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17.4064 · Interpellanza · 2017-12-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Attualmente, a livello mondiale si sta procedendo a una nuova valutazione del potenziale di rischio dei droni. Il numero di collisioni tra droni e aeromobili cresce e, nel contempo, aumenta anche la probabilità che si verifichi un incidente con esito fatale. Gli attuali conflitti mostrano in modo drammatico agli eserciti il potenziale di pericolo rappresentato dai piccoli droni impiegati a scopo non militare. Grazie alla rivoluzione tecnologica, con poche manipolazioni anche i droni più piccoli possono infatti essere trasformati in armi efficienti, capaci di seminare il terrore e di influenzare conflitti di grave entità. Gli eserciti più potenti si stanno dotando con urgenza di strumenti atti a combattere questi piccoli apparecchi volanti, a lungo considerati alla stregua di innocui giocattoli. Alla luce di questa premessa occorre analizzare la situazione in Svizzera e, se necessario, adattare le pertinenti disposizioni legali.

In virtù dell'articolo 87 della Costituzione, la legislazione in materia di aviazione e astronautica compete alla Confederazione. Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici diversi dagli aeromobili (art. 2 cpv. 3 LNA). In virtù della legislazione in vigore, gli aeromobili senza occupanti fino a 30 chilogrammi di peso, senza quote minime di volo, possono muoversi liberamente e in modo incontrollato (art. 14 OACS), fatte salve poche restrizioni (art. 17 OACS). La difesa militare dagli "aeromodelli" è disciplinata da altre disposizioni legali, ad esempio da quelle che regolano la prevenzione dei pericoli imminenti e concreti. La difesa dai droni dal peso inferiore a 30 chilogrammi, ad esempio, è compito della polizia. Alla luce di queste circostanze la situazione va pertanto riesaminata.

1. Le leggi e ordinanze in vigore sono ancora adatte, tenuto conto dei rapidissimi sviluppi tecnologici in atto?

2. La prevenzione dei rischi inerenti ai droni dovrebbe essere un compito coordinato tra la Confederazione e i Cantoni (quindi tra le Forze aeree e la polizia). Il Consiglio federale è intenzionato ad assumere questo nuovo compito e ad assicurare il coordinamento delle operazioni di prevenzione?

3. A livello federale la difesa dai droni incombe alle Forze aeree. La pianificazione del rinnovamento del sistema di difesa terra-aria (DTA) prevede in un primo tempo l'acquisto di un ordigno guidato di lunga portata. L'acquisto di sistemi appropriati per lottare contro la minaccia rappresentata dai droni probabilmente si farà soltanto dopo il 2030. Il Consiglio federale è disposto a riesaminare le priorità riguardanti l'acquisto di un sistema di DTA e, eventualmente, a prendere anche in considerazione l'acquisto di un sistema di breve e lunga portata?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nelle sue risposte alle interpellanze 16.4032, 16.3837 e 17.3733, il Consiglio federale ha indicato che attualmente non vi è alcuna necessità di intervenire per modificare le basi legali nazionali concernenti l'impiego di droni. Esso sostiene tuttavia i lavori in atto a livello europeo per elaborare disposizioni armonizzate sui droni. Le prime disposizioni europee sull'esercizio dei droni sono attese per il primo trimestre 2018. La Svizzera le recepirà presumibilmente nel quadro dell'accordo bilaterale sul traffico aereo con l'UE. Se i lavori a livello europeo dovessero subire ritardi o non corrispondere alle aspettative della Svizzera, sarà necessario procedere a una nuova valutazione della situazione.

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di rendere possibile l'identificazione a distanza dei droni, per assicurare l'esecuzione delle disposizioni di legge. Per questa ragione l'Ufficio federale dell'aviazione civile, nell'ottica di un'armonizzazione a livello internazionale, ha sostenuto lo sviluppo di un cosiddetto Urban-Space (U-Space). Si tratta di un sistema che consente di introdurre una gestione automatica del traffico specifica per i droni che ne assicura l'identificazione, la sorveglianza nello spazio aereo e il coordinamento con altri utenti di quest'ultimo, garantendo inoltre la protezione delle zone particolarmente sensibili. Poiché contiene tutti gli elementi necessari per l'esecuzione delle disposizioni di legge, U-Space è destinato a divenire in futuro l'elemento portante di un esercizio sicuro e controllato dei droni e la base di riferimento a livello europeo. Il Consiglio federale continuerà a seguire da vicino e a sostenere i lavori in questo ambito.

2. Il coordinamento fra forze aeree/esercito e polizia delle attività di prevenzione dei rischi inerenti ai piccoli droni (< 30 kg ai sensi dell'ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili, OACS) è già realtà e non richiede ulteriori misure. Per esempio, in caso di interventi sussidiari di messa in sicurezza a favore delle autorità civili - come la protezione di conferenze - le regole d'intervento e di comportamento del servizio di polizia aerea vengono definite dalle Forze aeree d'accordo con la polizia. Inoltre l'esercito, come anche l'UFAC, è rappresentato nel gruppo di lavoro sui droni della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). In questo gruppo di lavoro vengono tra l'altro esaminate approfonditamente le possibilità di difendersi da attacchi effettuati con piccoli droni. In tutto il mondo si stano testando diversi sistemi. Di conseguenza il Consiglio federale non ritiene necessario procedere a una verifica della prassi vigente in merito alla prevenzione dei rischi inerenti ai droni di peso inferiore a 30 chilogrammi da parte della polizia.

3. In caso di interventi sussidiari di messa in sicurezza a favore delle autorità civili, gli attuali sistemi d'arma dell'esercito non sono solitamente adatti per l'impiego contro droni considerati "piccoli" ai sensi dell'OACS. I rischi di danni collaterali non sostenibili sono troppo elevati e l'impiego di armi da fuoco, cannoni e missili risulterebbe sproporzionato. Ciò vale in linea di massima anche per futuri sistemi di difesa terra-aria a corta o lunga gittata.

Per contro, la capacità di contrastare i rischi derivanti dai droni della categoria "peso superiore a 30 chilogrammi" (secondo la classificazione dell'OACS) è parte della valutazione dei sistemi Bodluv. A questo riguardo, tuttavia, il Consiglio federale non ha motivo di riconsiderare la sua risposta del 1° dicembre 2017 all'interrogazione Portmann 17.1039, "Finanziamento della protezione e della difesa dello spazio aereo svizzero": l'acquisto di un sistema di difesa terra-aria a lunga gittata è più urgente dell'acquisto di un sistema a corta gittata. L'acquisto anticipato di sistemi a corta gittata non sarebbe inoltre attuabile per ragioni finanziarie e di personale.

Risposta del Consiglio federale.