18.3405 · Interpellanza · 2018-05-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il diritto successorio prevede la possibilità di dichiarare indegno di succedere, fra l'altro, chi ha volontariamente cagionato la morte del defunto (art. 540 CC). In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che chi ha causato intenzionalmente la morte di una persona non possa trarre vantaggi finanziari dal decesso di quest'ultima.
Secondo la prassi vigente, i diritti dei superstiti nella previdenza professionale e nel terzo pilastro non rientrano nel campo d'applicazione del diritto successorio, ma vengono considerati come prestazioni secondo il diritto previdenziale. Quest'ultimo non prevede una regolamentazione analoga che, per esempio, neghi a un omicida il diritto a prestazioni per superstiti. La previdenza professionale non rientra nemmeno nel campo d'applicazione della LPGA, che, invece, contempla una tale regolamentazione (v. art. 21 LPGA).
L'autore dell'interpellanza è a conoscenza di due casi, uno presso una fondazione di libero passaggio e uno presso una fondazione di previdenza del pilastro 3a, in cui, in base all'ordine di priorità legale dei beneficiari, un omicida avrebbe diritto a prestazioni in capitale della sua vittima (nella fattispecie la moglie da lui uccisa). La legislazione vigente consente alle fondazioni di escludere tali persone dalla graduatoria dei beneficiari soltanto se hanno previsto questa possibilità nel loro regolamento, il che tuttavia accade raramente.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Come valuta la situazione? È a conoscenza di casi concreti di questo genere?
2. Ritiene che tali pagamenti, sconcertanti, andrebbero vietati ed è disposto a prevedere una modifica in tal senso del diritto previdenziale (LPP)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Finora il Consiglio federale non è stato confrontato con casi analoghi a quelli illustrati dall'autore dell'interpellanza. Concorda però con lui che questi casi possono effettivamente essere aberranti.
2. Nella previdenza professionale obbligatoria vi è già oggi la possibilità di ridurre o negare le prestazioni per superstiti in caso di colpa grave. In particolare in caso di omicidio volontario, la legislazione vigente consente la riduzione o la negazione delle prestazioni obbligatorie. Queste sanzioni sono coordinate con il primo pilastro. Nella previdenza professionale sovraobbligatoria, gli istituti di previdenza hanno la facoltà di stabilire autonomamente nei loro regolamenti le conseguenze sulle prestazioni per chi viola gli obblighi assicurativi o provoca intenzionalmente l'evento assicurato. Questa autonomia va mantenuta.
Un intervento legislativo è invece necessario per quanto riguarda gli istituti di libero passaggio e del pilastro 3a. In questo settore, infatti, può effettivamente accadere che l'autore di un omicidio intenzionale riesca a ottenere il versamento dei fondi previdenziali della sua vittima. Benché si tratti di casi isolati, in futuro questo non dovrà più essere possibile. Il Consiglio federale è pertanto disposto a studiare l'adozione di disposizioni che consentano agli istituti di libero passaggio e del pilastro 3a di negare il pagamento di prestazioni in casi aberranti. Nel frattempo questi istituti hanno la possibilità di prevedere apposite disposizioni nei loro regolamenti.
Risposta del Consiglio federale.