Revisione parziale della procedura penale militare. Snellimento della procedura in caso di inadempienze al servizio militare
18.3128 · Mozione · 2018-03-12
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
La revisione parziale della Procedura penale militare (PPM 322.1) deve semplificare la procedura in caso di inadempienze al servizio militare (reclutamento, scuola reclute, corsi di ripetizione).
Begründung
Attualmente l'80 per cento dei casi che la giustizia militare deve trattare riguardano l'infrazione "Omissione del servizio e assenza ingiustificata" (art. 82 CPM). La dimenticanza da parte di un soldato di recarsi al suo corso di ripetizione è trattata come un'infrazione molto più grave: il settore Personale dell'esercito denuncia il caso alla giustizia militare che incarica un giudice istruttore di aprire un'inchiesta; il fascicolo relativo all'inchiesta è trasmesso a un uditore che sosterrà l'accusa davanti a un tribunale militare. Una procedura giuridica ineccepibile dal punto di vista qualitativo, ma lunga e onerosa.
Per questa prima inadempienza sarebbe sufficiente che la persona venga interpellata e chiamata a giustificarsi per scritto; il Personale dell'esercito decreta quindi una sanzione amministrativa sotto forma di contravvenzione. Se la persona fa opposizione entro 10 giorni, verrà svolta un'indagine completa.
Questa procedura semplificata non deve riguardare che la prima inadempienza. Snellirà notevolmente il lavoro della giustizia militare e dei suoi tribunali, e quindi anche i costi. Ringrazio il Consiglio federale di adottare questa mozione nell'ottica di una diminuzione dei lavori amministrativi e di una semplificazione delle procedure troppo onerose.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione sembra partire dal presupposto che tutti i procedimenti che concernono la mancata entrata in servizio militare si concludano dinanzi a un tribunale militare. Le cose non stanno così. La collaudata prassi pluriennale prevede che in ogni caso sia prima di tutto l'organo responsabile della chiamata in servizio a dare la possibilità alla persona interessata di esprimersi per scritto in merito al motivo della mancata entrata in servizio. Se la persona interessata è in grado di spiegare l'omissione del servizio, il caso non sarà deferito alla giustizia militare e non sarà avviato un procedimento penale militare. Se non viene fornita una spiegazione o quest'ultima non è sufficiente, a seconda del tipo di servizio militare occorre distinguere tra:
- Mancata entrata in servizio in occasione del reclutamento
Le prime tre omissioni sono di regola punite disciplinarmente dal Cantone di domicilio in procedura scritta (multe disciplinari). Solo dalla quarta mancata entrata in servizio vi è la richiesta di ordinare un procedimento penale militare. Spesso in un procedimento occorre prima di tutto che il giudice istruttore verifichi l'idoneità al servizio. Se l'esito è negativo, mediante decreto d'accusa l'uditore può infliggere all'imputato una multa secondo l'articolo 84 del Codice penale militare (CPM; RS 321.0) per una contravvenzione; in tale caso non vi è un dibattimento davanti al tribunale militare. Anche gli imputati abili al servizio che sono stati ammessi al servizio civile sono puniti unicamente con questo tipo di multa inflitta mediante decreto d'accusa. Solo nei casi, ormai rari, in cui vi è l'intenzione espressamente dichiarata di rifiutare il servizio militare nel suo complesso e per sempre, nei confronti dell'imputato viene promossa l'accusa presso il tribunale militare.
- Mancata entrata in servizio in occasione del corso di tiro per ritardatari (tiro obbligatorio)
Anche in questo caso di regola le prime quattro omissioni sono punite disciplinarmente dal Cantone di domicilio in procedura scritta (multe disciplinari). Solo dalla quinta mancata entrata in servizio vi è la richiesta di ordinare un procedimento penale militare. Nel quadro di questo procedimento può essere chiesta l'ammissione al servizio non armato. Se la domanda è accolta, mediante decreto d'accusa l'uditore può infliggere all'imputato una multa secondo l'articolo 84 CPM (una contravvenzione); in tale caso non vi è un dibattimento davanti al tribunale militare. Nel caso di un'intenzione espressamente dichiarata di rifiutare per sempre il tiro obbligatorio, in determinate circostanze nei confronti dell'imputato può essere promossa l'accusa presso il tribunale militare.
- Prima mancata entrata in servizio nella scuola reclute o in un corso di ripetizione
Di regola questa prima omissione viene liquidata nel quadro di una procedura del decreto d'accusa. In realtà nel corso di questa procedura l'imputato viene sentito nell'ambito di un interrogatorio (diritto costituzionale di essere sentito). La qualità "ineccepibile" della procedura penale militare - definita così dall'autore stesso della mozione - deve essere mantenuta. Al contrario di quanto affermato dall'autore della mozione, i procedimenti per omissione del servizio non sono mai lunghi e complessi. I necessari accertamenti sono relativamente semplici e rapidi, anche quando il diritto di essere sentito viene garantito nell'ambito di un interrogatorio da parte del giudice istruttore.
Solo in caso di ripetuta mancata entrata in servizio nella scuola reclute o in un corso di ripetizione, in determinate circostanze nei confronti dell'imputato viene promossa l'accusa presso il tribunale militare. La mozione non comporta quindi alcun cambiamento significativo dalla prassi attuale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.