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17.4251 · Mozione · 2017-12-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un progetto che stabilisca le basi legali per un registro accessibile al pubblico sugli aventi economicamente diritto di persone giuridiche, trust e altri costrutti giuridici. Il registro dovrebbe essere accessibile a tutti e fornire informazioni, tra l'altro, su nome, data di nascita, luogo di residenza, nazionalità ed entità degli aventi economicamente diritto.

Begründung

In relazione ai requisiti delle direttive sul riciclaggio di denaro, la Svizzera ha tenuto parzialmente conto della richiesta di trasparenza sugli aventi economicamente diritto di persone giuridiche, trust e altri costrutti giuridici attraverso una revisione di legge (1° gennaio 2016). La soluzione applicata attualmente in Svizzera presenta tuttavia delle lacune. Non crea trasparenza per tutti, ma solo per le autorità e prevede l'obbligo di notifica solo per partecipazioni superiori al 25 per cento del capitale azionario.

La pubblicazione di informazioni sui gruppi di interesse, ad esempio la pubblicazione dei Panama Papers e ora dei Paradise Papers, mostra come l'opinione pubblica sia interessata a conoscere gli aventi economicamente diritto di persone giuridiche e costrutti giuridici, come riconosciuto a livello internazionale. Con la regolamentazione in materia di trasparenza attualmente in vigore, la Svizzera si è arenata a metà strada rispetto agli altri Paesi.

Nel frattempo, il Regno Unito, la Danimarca, la Norvegia e altri Stati hanno seguito le raccomandazioni del G7 e istituito registri accessibili a tutti. Il Parlamento europeo ha avviato discussioni sui dettagli di tali registri pubblici. È importante che anche la Svizzera, sede di una grande piazza finanziaria e di numerose multinazionali, garantisca la trasparenza necessaria. Il parere del Consiglio federale sul postulato 16.3315 è ormai palesemente superato, se raffrontato con gli standard internazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La soluzione legislativa orientata all'obbligo di annunciare dell'azionista, entrata in vigore il 1° luglio 2015 e il 1° gennaio 2016, risponde alle esigenze tecniche del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), in particolare per quanto concerne la definizione degli aventi economicamente diritto e la notifica delle partecipazioni che raggiungono o superano il limite del 25 per cento. Il Consiglio federale ricorda che il GAFI, in materia di trasparenza delle persone giuridiche, non dispone di norme vincolanti riguardo agli aventi economicamente diritto; esso stabilisce soltanto che le autorità competenti devono avere un accesso tempestivo a informazioni appropriate, precise e attuali sugli aventi economicamente diritto e sul controllo delle persone giuridiche. Il GAFI non prescrive alcuna direttiva in merito alla tenuta di un registro accessibile al pubblico sugli aventi economicamente diritto. Nel suo rapporto di valutazione sulla Svizzera di dicembre 2016, il GAFI giudica il nostro Paese ampiamente conforme in questo settore. In vista della prossima valutazione sull'efficacia delle nuove disposizioni introdotte, segnatamente delle misure inerenti alla tenuta del registro sugli economicamente diritto, la Svizzera deve però stilare un rapporto.

Alcune raccomandazioni contenute nel rapporto sulla Svizzera del GAFI coincidono con quelle formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). Il Consiglio federale ha perciò incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare entro fine 2018 un avamprogetto per la consultazione, con l'obiettivo di colmare le lacune esistenti. Per migliorare la trasparenza delle persone giuridiche - e dei rispettivi aventi economicamente diritto - nel progetto da porre in consultazione, il Consiglio federale propone nello specifico di inasprire le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di annunciare da parte degli aventi economicamente diritto e di far diventare più stringente la correlazione tra gli obblighi disciplinati dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e gli obblighi per la tenuta di regolari registri cui sottostanno le società. Questi provvedimenti accrescono l'efficacia delle misure legislative entrate in vigore il 1° luglio 2015 e il 1° gennaio 2016 e migliorano la posizione della Svizzera in vista della prossima valutazione del Forum globale. Sulla base dei nuovi criteri (Terms of Reference) adottati nel 2016, tale valutazione considererà anche l'identificazione regolare degli aventi economicamente diritto di società e di altri costrutti rilevanti. Analogamente al GAFI, anche il Forum globale delega ai singoli Stati il compito di determinare il modo di procedere per assicurare la disponibilità delle informazioni richieste e non prevede soluzioni al riguardo.

In aggiunta, l'introduzione di un registro centralizzato accessibile al pubblico implicherebbe un cambiamento radicale del sistema vigente, che avrebbe senso soltanto in presenza di una contemporanea registrazione degli azionisti. Infine, un simile registro non potrebbe garantire di per sé la qualità delle informazioni sugli aventi economicamente diritto.

Per quanto concerne i trust e gli altri costrutti giuridici, il Consiglio federale riafferma la validità del suo parere sul postulato 16.3315.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.