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18.3881 · Interpellanza · 2018-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 10 capoverso 2 della Costituzione federale statuisce quanto segue:

Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

Nelle ultime settimane il tema della violenza nei confronti delle donne nei luoghi pubblici è stato trattato spesso dai media svizzeri. La situazione si è aggravata in seguito alle aggressioni verificatesi in varie città e anche dal mio punto di vista è cambiata: vi è stato uno spostamento e un aumento dei casi di violenza nei luoghi pubblici.

Negli ultimi anni ci si è concentrati soprattutto sulla violenza domestica. Questo fenomeno necessita sicuramente ancora della nostra attenzione e non deve essere trascurato. A tal fine la Convenzione di Istanbul resta tuttavia lo strumento più appropriato.

Esiste un'altra lacuna giuridica nell'ambito della violenza nei confronti delle donne: le persone (di tutti i sessi) che subiscono violenza nel loro Paese di origine o durante la fuga non hanno diritto all'aiuto alle vittime di reati in Svizzera. Questa lacuna deve essere assolutamente colmata.

In futuro occorrerà pertanto un approccio più ampio quanto alla problematica della violenza, affinché la nostra libertà personale, la nostra integrità fisica e psichica e la nostra libertà di movimento restino garantite. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come intende attuare il summenzionato articolo costituzionale in relazione agli atti di violenza tra persone?

2. Come intende attuarlo in particolare in relazione alla violenza nei confronti delle donne nei luoghi pubblici?

3. Come si può tenere conto dei diritti di chi attualmente non ha diritto all'aiuto alle vittime?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene fondamentale che tutte le persone possano godere della loro libertà personale (art. 10 cpv. 2 e 35 della Costituzione federale; RS 101) e che ciascuno possa muoversi in pubblico senza temere per la propria sicurezza.

1. Il Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) contiene varie disposizioni che permettono di punire le persone che commettono atti di violenza. Parallelamente l'articolo 28b del Codice civile svizzero (CC; RS 210) permette di combattere per via civile la violenza, le minacce o le insidie. Per migliorare ulteriormente questa protezione, l'11 ottobre 2017 il Consiglio federale ha adottato il disegno e il messaggio concernente la legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza, dove sono proposte diverse modifiche del diritto civile e penale (FF 2017 6267). Il progetto è attualmente discusso in Parlamento.

Anche i Cantoni svolgono un ruolo importante nella prevenzione della violenza. Secondo il rapporto in adempimento del postulato Feri 13.3441 sulla gestione della minaccia, in particolare in caso di violenza domestica (https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20133441/Bericht%20BR%20D.pdf, disponibile in tedesco e francese), adottato l'11 ottobre 2017, la grande maggioranza dei Cantoni ha approntato o sta approntando soluzioni cantonali per gestire la minaccia di violenze domestiche.

Nel settore della prevenzione, la Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) informa la popolazione in merito ai fenomeni di criminalità, alle possibilità di prevenzione e alle offerte di aiuto.

L'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35) è in corso. Il 13 novembre 2018 ha avuto luogo una conferenza nazionale in occasione della quale sono state presentate le misure in atto.

2. Tutte le basi legali e le misure menzionate sopra sono applicabili agli atti di violenza commessi sia in pubblico che in privato. Le autorità cantonali e comunali svolgono un ruolo di primo piano nella prevenzione e nella lotta agli atti di violenza contro le donne in quanto possono tenere meglio conto delle peculiarità locali.

3. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) non è applicabile ai reati commessi all'estero se la vittima non era residente in Svizzera al momento del reato. I migranti vittime di violenza nel loro Paese di origine o in un Paese di transito prima del loro arrivo in Svizzera non hanno quindi diritto all'aiuto alle vittime di reati ai sensi della LAV. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) tratta, nel quadro dell'attuazione del piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani 2017-2020 (azione 22), la questione dell'aiuto alle persone vittime della tratta di esseri umani all'estero che tuttavia non rientrano nel campo di applicazione della LAV. I primi risultati degli approfondimenti sono previsti per il 2019. La Segreteria di Stato della migrazione sta inoltre elaborando un rapporto in adempimento del postulato Feri 16.3407, "Analisi della situazione delle donne rifugiate". Il rapporto, che sarà disponibile probabilmente nel secondo semestre 2019, illustrerà anche la prassi attuale relativa all'assistenza specifica delle vittime nel settore dell'asilo.

Risposta del Consiglio federale.