Parità dei sessi. Attuazione del mandato costituzionale
18.3120 · Postulato · 2018-03-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Vi sono Cantoni i cui obiettivi politici non includono prioritariamente l'attuazione del mandato costituzionale della parità dei sessi e che non dispongono di un apposito ufficio o servizio incaricato di trattare la questione. Vi sono persino Cantoni fermamente convinti di adempiere il mandato conferito dalla legge e dalla Costituzione senza particolari misure. Ritengo pertanto opportuno che il Consiglio federale illustri in un rapporto dettagliato quanto segue:
1. Quali Cantoni, in quale modo, con quali progetti e con quali mezzi (finanziari e risorse umane) e con quali basi normative affrontano il mandato conferito dalla Costituzione federale, dalla legge sulla parità dei sessi e dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)?
2. In che modo è controllata l'attuazione nei Cantoni del mandato per la parità dei sessi conferito dai tre atti legislativi summenzionati e quali possibili sanzioni sono previste nei confronti dei Cantoni?
3. Quali opzioni giuridiche sono previste o quali azioni possono essere intentate nei confronti di un Cantone che non attua o attua in maniera lacunosa il suddetto mandato? Non si tratta di riferirsi a un caso concreto di discriminazione, bensì di individuare una situazione generalizzata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Costituzione federale e la legge federale sulla parità dei sessi vigono anche per i Cantoni. La Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) è stata ratificata dalla Svizzera nel 1997, che si è in tal modo impegnata ad attuarne le disposizioni e a provvedere affinché i Cantoni le rispettino. Sul piano interno, in ragione della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione spetta tuttavia ai Cantoni attuare gli obblighi nel loro settore di competenza.
La Confederazione intrattiene uno scambio regolare con i Cantoni in materia di parità dei sessi, anzitutto nel quadro della Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSP), che riunisce tutti i pertinenti servizi pubblici cantonali, comunali e federali. Attualmente si tratta, oltre all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), di 15 servizi cantonali e cinque comunali. La CSP è coinvolta pure nei lavori in corso per l'attuazione delle raccomandazioni CEDAW 2017-2020.
In linea di principio il Consiglio federale non adotta alcuna misura di vigilanza quando una pretesa violazione del diritto federale o internazionale potrebbe essere censurata nel quadro di una procedura di ricorso. In caso di importanti interessi pubblici può nondimeno inviare al governo cantonale una lettera che evidenza le situazioni problematiche. Di norma non entrano in linea di conto misure sostitutive o addirittura interventi.
Il Tribunale federale può essere adito soltanto se le condizioni della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) sono adempiute. In assenza di un caso concreto di discriminazione, le possibilità sono alquanto limitate. Un ricorso contro un atto normativo cantonale potrebbe eventualmente essere interposto per violazione del principio della parità di trattamento entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto normativo (art. 82 lett. b LTF). In teoria sarebbe ipotizzabile una richiesta di risarcimento o di accertamento per inattività delle autorità cantonali. Una tale richiesta andrebbe tuttavia fatta valere, dagli interessati o da un'associazione legittimata ad agire, anzitutto presso la competente autorità cantonale.
Nella sentenza del 21 novembre 2011 (DTF 137 I 305) concernente l'abolizione della Commissione per la parità dei sessi del Cantone di Zugo, il Tribunale federale ha confermato l'obbligo costituzionale e internazionale di Confederazione, Cantoni e Comuni di emanare misure per la realizzazione dell'uguaglianza. Ha stabilito espressamente che sia la Costituzione federale (art. 8 cpv. 3 secondo periodo) sia la Convenzione CEDAW impongono chiaramente alla Confederazione e ai Cantoni di agire sul piano sociale al fine di realizzare una reale uguaglianza. Secondo il Tribunale federale, determinati provvedimenti istituzionali e organizzativi costituiscono la condizione necessaria per l'adempimento del mandato costituzionale. I Cantoni devono disporre di servizi con le conoscenze, competenze e risorse necessarie per poter svolgere in maniera efficace il compito richiesto dalla Convenzione. Questa constatazione, rivolta in particolare ai Cantoni sprovvisti di servizi preposti alla parità dei sessi, è stata confermata dal Tribunale federale nella sentenza del 19 ottobre 2017 (1C_504/2016, consid. 4).
Nel novembre 2016 il competente comitato ONU della Convenzione CEDAW ha raccomandato alla Svizzera di potenziare i servizi preposti alla parità in seno alla Confederazione e ai Cantoni. Come chiesto dal Comitato, la Svizzera elaborerà già alla fine del 2018 un rapporto sull'attuazione di questa raccomandazione.
Alla luce di tali considerazione, il Consiglio federale ritiene che un rapporto supplementare sulla situazione nei Cantoni non apporti alcun plusvalore.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.