Obbligo di notifica nella legge sul cinema. Attuare senza eccezioni la volontà del legislatore
18.3217 · Mozione · 2018-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare la seguente misura:
L'obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film, sancito dagli articoli 16 e 16a dell'ordinanza sulla cinematografia (OCin), deve essere applicato senza eccezioni né indugi a tutti e tre gli ambiti di commercializzazione (cinema, servizi a richiesta o di abbonamento elettronici, supporti audiovisivi).
Begründung
L'articolo 24 capoverso 3bis della legge del 14 dicembre 2001 sul cinema (LCin) prevede anche per le imprese che commercializzano film al di fuori delle sale l'obbligo di notificare annualmente i risultati della commercializzazione dei film suddivisi per versione linguistica. Questa estensione dell'obbligo di notifica già vigente per i cinematografi, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha l'obiettivo di consentire la valutazione della pluralità dell'offerta di tutto il mercato cinematografico, indipendentemente dalla tecnologia impiegata.
A oltre due anni dall'entrata in vigore, la sezione Cinema dell'UFC ha informato che questa disposizione è attuata soltanto in parte, in quanto si è deciso di rinunciare a rilevare i dati dell'ambito dei supporti audiovisivi (SA). Questa decisione, oltre a essere contraria alla legislazione federale in vigore, ignora il fatto che nell'ambito SA vengono attualmente fatturati circa 100 milioni di franchi, cioè più o meno quanto fatturano i servizi a richiesta o di abbonamento elettronici. La sezione Cinema aveva precedentemente inviato diverse comunicazioni alle imprese interessate al fine di predisporre la rilevazione dei dati, anche nell'ambito SA. Con la decisione citata, ha ora reso inutili le risorse finanziarie e temporali in parte ingenti investite da queste PMI per ottemperare all'obbligo di notifica (rischio di richieste di risarcimento).
La rilevazione completa almeno dal 2017 dei dati concernenti il mercato cinematografico (incluso l'ambito SA) è di fondamentale importanza sia per valutare le misure adottate per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica (art. 71 cpv. 2 Cost.) sia per sviluppare ulteriormente la politica cinematografica nell'ambito del messaggio sulla cultura 2021-2024.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'obbligo di notifica a fini statistici della commercializzazione di film su supporti audiovisivi o attraverso servizi a richiesta rivolti a consumatrici e consumatori svizzeri è stato introdotto nella legge sul cinema nell'ambito del messaggio sulla cultura 2016-2020 a seguito della mozione CSEC-N 12.4017 del 15 novembre 2012. Nel suo parere in risposta a questo intervento parlamentare, il Consiglio federale aveva precisato che l'obbligo di notifica avrebbe dovuto essere attuato senza attingere a risorse (umane e finanziarie) supplementari.
Non è stato ancora possibile rilevare i dati sui supporti audiovisivi a causa della mancanza di risorse e di un numero insufficiente di risposte da parte delle imprese soggette all'obbligo di notifica. Nel corso dell'attuazione delle disposizioni legali, entrate in vigore il 1° gennaio 2017, è emerso che allestire la statistica sulla commercializzazione di film su supporti audiovisivi richiede risorse temporali e personali molto maggiori rispetto a quella sulla commercializzazione di film tramite servizi elettronici. La ragione principale è che in Svizzera i film su supporti audiovisivi sono commercializzati sia attraverso una rete capillare di rivenditori al dettaglio sia mediante siti Internet in Svizzera e all'estero. A partire dal 2016 le associazioni del commercio al dettaglio sono state informate mediante circolare sulle nuove disposizioni legali, ma i riscontri sono stati finora insufficienti.
La rilevazione di dati sulla commercializzazione di film tramite piattaforme elettroniche soggette all'obbligo di notifica si è rivelata più semplice perché può essere svolta con le risorse disponibili in quanto il numero di distributori in Svizzera e all'estero è limitato. L'Ufficio federale della cultura (UFC) e l'Ufficio federale di statistica (UST) hanno nel frattempo individuato quelli più importanti. La prima rilevazione per il 2017 verrà effettuata su questa base nella prima metà del 2018.
L'UST dovrà verificare ancora quest'anno se i dati che l'Associazione svizzera del videogramma rileva da anni per contro proprio costituiscono una base sufficientemente attendibile per allestire una statistica sulla commercializzazione di film su supporti audiovisivi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.