Comuni situati sul territorio dei parchi si impegnano, in collaborazione con la popolazione e i Cantoni, a conservare questo patrimonio. Inoltre, fanno il possibile per aumentarlo e ad utilizzarlo in modo sostenibile al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della relativa regione. Questi parchi nascono dalla volontà e dal sostegno della popolazione locale, dei Comuni e del Cantone, due condizioni necessarie per ottenere un sostegno federale.
4./5. La protezione della natura e del paesaggio, come in generale nel settore ambientale, è un compito comune di Confederazione e Cantoni. L'applicazione pratica della LPN è principalmente di competenza dei Cantoni. La Confederazione contribuisce al finanziamento delle misure nel quadro degli accordi programmatici con i Cantoni. Questi organizzano individualmente l'esecuzione delle leggi, delegando compiti ai Comuni o occupandosene direttamente. Inoltre, trasferiscono determinati compiti a imprese private, a organismi economici o, più raramente, a organizzazioni di protezione dell'ambiente. La LPN non contiene disposizioni che impediscono a Comuni e organizzazioni regionali e locali di realizzare e finanziare, né ora né in futuro, progetti locali per la protezione della natura e del paesaggio.
Risposta del Consiglio federale.