17.4007 · Mozione · 2017-12-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) l'obbligo per la FINMA d'informare il pubblico sull'apertura di procedimenti importanti concernenti singoli casi specifici.
Begründung
La Commissione della concorrenza, ad esempio, comunica l'apertura di procedimenti importanti in fase preliminare; ciò permette di evitare che durante un lungo periodo sussistano dubbi sulle sue attività riguardo a casi specifici. La stampa ha riportato molte affermazioni concernenti l'attività della Svizzera per combattere gli abusi in ambito finanziario. Come le precedenti rivelazioni, i "Paradise papers" hanno fatto emergere numerosi casi, è quindi importante che la popolazione sia informata sulla gestione di questi e altri casi da parte delle autorità competenti. Così facendo si potrebbe conoscere l'attività effettiva svolta dalle autorità per combattere la criminalità finanziaria o i casi di abuso del diritto.
L'assenza di informazioni (attualmente l'informazione è prevista soltanto in forma anonima) impedisce di sapere se vi è la necessità di agire per denunciare pratiche dannose per la popolazione e la reputazione del nostro Paese.
Se la FINMA comunicasse i singoli casi sui quali avvia procedimenti, ciò permetterebbe di trasmettere il messaggio con maggiore chiarezza, ovvero che i comportamenti finanziari abusivi sotto il profilo giuridico sono effettivamente perseguiti, e aumenterebbe gli incentivi per le imprese e gli attori finanziari ad allinearsi alla strategia volta all'emersione dei fondi non dichiarati adottata dalla Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito della sua attività informativa, la FINMA ha l'obbligo legale di tenere conto dei diritti della personalità degli interessati. Essa può pertanto informare esplicitamente su singoli procedimenti riguardanti gli assoggettati unicamente se vi è una speciale necessità sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza. Questa necessità può sussistere in particolare per proteggere i partecipanti al mercato o gli assoggettati alla vigilanza, per rettificare le informazioni false o fallaci oppure per tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Queste disposizioni (cfr. art. 22 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari) si sono dimostrate valide. Esse permettono alla FINMA di ponderare correttamente gli interessi del pubblico e quelli degli interessati nel momento in cui deve decidere se e come informare il pubblico su un caso specifico. Ad esempio, può limitare il rischio di inutili condanne premature. Se nell'ambito di procedimenti avviati dalla FINMA si rilevano elementi determinanti per altri assoggettati, essa può già informarli in maniera tempestiva e mirata utilizzando i canali esistenti.
La situazione è diversa in caso di procedimenti amministrativi secondo la legge sui cartelli. L'oggetto di questi procedimenti differisce notevolmente da quello dei procedimenti di competenza della FINMA. La Commissione della concorrenza esegue inchieste concernenti limitazioni della concorrenza o concentrazioni di imprese e deve necessariamente coinvolgere i terzi operanti sul mercato interessato. Affinché questi ultimi abbiano la possibilità di partecipare a simili procedimenti o di prendere posizione, la legge sui cartelli prevede esplicitamente che la segreteria della Commissione della concorrenza comunichi pubblicamente l'apertura di un procedimento. I procedimenti secondo la legge sui cartelli non sono pertanto paragonabili a quelli di competenza della FINMA e non vi è motivo di modificare i consolidati obblighi d'informazione della FINMA. Inoltre non esiste alcuno standard internazionale che chieda alla FINMA di informare il pubblico fin dall'apertura di un procedimento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.