18.3733 · Interpellanza urgente · 2018-09-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha preso posizione il 29 agosto 2018 sull'interpellanza 18.3396 presentata il 28 maggio 2018 dal gruppo del Partito borghese democratico. Le sue conclusioni sollevano tuttavia più nuove domande di quelle a cui rispondono. Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Secondo il Consiglio federale l'articolo relativo agli obiettivi della legge sul materiale bellico punta a condizioni quadro che, alla luce delle attuali modalità di autorizzazione per le esportazioni, vengono messe in discussione e pertanto propone un allentamento delle regole attuali. Cosa farà tuttavia il Consiglio federale qualora le condizioni quadro dovessero ulteriormente peggiorare a medio termine? Deciderà un ulteriore allentamento delle esportazioni di materiale bellico?
2. Se, secondo il Consiglio federale, la competitività della nostra industria d'armamento rientra in un interesse di politica di sicurezza, le esportazioni nei Paesi che vivono guerre civili non sono contrarie a tale interesse?
3. Qual è il livello della domanda interna, che il Consiglio federale ritiene troppo scarsa per garantire la sopravvivenza dell'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza? A quanto ammonta la percentuale di materiale che gli organi di difesa nazionale svizzera e l'Esercito svizzero acquistano da tale industria? Come può il mantenimento di una capacità industriale preservare "una certa autonomia e una buona sicurezza di approvvigionamento" se allo stesso tempo la domanda interna è troppo debole?
4. Alla domanda su una futura strategia il Consiglio federale risponde di non voler prendere in considerazione una deindustrializzazione. Perché considera questa l'unica opzione? Non sarebbero più opportuni adeguamenti strategici in grado di rafforzare l'industria e di preservare il know-how? Perché il Consiglio federale non sostiene l'incentivazione delle capacità industriali, per esempio nell'ambito dello sminamento? Non sarebbero settori come questo i più adatti a un'industria d'armamento innovativa e competitiva di un Paese neutrale? Il Consiglio federale coordina per esempio la cooperazione fra l'industria d'armamento nazionale e la Fondazione Digger, sostenuta fra l'altro dalla DSC?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'esercito e altre istituzioni responsabili della sicurezza statale necessitano però di conoscenze e competenze nel campo della tecnica di difesa e di sicurezza per non essere completamente dipendenti dall'estero, in particolare in caso di pesanti crisi politico-militari a livello di tecnica degli armamenti. In situazioni di crisi, infatti, le imprese d'armamento estere dovrebbero soddisfare innanzitutto le esigenze nazionali e dei Paesi alleati e, comprensibilmente, metterebbero in secondo piano le necessità di uno Stato neutrale. Essendo un Paese neutrale che non fa parte di alleanze difensive, la Svizzera non può pretendere sostegno militare da altri Stati, per cui disporre di una base tecnologica e industriale efficiente riveste un'importanza fondamentale.
Nel frattempo, quasi tutti gli Stati hanno rinunciato all'autarchia militare. Ma anche senza ambire a tale obiettivo, un'industria militare autoctona permette di rafforzare la sicurezza nazionale. Maggiore è il grado di autosufficienza, minore, in una situazione di crisi, è il grado di dipendenza di un Paese dalle imprese estere. L'esistenza di un'industria nazionale della difesa, inoltre, aumenta la libertà d'azione poiché, in una certa misura, sostituisce una dipendenza unilaterale con una dipendenza plurilaterale. Proprio su queste considerazioni si basa il passaggio dell'articolo 1 LMB secondo cui in Svizzera deve poter essere mantenuta una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale, purché vengano tutelati gli obblighi internazionali nonché i principi di politica estera del Paese.
Un'industria nazionale della difesa è altresì importante per ragioni che esulano dalle situazioni di crisi. Conoscenze e competenze approfondite nel settore della tecnica degli armamenti consentono di valutare meglio l'importanza e l'utilità di nuove tecnologie per garantire la sicurezza del Paese. L'esistenza di un'industria nazionale della difesa consente inoltre di mantenere all'interno dei confini nazionali le conoscenze sistemiche acquisite, essenziali durante tutto il periodo di utilizzazione del materiale militare (particolarmente lungo nel nostro Paese) e importanti ai fini dello sviluppo di programmi per il mantenimento e il miglioramento dell'efficienza bellica dei sistemi d'arma. La perdita di conoscenze e competenze tecniche si ripercuoterebbe altresì sui progetti d'acquisto di armamenti, sulla formazione, sulla fornitura e sulla manutenzione di materiale d'armamento, tanto da rendere necessario il ricorso frequente a esperti esteri.
Dal momento che una totale indipendenza dall'estero non è un obiettivo realistico per la Svizzera, si considera prioritaria la padronanza di determinate tecnologie che hanno un ruolo fondamentale per la sicurezza nazionale. Allo stesso modo, per sostenere il buon funzionamento dell'esercito, la Svizzera deve disporre delle capacità e delle competenze industriali fondamentali affinché l'industria possa fornire servizi indispensabili (funzionamento, manutenzione, mantenimento e aumento del valore) per l'operatività e la capacità di resistenza dei sistemi dell'esercito.
Va precisato che l'industria nazionale della tecnica di difesa e di sicurezza (STIB) e in particolare delle tecnologie di punta può essere incentivata anche con altri strumenti: acquisti in Svizzera, operazioni "offset", cooperazione internazionale, ricerca applicata, promozione dell'innovazione e scambio di informazioni con l'industria e gli organi deputati al controllo delle esportazioni.
Una STIB efficace richiede condizioni quadro concorrenziali che consentano alle imprese di proporre anche a livello internazionale prodotti e servizi competitivi. Con la sua legislazione e la sua prassi in materia di autorizzazioni nel campo dell'esportazione di materiale bellico nonché di beni a duplice impiego e di beni militari speciali, e tenendo conto degli aspetti relativi al diritto internazionale e degli aspetti di politica estera e di neutralità, la Confederazione crea i presupposti fondamentali in tal senso.
Negli ultimi dieci anni l'OMB è stata di fatto inasprita, in particolare con l'introduzione di criteri d'esclusione. Dopo diversi anni di esperienza è tuttavia emerso che alcune delle disposizioni introdotte devono essere adeguate per evitare di compromettere a medio o lungo termine l'obiettivo della politica di sicurezza, anch'esso sancito nella legge. Da questa consapevolezza è derivato l'adeguamento del 2014 in seguito alla mozione 13.3662. Alla luce di questa considerazione e sulla base dell'iniziativa della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati e di un'analisi della situazione dell'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza, il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'ordinanza sul materiale bellico (OMB).
Non è possibile valutare in modo astratto quali misure concrete vadano adottate nel singolo caso per mantenere la capacità industriale. La valutazione va tuttavia effettuata nell'ambito di un apprezzamento generale di tutti gli interessi in gioco. È necessario perciò ponderare individualmente se la modifica dell'ordinanza è adeguata e opportuna e quali ulteriori conseguenze può comportare. In linea di massima il Consiglio federale non prevede comunque ulteriori modifiche dell'ordinanza. Va precisato infine che l'industria nazionale della tecnica di difesa e di sicurezza e in particolare delle tecnologie di punta, come già illustrato sopra, può essere incentivata anche con altri strumenti che vengono già utilizzati.
2. Ogni richiesta di esportazione deve soddisfare tutti i requisiti della LMB e i criteri di autorizzazione previsti dalla OMB, vale a dire il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale. Se un'esportazione di materiale bellico in una regione di crisi è contraria all'interesse di politica di sicurezza della Svizzera, bisogna supporre che pregiudichi il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale o della stabilità regionale e va pertanto respinta. Anche dopo la modifica di ordinanza prevista dal Consiglio federale questo criterio di rifiuto deve essere preso in considerazione in sede di verifica, indipendentemente dal fatto che il Paese di destinazione sia implicato o meno in un conflitto armato interno sul suo territorio. In caso di conflitto armato internazionale, respingere una richiesta sarebbe obbligatorio e anche la deroga prevista dal Consiglio federale non sarebbe applicabile.
I criteri di autorizzazione dell'articolo 5 OMB tengono conto dei rischi nel campo della politica di sicurezza della Svizzera derivanti dalle esportazioni di materiale bellico. Quest'ottica rimarrà invariata anche dopo la prevista modifica dell'ordinanza.
3. La cifre riguardanti le vendite interne da parte dell'industria d'armamento svizzera non sono consolidate. È tuttavia possibile fornire indicazioni approssimative. Negli ultimi cinque anni la domanda di beni d'armamento sotto forma di materiale e servizi rivolta tramite armasuisse a imprese nazionali è stata in media di 1,3 miliardi di franchi all'anno. Le spese di investimento interne dell'Esercito hanno rappresentato in media il 75 per cento all'anno.
Il mantenimento della capacità industriale richiede una continuità minima della domanda in tutte le categorie di prodotti. Questa continuità non può essere garantita unicamente dall'Esercito svizzero, dato che fra l'acquisto di singoli beni d'armamento e la loro sostituzione trascorrono spesso dai dieci ai vent'anni. Pertanto, oltre alle vendite interne, sono in particolare le opportunità di esportare all'estero a rivestire un ruolo centrale. Le ditte private, infatti, sono motivate a mettere a disposizione in Svizzera le capacità e le competenze necessarie a sviluppare e produrre sul lungo periodo beni e servizi destinati alla difesa solo sapendo di poter contare su commesse sufficienti.
Per poter influenzare internamente sia la qualità che la quantità di tali capacità sono tuttavia necessarie ulteriori misure come quelle contenute nei principi del Consiglio federale sulla politica di armamento del DDPS.
4. Le competenze centrali e le capacità industriali nel settore della sicurezza e della difesa sono necessarie per preservare in Svizzera le capacità d'impiego e di resistenza dell'esercito, destinate a garantire anche in caso di crisi un certo grado di approvvigionamento. Il Paese ha pertanto bisogno di un'industria capace di offrire, sul piano della difesa, una gamma di servizi per quanto possibile ampia a favore del nostro Esercito, fra cui quelli nell'ambito dello sminamento. Una capacità industriale limitata a questo settore non costituisce tuttavia una condizione sufficiente a soddisfare le esigenze della difesa nazionale. Attualmente la Confederazione non coordina la collaborazione fra l'industria dell'armamento e la Fondazione Digger.
Risposta del Consiglio federale.