18.3198 · Interpellanza · 2018-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel maggio del 2011, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha posto in vigore l'ordinanza sugli elenchi degli stupefacenti, in cui la canapa è considerata una sostanza stupefacente soltanto se il tasso di tetraidrocannabinolo (THC) è superiore all'1 per cento. In altre parole, la canapa con un tasso di THC inferiore all'1 per cento è legale. In pochi anni si è così rapidamente sviluppato in tutta la Svizzera un nuovo mercato che offre canapa a basso contenuto di THC (meno di 1 per cento), ma a elevato tasso di cannabidiolo (CBD). Di questa sostanza si sa che non ha effetti psicoattivi, ma si conoscono ancora poco gli effetti e rischi a lungo termine. Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. Quali sono le ragioni che hanno spinto il DFI a fissare all'1 per cento il limite legale del THC? Vi è una spiegazione scientifica?
2. È stato condotto uno studio sugli effetti e i rischi a lungo termine del CBD?
Questa situazione introduce probabilmente una zona grigia nei controlli di polizia dato che è praticamente impossibile distinguere tra fiori di canapa legali e illegali. Questo mi porta a porre un'ulteriore domanda al Consiglio federale:
3. È disponibile uno strumento semplice e rapido che permette alle forze di polizia di distinguere tra canapa legale e illegale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. A seguito della revisione parziale del 2008 del diritto in materia di stupefacenti, nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni d'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI), il 30 maggio 2011 il valore limite di THC è stato fissato all'1 per cento (cfr. allegato 1 dell'ordinanza del 30 maggio 2011 del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI; RS 812.121.11). Con l'introduzione di questo valore limite si è voluto continuare a garantire l'utilizzo industriale della canapa che la legge sugli stupefacenti precedente ammetteva. In precedenza la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio della canapa erano vietate solo se vi era l'intento di utilizzarla come sostanza stupefacente. È stato introdotto un valore limite perché, oltre a causare l'effetto stupefacente della canapa, la concentrazione di THC può essere misurata in modo obiettivo. La canapa con una concentrazione di THC inferiore all'1 per cento non ha effetti psicotropi e per questo motivo non è da considerarsi come sostanza stupefacente.
Il valore limite è stato proposto nel 2010 dal gruppo di chimica forense della Società svizzera di medicina legale (SSML) nel quadro dell'indagine conoscitiva sull'adeguamento delle disposizioni d'ordinanza a seguito della revisione parziale del 2008 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121). Il valore limite tiene conto anche delle naturali oscillazioni della concentrazione di THC nelle piante di canapa, garantendo in questo modo la certezza del diritto per l'industria legale della canapa.
2. Attualmente si sa ancora poco sugli effetti del cannabidiolo (CBD) che, insieme al tetraidrocannabinolo (THC), rappresenta il principio attivo più importante della canapa. In singoli studi con esperimenti su animali sono stati riscontrati indizi di un effetto leggermente calmante a dosi molto elevate. Non sono invece disponibili conoscenze certe sulla base di esperimenti su esseri umani.
Il Comitato di esperti sulla farmacodipendenza dell'Organizzazione mondiale della sanità sta attualmente esaminando il principio attivo CBD. Per il momento, la conclusione è che, sulla base dei dati empirici disponibili, il CBD non ha effetti né psicotropi, né psicoattivi e presenta un potenziale di abuso estremamente basso.
3. I test rapidi per distinguere la canapa destinata alla produzione di stupefacenti da quella industriale, chiamata anche canapa CBD, sono già stati commercializzati e sono utilizzati sistematicamente dai corpi delle guardie di confine, dalle polizie cantonali e dalla polizia militare. Nei controlli questi test per la tipizzazione della canapa sono già stati impiegati circa 30 000 volte.
Risposta del Consiglio federale.