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17.420 · Iniziativa parlamentare · 2017-03-17

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) è modificata come segue:

Art. 12d cpv. 2 secondo periodo

Il contenuto minimo deve rendere possibile un funzionamento autonomo ed efficiente dell'elenco telefonico pubblico. Esso comprende in particolare elementi d'indirizzo, l'identità di tutti gli abbonati, compresi gli utenti di un collegamento condiviso, il loro indirizzo di contatto, compreso l'indirizzo elettronico, e una rubrica che consenta di rintracciare gli abbonati o gli utenti di un collegamento condiviso secondo la loro attività.

Art. 12d cpv. 3

L'iscrizione del contenuto mimino nell'elenco telefonico è gratuita per gli abbonati e i primi cinque utenti di un medesimo elemento d'indirizzo.

Begründung

L'elenco telefonico pubblico rientra tra le prestazioni del servizio universale (art. 16 LTC). Si tratta di uno strumento basilare della comunicazione, grazie al quale i cittadini e le imprese del nostro Paese possono rintracciare rapidamente gli interlocutori o i servizi che cercano. È perciò essenziale che l'elenco telefonico pubblico riporti l'identità di tutti gli abbonati e i loro indirizzi di contatto conformemente allo stato attuale della tecnica (p. es. l'indirizzo elettronico) e che consenta di rintracciare un determinato abbonato e un determinato servizio mediante criteri di ricerca (rubriche) generali. Un tale sistema di funzionamento corrisponde agli standard basilari raccomandati dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Si tratta di indicazioni minime, la cui iscrizione deve essere gratuita per garantire che l'elenco telefonico pubblico sia per quanto possibile completo e che adempia effettivamente il suo scopo.

Questo aspetto è anche determinante affinché vi sia concorrenza sul mercato dei fornitori di elenchi telefonici, poiché la mancanza di tali indicazioni minime impedisce a un nuovo concorrente di offrire un servizio confacente alle aspettative basilari degli utenti.

La disponibilità di queste indicazioni minime costituisce la condicio sine qua non affinché un nuovo concorrente possa entrare nel mercato degli elenchi telefonici. Al momento tale mercato è dominato da Swisscom Directories, che con i suoi registri local.ch / search.ch ha quasi una posizione di monopolio. Vista la mancanza di concorrenza, Swisscom attua una politica dei prezzi per i suoi servizi che sempre più PMI e privati considerano abusiva e che da tempo è condannata anche dal Sorvegliante dei prezzi.

Occorre inoltre chiedersi in che misura Swisscom viola il mandato pubblico confidatogli richiedendo il pagamento per determinate prestazioni che in realtà, nell'ottica del mantenimento dell'elenco telefonico pubblico, dovrebbero essere gratuite per agli abbonati in virtù della compensazione finanziaria concessa al titolare della concessione per il servizio universale. Oggi, ad esempio, un medico che utilizza un collegamento assieme a un altro medico (studio medico condiviso) deve pagare per iscriversi nell'elenco telefonico pubblico.

La modifica di legge proposta prevede in particolare la reintroduzione della rubrica rimossa inspiegabilmente nel 2015 dall'articolo 11 OST e la completezza degli utenti di ogni elemento d'indirizzo. Oltre che a porre fine a determinati abusi rafforzando la gratuità dell'iscrizione dei contenuti minimi, la modifica di legge mira a creare le condizioni basilari affinché possano essere sviluppate offerte concorrenziali sul mercato degli elenchi telefonici.