17.4068 · Mozione · 2017-12-12
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a completare la legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP, RS 196.1) in modo che, in caso di manifesto fallimento del sistema giudiziario del Paese di origine e dell'assistenza giudiziaria internazionale, la Svizzera possa agire autonomamente per bloccare averi di potentati, confiscarli e restituirli alla popolazione defraudata.
Begründung
Il caso degli averi di provenienza illecita del presidente Mubarak illustra chiaramente che, nel caso in cui il sistema giudiziario del Paese di origine non possa svolgere adeguatamente i propri compiti, le procedure dell'assistenza giudiziaria internazionale non sono sufficienti per restituire alla popolazione le somme a lei sottratte. Il risultato degli sforzi di restituzione è deludente e questa situazione non deve ripetersi più.
La Svizzera ha ordinato il blocco degli averi dell'ex dittatore poco tempo dopo la caduta del suo regime. L'intervento, con il quale sono stati congelati quasi 700 milioni di franchi, ha interessato oltre trenta persone. In vista della confisca dei fondi in questione, dal 2011 al 2016 tra la Svizzera e l'Egitto sono state avviate oltre settanta procedure di assistenza giudiziaria, che però non hanno permesso di stabilire con certezza l'origine illecita dei valori patrimoniali bloccati in Svizzera. Nel 2016, inoltre, sulla base di accordi extragiudiziari, il governatore egiziano ha assolto numerosi proprietari di fondi congelati in Svizzera, con il risultato che, a dicembre 2016, 180 dei circa 700 milioni di franchi in questione sono stati sbloccati.
Il rapporto "Failed recovery: How Switzerland released the funds of a famous Egyptian crony" (Public Eye; rapporto pubblicato nell'ottobre 2017) descrive, documenti alla mano, le difficoltà che presenta la confisca di averi di origine illecita quando la collaborazione con le autorità giudiziarie del Paese d'origine non funziona. Mostra inoltre la necessità di avere altri strumenti di assistenza giudiziaria, visto che quelli attualmente a disposizione della Svizzera si sono rivelati insufficienti. In mancanza di un giudizio in Egitto, in Svizzera non è possibile alcun chiarimento giudiziario approfondito della questione relativa all'eventuale violazione della legge sul riciclaggio di denaro da parte delle banche che hanno accettato i fondi riconducibili a Mubarak. Un discorso analogo si può fare per il Mozambico, in cui è scomparsa una gran parte del credito di 2 miliardi concesso da Credit Suisse e dalla banca russa VTB che ha messo in evidenza lacune del sistema giudiziario.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Riferendosi a una situazione di dissesto nel sistema giudiziario egiziano, l'autrice della mozione chiede una modifica della LVP affinché la Svizzera possa bloccare e confiscare autonomamente gli averi di origine illecita e restituirli alla popolazione del Paese di origine. Nel sistema giudiziario egiziano non è stata però rilevata alcuna situazione di dissesto, concetto che indica il totale o sostanziale collasso ovvero l'indisponibilità del sistema giudiziario interno (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b LPV). Il 28 agosto 2017, infatti, l'Ufficio federale di giustizia e il Ministero pubblico della Confederazione hanno informato i loro omologhi egiziani sulla fine dell'assistenza giudiziaria a causa dell'assenza di risultati materiali e di numerose lacune tecniche nei procedimenti in corso. Questa decisione faceva seguito ad assoluzioni, accordi di riconciliazione o decisioni di archiviazione nei casi più emblematici.
Pertanto non è a causa di una situazione di dissesto delle autorità giudiziarie egiziane che la cooperazione giudiziaria non ha prodotto i risultati attesi. In altre parole, l'assistenza giudiziaria avrebbe potuto concludersi con delle restituzioni all'Egitto purché l'origine illecita dei fondi in Svizzera fosse stata accertata tramite sentenze della giustizia egiziana. In questo senso, il sistema giudiziario egiziano ha dimostrato di funzionare nell'ambito dei processi per corruzione contro i protagonisti del vecchio regime. I mezzi di ricorso in essere hanno permesso a questi ultimi di ottenere assoluzioni o di annullare condanne inficiate da vizi procedurali. I processi condotti contro i soggetti interessati dal blocco del Consiglio federale non hanno peraltro consentito di rilevare irregolarità nei principi procedurali determinanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 LVP, cosa che avrebbe comportato un'esclusione dall'assistenza giudiziaria. Non sussistono pertanto i presupposti legali necessari per una confisca ai sensi della LVP.
Per determinare l'opportunità di procedere a un'eventuale modifica della LVP in vista di un ampliamento delle relative disposizioni di confisca, occorre tenere presente alcuni fatti. La LVP ha sostituito la LRAI (RU 2011 275), che era stata emanata sulla base di una richiesta del Tribunale federale al legislatore a seguito del fallimento della restituzione degli averi Duvalier (DTF 136 IV 4 c. 7). La LVP non è quindi mai stata vista come testo di legge destinato a sostituire, in maniera generale, l'assistenza giudiziaria, che deve continuare a essere lo strumento privilegiato per il recupero degli averi illeciti. Solo i due esempi dell'articolo 4 della LVP precedentemente citati sono stati considerati, in via eccezionale, come situazioni che potrebbero giustificare il ricorso alla confisca ai sensi della LVP. Tuttavia, estendere questa possibilità di confisca a situazioni come quella egiziana significherebbe ignorare gli esiti dei procedimenti giudiziari, validamente condotti dalle autorità competenti di uno Stato sovrano, con la motivazione che non hanno consentito di accertare l'illiceità dei fondi depositati in Svizzera. Ciò risulterebbe estremamente problematico dal punto di vista dei principi dello Stato di diritto e della garanzia della proprietà. Per tutte queste ragioni, il Consiglio federale non ritiene opportuna una modifica della LVP nei termini proposti dall'autrice della mozione.
Per quanto riguarda la questione dell'eventuale violazione, da parte delle banche svizzere che hanno accettato averi dell'entourage dell'ex presidente Mubarak, degli obblighi derivanti dalla legge sul riciclaggio di denaro, essa non dipende né dagli esiti dei procedimenti giudiziari condotti in Egitto né dalla possibilità di operare una confisca amministrativa in virtù della LVP, ma rientra principalmente nelle competenze della FINMA. La FINMA fornisce regolarmente informazioni sulle inchieste condotte in materia, nella fattispecie nei suoi rapporti annuali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.