Vietare i viaggi all'estero ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati riconosciuti
17.418 · Iniziativa parlamentare · 2017-03-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati riconosciuti non è consentito lasciare la Svizzera. Chi contravviene al divieto è privato del diritto di dimora ed è espulso dal Paese.
Begründung
Dalle statistiche sull'asilo risulta che numerosi richiedenti l'asilo provengono dall'Eritrea. Questi affermano di essere perseguitati politici e che in Eritrea la loro vita e la loro integrità fisica sarebbero minacciate. Non di rado accade però che si rechino nel Paese d'origine, a dispetto dei presunti pericoli cui il viaggio li esporrebbe.
Tra il 2010 e il 2014 i rifugiati, le persone ammesse provvisoriamente e i richiedenti l'asilo hanno presentato complessivamente 46 213 domande per un viaggio all'estero, 45 080 delle quali (vale a dire il 97,5 per cento) sono poi state accolte. 15 000 di queste domande sono state depositate da cittadini eritrei: è dunque evidente che in Eritrea la loro vita e la loro integrità fisica non sono minacciate.
Con la presente iniziativa parlamentare ci si propone di vietare i viaggi all'estero. Per la sua stessa protezione, a chi risiede e cerca protezione in Svizzera come richiedente l'asilo, persona ammessa provvisoriamente o rifugiato riconosciuto, non deve essere permesso di lasciare il Paese. Chi lascia o intende ciò nondimeno lasciare la Svizzera non può essere ritenuto bisognoso di protezione ed è perciò immediatamente privato del diritto di dimora.