Lexipedia

17.437 · Iniziativa parlamentare · 2017-05-04

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

1. Restrizione del campo d'applicazione del principio di pubblicità sancito nell'articolo 69 CPP alle sentenze pronunciate pubblicamente (di primo grado o d'appello).

2. Esclusione dal principio di pubblicità dei decreti d'accusa, dei decreti di non luogo a procedere, di sospensione o di abbandono e altre decisioni incidentali.

Begründung

Il Codice di procedura penale (CPP) sancisce il principio della pubblicità delle udienze e delle sentenze emanate dal tribunale di primo grado e dal tribunale d'appello (art. 69 cpv. 1 CPP). Tale principio si estende anche alle sentenze che, contrariamente al principio posto dall'articolo 84 capoverso 1 CPP, non sono state comunicate oralmente, nonché ai decreti d'accusa (art. 69 cpv. 2 CPP).

Le autorità di perseguimento penale e i tribunali del nostro Paese interpretano in maniera molto diversa questo principio, il che conduce a prassi che pongono tutta una serie di problemi, in particolare:

1. Mentre il CPP, al di fuori delle sentenze pronunciate pubblicamente, menziona soltanto i decreti d'accusa, i ministeri pubblici di taluni Cantoni estendono l'applicazione del principio di pubblicità ai decreti di non luogo a procedere, di sospensione e di abbandono, benché queste decisioni siano di natura ben diversa.

2. In alcuni Cantoni, il diritto di prendere visione si limita alle sentenze e ai decreti passati in giudicato, mentre in altri è concesso non appena tali sentenze o decreti sono stati pronunciati.

3. Il diritto di prendere visione è concesso talora a chiunque ne faccia richiesta, o quasi, talora soltanto a una manciata di giornalisti accreditati.

4. Le pratiche di rendere illeggibile o anonimizzare sentenze e decreti differiscono in misura notevole.

5. Il diritto di prendere visione è a volte limitato (per es. a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato), a volte illimitato.

6. La consultazione è talvolta gratuita, talaltra a pagamento.

7. Si pone inoltre la questione della vigilanza delle persone che prendono visione di sentenze o decreti, e quindi dei mezzi per evitare che si facciano fotocopie o fotografie di tali documenti.

La prassi relativamente generosa o addirittura molto generosa che prevale solleva inoltre importanti questioni legate sia alla protezione dei diritti della personalità e della sfera privata delle parti (le persone condannate ma anche le vittime) sia al funzionamento della giustizia.

Per quanto riguarda i decreti di non luogo a procedere, di sospensione o di abbandono, che pure non comportano una condanna, la loro pubblicazione nei media - questo "tribunale" davanti al quale nessuno è mai presunto innocente - potrebbe costituire, per le persone colpite da una querela o da una denuncia ingiustificate, un pregiudizio che di fatto sarebbe equivalente a una condanna pubblica.

Infatti spesso la diffusione di una fattispecie nei media equivale già a una forma di pena, in caso di condanna a una prima pena, seguita da una seconda (la pena vera e propria) al momento della condanna da parte della giustizia. È quindi necessario aggiungerne una terza, mediatizzando a ogni costo la condanna, autorizzandone la consultazione non solo da parte del denunciante (entro i limiti prescritti dall'art. 301 cpv. 2 CPP), ma anche da chiunque o quasi?

Rileviamo inoltre che, per esperienza, accade spesso che un imputato, sebbene contesti qualsiasi colpevolezza, accetta una condanna pronunciata per decreto d'accusa al fine di evitare gli effetti mediatici, professionali e sociali di un rinvio a giudizio, ritenendo meno gravi le conseguenze di una siffatta condanna di quelle di un procedimento pubblico, anche quando vi era la possibilità di essere assolto. Tuttavia, nel momento in cui, una volta che il decreto d'accusa è passato in giudicato, scopre che quest'ultimo poteva essere consultato e reso pubblico da giornalisti o da terzi, avrà la sensazione di essere stato ingannato. Questo genere di situazioni potrebbe inoltre dissuadere le persone giudicabili dall'accettare condanne pronunciate per decreto d'accusa e incoraggiarle a chiedere sistematicamente una sentenza pubblica, aumentando ulteriormente l'onere dei tribunali, notoriamente già oberati di lavoro in tutta la Svizzera.

Per ristabilire un miglior equilibrio tra le esigenze di pubblicità della giustizia e quelle della protezione della personalità e della sfera privata, è quindi opportuno limitare strettamente il campo d'applicazione del principio di pubblicità e quindi del diritto di consultazione alle sole sentenze pronunciate pubblicamente, escludendo tutte le decisioni o i decreti non pronunciati pubblicamente.