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18.3527 · Interpellanza · 2018-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel 2013, soltanto nell'Unione europea 880 000 persone sono state sfruttate in condizioni di schiavitù, 270 000 a scopi sessuali. Anche la Svizzera è considerata un Paese di destinazione e di transito. Anche se il numero dei reati rilevati e perseguiti è esiguo, gli esperti stimano elevate le cifre sommerse, proprio nel quadro dello sfruttamento nel contesto lavorativo. Le autorità inquirenti cantonali spesso non dispongono delle considerevoli risorse necessarie all'identificazione degli autori e al perseguimento penale.

Il numero dei condannati è esiguo in rapporto alle segnalazioni e denunce. Anche la pena comminata per tratta di esseri umani, in media di due anni, non esplica un effetto deterrente credibile. In Svizzera lo sfruttamento è economicamente lucrativo, in quanto non è praticamente perseguito.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come sono evoluti tra il 2000 e il 2018 il numero delle segnalazioni e delle denunce, quello dei reati, dei procedimenti penali avviati nonché delle condanne? Di quali stime dispone in merito alle cifre sommerse?

2. Ritiene che le pene inflitte ai trafficanti di esseri umani (in media di due anni) siano proporzionate alla gravità di un moderno traffico di schiavi? È disposto a vagliare l'introduzione di una pena minima di almeno due anni, in caso di vittime minorenni di almeno cinque anni? In caso negativo, perché no?

3. Che cosa intraprende per rendere prioritario il perseguimento della tratta di esseri umani nei Cantoni e quindi aumentare il numero di procedimenti penali avviati?

4. Quali possibilità concrete vede per aumentare il sostegno finanziario ai Cantoni per la sorveglianza degli autori, le indagini e il perseguimento penale? Sarebbe ad esempio possibile ridurre o cancellare gli enormi costi ed emolumenti per la sorveglianza di un numero di telefono (pari ad almeno 2500 franchi, per numeri esteri addirittura a oltre 7500 franchi) per consentire in particolare ai Cantoni più piccoli di eseguire questo tipo di sorveglianza?

Stellungnahme des Bundesrates

La lotta alla tratta di esseri umani costituisce una grande sfida per le autorità di perseguimento penale. Per il Consiglio federale è importante sostenere gli sforzi profusi dai Cantoni e potenziare l'efficacia del perseguimento penale.

1. L'evoluzione del numero di reati per tratta di esseri umani è illustrato dalle indicazioni dell'Ufficio federale di statistica. In tale contesto sono determinanti le cifre della Statistica criminale di polizia (SCP), disponibili a partire dal 2009, e quelle della Statistica delle condanne. Secondo l'SCP le cifre oscillano tra 53 imputati nel 2009 e 97 imputati nel 2016. Anche il numero delle condanne tende ad aumentare, passando da cinque condanne nel 2000 a un massimo di 19 condanne nel 2015. Occorre tuttavia considerare che nella statistica sono registrate unicamente le condanne passate in giudicato.

La tratta di esseri umani è una realtà sommersa. Molte vittime non sporgono denuncia perché temono ritorsioni contro i loro familiari in patria. Nel 2015, il Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione ha svolto, su incarico di Fedpol, uno studio di fattibilità dal quale è emerso che le informazioni attualmente disponibili non consentono di stimare in modo attendibile la diffusione generale della tratta di esseri umani nelle sue tre forme, ovvero allo scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento lavorativo o di prelievo di organi.

2. Negli ultimi anni, i tribunali hanno pronunciato regolarmente pene detentive da cinque a sei anni per tratta di esseri umani nell'ambito della prostituzione con colpa grave. Nel 2018 sono state pronunciate pene detentive di 16 anni e, nel caso del Cantone di Berna relativo allo sfruttamento di vittime thailandesi, di 10 anni e mezzo. Nel 2012 è stata pronunciata una pena detentiva di 14 anni. Questi casi mostrano che i tribunali sfruttano il quadro sanzionatorio a loro disposizione e infliggono pene pesanti.

La tratta di esseri umani è un fenomeno dalle molteplici sfaccettature e caratteristiche. La tratta può tradursi in diversi atti illeciti, forme di commissione e livelli di gravità, non si limita soltanto alla schiavitù moderna. Per essere in grado di tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore e di valutare correttamente i casi meno gravi, i tribunali devono poter infliggere anche pene minori. Non è pertanto opportuno introdurre o incrementare la pena minima.

3. Non è soltanto la definizione delle priorità talvolta insufficiente nei Cantoni a rendere difficoltosa la lotta alla tratta di esseri umani, bensì anche le sfide da affrontare nella conduzione dei procedimenti penali. Simili procedimenti sono molto impegnativi e l'assunzione delle prove è difficile visto che le testimonianze delle vittime, spesso traumatizzate, oltre a costituire le prove più importanti, a volte sono anche le uniche a disposizione. Fedpol collabora strettamente con i Cantoni al fine di rafforzare la lotta alla tratta di esseri umani. Il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani 2017-2020 è l'espressione dell'impegno comune volto a contrastare tale fenomeno. Conformemente all'azione 1 del PNA, quest'estate è stata lanciata una campagna nel settore sanitario finalizzata a individuare le vittime della tratta che si presentano nei pronto soccorso degli ospedali.

4. In conformità alla legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC; RS 360), Fedpol fornisce numerosi servizi a beneficio dei Cantoni e sostiene questi ultimi nel perseguimento penale della tratta di esseri umani. I servizi principali volti a sgravare i Cantoni sono lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria e il coordinamento delle indagini condotte contro autori in Svizzera. È inoltre stato creato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di varie autorità, incaricato di esaminare l'importo degli emolumenti delle sorveglianze, di semplificarne il conteggio e la compensazione e di trovare un consenso. Sarà inoltre affrontata la questione di come garantire che gli emolumenti non siano in contrasto con gli obiettivi di politica di sicurezza della sorveglianza.

Risposta del Consiglio federale.