17.4099 · Interpellanza · 2017-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera non riscuote tasse sulle rendite dell'AVS/AI, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare che sono versate all'estero. Di norma, l'imposizione avviene nel Paese di residenza, ma se così non è, i pensionati ricevono le rendite esentasse.
Al contrario, le rendite derivanti da rapporti di lavoro di diritto privato in Svizzera sono soggette all'imposta alla fonte, a meno che la Svizzera non abbia concluso una convenzione contro la doppia imposizione con il Paese di residenza.
Considerato quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene che questo diverso trattamento fiscale delle rendite sia ancora equo?
2. Quali sono le considerazioni su cui si basa questa regolamentazione?
3. Con quali Paesi la Svizzera ha concluso convenzioni contro la doppia imposizione?
4. In quali Paesi i pensionati ricevono rendite esentasse?
5. A quanto ammonterebbe il gettito fiscale se tutte le rendite fossero soggette alla stessa imposta alla fonte?
6. Non sarebbe più opportuno introdurre una tassazione alla fonte invece che calcolare le rendite sulla base del potere di acquisto?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./5. Per le rendite del primo pilastro versate all'estero non sussiste obbligo di assoggettamento in Svizzera, mentre le rendite e le prestazioni in capitale del secondo pilastro (rendite conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP) versate all'estero sono soggette, a seconda dei casi, all'imposta alla fonte. La ragione di questo diverso trattamento risiede in considerazioni sul rapporto tra costi e benefici.
- La maggior parte delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) concluse dalla Svizzera prevede l'imposizione delle rendite del primo e del secondo pilastro nonché delle prestazioni in capitale conformemente alla LPP esclusivamente nello Stato di residenza. Queste rendite devono quindi essere tassate nel luogo in cui il beneficiario ha il centro degli interessi vitali, sostiene le spese necessarie al mantenimento del tenore di vita e utilizza le infrastrutture. Per le medesime ragioni spesso si rinuncia a prelevare l'imposta alla fonte sulle rendite del secondo pilastro versate all'estero. Per contro, le prestazioni in capitale conformi alla LPP sono sempre gravate dall'imposta alla fonte. Tuttavia, a seconda della CDI applicabile può sussistere un diritto al rimborso. L'imposta alla fonte per le rendite del primo pilastro dovrebbe configurarsi in modo analogo. L'attuazione di una regolamentazione di questo tipo comporterebbe oneri amministrativi per le casse di compensazione, per le autorità fiscali e per il contribuente.
- Nel suo rapporto dell'8 marzo 2017 dal titolo "Imposition des rentes du 1er et du 2ème pilier versées à l'étranger, Examen comparatif du système d'imposition" il Controllo federale delle finanze (CDF) ha raccomandato di prendere in esame l'introduzione di un'imposta alla fonte sulle rendite del primo pilastro. Secondo le stime del CDF, sul lungo periodo un'imposizione alla fonte delle rendite AVS e AI genererebbe un aumento del gettito fiscale di 27,5-33 milioni di franchi all'anno, di cui il 10 per cento confluirebbe nelle casse dello Stato. Considerando il rimborso dei versamenti negli Stati partner firmatari di una CDI le entrate effettive risulterebbero inferiori. Attualmente non sono disponibili dati relativi all'assicurazione contro gli infortuni e all'assicurazione militare. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) adempirà questo mandato di verifica in seguito all'entrata in vigore della legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (FF 2016 7963).
3. L'elenco delle CDI concluse figura nel summenzionato rapporto del CDF (pag. 44).
4. Considerata la varietà della casistica, non è possibile fornire un elenco di tali Paesi. Le rendite del primo pilastro possono essere esentate per le seguenti ragioni: Nello Stato di residenza non è prelevata un'imposta sul reddito; lo Stato di residenza applica alle rendite degli sgravi fiscali (per motivi socio-politici); i contributi versati nello Stato di residenza non sono deducibili (in ragione del sistema fiscale); i redditi conseguiti all'estero non sono imponibili nello Stato di residenza (sistema fiscale territoriale), oppure lo Stato di residenza applica dei regimi fiscali speciali.
6. Le rendite a parità di potere d'acquisto e l'imposta alla fonte perseguono obiettivi diversi e non possono quindi essere considerate alternative.
- L'adeguamento delle rendite al potere d'acquisto servirebbe a garantire che le rendite versate coprissero solo le esigenze finanziarie effettive del beneficiario nel suo Stato di residenza. Tuttavia, le pressoché cinquanta convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera vietano riduzioni delle prestazioni in funzione dello Stato di residenza. A questo si aggiunge che una misura di questo tipo violerebbe il principio di equivalenza e metterebbe in discussione il fatto che le rendite di vecchiaia non tengono conto della situazione patrimoniale del beneficiario e quindi del potere d'acquisto all'estero. Per i motivi esposti il Consiglio federale si è già espresso contrario in varie occasioni.
- L'imposta alla fonte persegue obiettivi fiscali e di garanzia.
Risposta del Consiglio federale.