17.4125 · Mozione · 2017-12-13
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in funzione di un miglioramento delle attuali limitate possibilità di intervento dell'esercito per quanto concerne la lotta all'estremismo nei suoi ranghi e l'adozione di relative misure di perseguimento.
Begründung
Dal Rapporto sulle attività svolte dal Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito, pubblicato in data 25 aprile 2017, risulta che l'esercito - in quanto specchio della nostra società - deve far fronte all'estremismo, segnatamente all'estremismo di destra e al jihadismo. Nel quadro della sua strategia di tolleranza zero, l'esercito non tollera alcun atteggiamento estremista.
Tuttavia, per quanto concerne l'adozione di relative misure, l'esercito ha spesso le mani legate e l'ordinamento giuridico vigente limita le sue possibilità di intervento, come confermato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 17.3756 del gruppo BD del 27 settembre 2017.
Una delle difficoltà consiste per esempio nel fatto che opinioni radicali non costituiscono un motivo di espulsione: è perseguibile soltanto l'estremismo violento. Parimenti, l'esercito ha accesso al casellario giudiziale, ma, in assenza delle necessarie basi legali, i procedimenti penali in corso non possono essere comunicati direttamente all'esercito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Se è vero che l'estremismo violento è punibile, di principio non lo sono invece le opinioni puramente ideologiche. Tali opinioni vengono generalmente tutelate dalla Costituzione poiché rientrano nella libertà di credo e di coscienza nonché nella libertà d'opinione e d'informazione. Tuttavia, in alcuni casi, l'articolo 261bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) o l'articolo 171 Codice penale militare (CPM; RS 321.0) può essere applicato per perseguire e punire l'autore di opinioni che possono costituire una forma di discriminazione razziale.
Come nella vita civile, la lotta all'estremismo in seno all'esercito risponde ai principi dello Stato di diritto. Il suo margine di manovra è quindi limitato se si tratta di impedire a una persona che ha opinioni estremiste di svolgere un servizio o di essere promossa a una funzione di quadro senza che ci siano stati atti violenti in precedenza.
Le basi legali in vigore forniscono tuttavia degli strumenti utili all'esercito per lottare contro l'estremismo.
Dal 2011, in virtù della legge militare (LM; RS 510.10), tutte le persone soggette all'obbligo di prestare servizio sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP), che consente di valutare il potenziale di pericolosità prima della consegna dell'arma personale. Durante la valutazione del rischio per la sicurezza, opinioni palesemente radicali possono essere considerate, a seconda delle circostanze del caso, elementi di cui tener conto. È inoltre in corso una revisione dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4). In questo contesto si discute della consultazione, da parte dei servizi CSP, dei documenti che riguardano affari pendenti presso le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale.
D'altra parte se si sospettano atti illeciti, le autorità militari competenti o l'Ufficio dell'uditore in capo possono avviare una procedura penale militare ad esempio per discriminazione razziale ai sensi dell'articolo 171c del CPM.
Il Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito garantisce inoltre un'attività di prevenzione che, in caso di sospetti, analizza le informazioni fornite, fornisce consulenza e sostegno. In caso di indizi accertati di estremismo violento informa il Personale dell'esercito, che può adottare diverse misure amministrative preventive quali la sospensione delle chiamate in servizio, il cambiamento d'incorporazione o l'avvio di un CSP.
La LM e l'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10) prevedono che le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici e gli psicologi curanti possano informarne lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (dal 1° gennaio 2018: Comando Istruzione) o il Servizio medico militare se vengono a conoscenza di segni o indizi che un militare potrebbe mettere in pericolo se stesso o terzi. Lo stesso discorso vale in caso di indizi di un abuso dell'arma personale.
Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale ritiene che, in materia di lotta all'estremismo in seno all'esercito, non sia necessario emanare disposizioni supplementari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.