Modifica dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana
17.4289 · Mozione · 2017-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere alla modifica dell'Accordo sulla collaborazione di polizia e doganale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana (RS 0.360.454.1), all'articolo 23 e all'articolo 12.
Begründung
L'Accordo di collaborazione di polizia doganale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana è entrato in vigore lo scorso 1° novembre 2016. Dopo un anno di applicazione, l'accordo sembra non pienamente rispondere a quanto richiesto dalle forze di polizia e doganali operanti sulla frontiera. All'articolo 23 si definisce la possibilità di fare pattuglie miste nella "zona di frontiera". Considerato come la maggior parte delle inchieste transfrontaliere coinvolga anche la zona di Milano - zona questa che si trova al di fuori della "zona di frontiera" - occorre una modifica per permettere alle pattuglie miste di intervenire anche in questa fascia, al fine di garantire al meglio inchieste efficaci e rapide.
Inoltre, all'articolo 12 del medesimo Accordo si definiscono le modalità di inseguimento transfrontaliero: in queste modalità non c'è la possibilità di intervenire sui laghi internazionali, quali il Verbano ed il Ceresio. Si chiede al Consiglio federale di prevedere questa possibilità in quanto necessaria e opportuna, in caso di inseguimenti sui laghi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana, sottoscritto il 14 ottobre 2013, è entrato in vigore il 1° novembre 2016. La Svizzera e l'Italia considerano l'accordo uno strumento eccellente per rafforzare la cooperazione e si stanno adoperando per attuarlo integralmente sul piano operativo in funzione delle risorse disponibili.
Durante i negoziati che hanno preceduto l'entrata in vigore dell'accordo, Milano non è stata inserita nella zona di frontiera. Nell'ottica svizzera, l'estensione della zona di frontiera al capoluogo lombardo e alle aree limitrofe potrebbe invece costituire un vantaggio operativo. Sarà l'esperienza maturata nell'ambito dell'attuazione dell'accordo a evidenziare se sussiste tale necessità di adeguamento e se sarà dunque opportuno modificare le basi legali della cooperazione con l'Italia.
Ad oggi non è emersa alcuna esigenza di tipo operativo che abbia reso necessario effettuare inseguimenti tra la Svizzera e l'Italia per via lacustre. Finora tutti gli inseguimenti si sono limitati alla via terrestre. In linea di massima, l'acquis di Schengen non esclude gli inseguimenti tramite le vie navigabili interne tra due Parti contraenti. Questa tipologia particolare di inseguimento dovrebbe tuttavia essere precisata d'intesa con le autorità italiane e analogamente agli accordi bilaterali con gli altri Paesi limitrofi.
L'esperienza operativa acquisita sinora consente di individuare le effettive esigenze operative e dunque di decidere quali miglioramenti sono attuabili in relazione all'accordo esistente e quali invece richiedono una revisione delle disposizioni dell'accordo. Al fine di valutare periodicamente l'efficacia della cooperazione sancita dal trattato e di presentare proposte di sviluppo, l'accordo prevede la costituzione di un comitato misto. Quest'ultimo si è riunito per la prima volta il 29 novembre 2017 e in tale occasione ha discusso le esperienze maturate finora.
Va infine considerato che la revisione di un accordo, che a seconda dell'oggetto delle modifiche richiede l'approvazione del Parlamento (almeno per quanto concerne la Svizzera), di norma non è avviata unicamente per modifiche puntuali e presuppone l'intesa di entrambe le Parti. Per tale motivo è auspicabile lasciare che il comitato misto valuti accuratamente per un certo periodo di tempo il lavoro effettuato dalle autorità competenti in virtù delle disposizioni in vigore. Soltanto sulla base di una tale valutazione sarà possibile stabilire quali miglioramenti saranno realizzabili a breve o medio termine e in quali casi occorrerà procedere a un adeguamento formale delle disposizioni dell'accordo del 14 ottobre 2013.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.