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18.3985 · Interpellanza · 2018-09-27

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Per gli uomini, la partecipazione alle giornate informative dell'esercito in vista del reclutamento e della scuola reclute è obbligatoria e rientra nell'obbligo di prestare servizio militare. Di conseguenza, il loro datore di lavoro viene indennizzato e i partecipanti non sono costretti a prendere giorni di vacanza a tal fine, poiché si tratta di adempiere un obbligo legale.

Per le donne la partecipazione a queste giornate deve rimanere facoltativa, ma anche il loro impegno in questo ambito è importante e merita riconoscimento. Fino a oggi l'interesse delle donne per un impegno a favore della sicurezza del Paese non è indennizzato finanziariamente ed esse sono costrette a dedurre queste giornate dai loro giorni di libero o di vacanza. Pur essendo comprensibile a rigor di legge, questa situazione è però insoddisfacente, poiché l'esercito incoraggia espressamente l'impegno delle donne.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale concorda sul fatto che sia opportuno mantenere il carattere facoltativo della partecipazione delle donne alle giornate informative, ma che la situazione attuale riguardo all'aspetto dell'indennizzo sia comunque insoddisfacente?

2. Il Consiglio federale intravvede possibilità per fare in modo che le donne che partecipano alle giornate informative siano meno penalizzate di oggi per quanto riguarda la copertura dell'eventuale perdita di guadagno? In caso affermativo, di quali possibilità si tratta?

3. Il Consiglio federale è disposto a intraprendere i passi necessari per mitigare questa situazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Il Consiglio federale concorda sul fatto che la partecipazione alla giornata informativa debba rimanere facoltativa per le cittadine svizzere non soggette all'obbligo di leva. Alla luce di quanto esposto nel seguito, ritiene per contro che, per quanto concerne le indennità, l'attuale situazione non sia insoddisfacente.

2. Attualmente la partecipazione alla giornata informativa non dà diritto a prestazioni ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno, né per gli uomini né per le donne e neppure per i rispettivi datori di lavoro. Il diritto all'indennità di perdita di guadagno sussiste soltanto dall'inizio del servizio militare con soldo. Quando prestano servizio militare con soldo, uomini e donne hanno gli stessi diritti e sono parificati in tutti gli ambiti.

Secondo l'articolo 8 capoverso 3 della legge militare, le cittadine svizzere non soggette all'obbligo di leva e gli svizzeri all'estero non soggetti all'obbligo di leva possono partecipare su base volontaria alla manifestazione informativa. I datori di lavoro sono per principio tenuti, in virtù dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni, a versare il salario agli uomini soggetti all'obbligo di leva e alle donne che partecipano alla manifestazione informativa. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche l'assunzione su base volontaria di un obbligo legale rientra nel campo di applicazione dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni se l'interesse pubblico all'assunzione volontaria di un obbligo legale prevale sull'interesse del datore di lavoro alla prestazione di lavoro. La partecipazione volontaria alla manifestazione informativa e l'assunzione volontaria di una parte dell'obbligo di leva sono nell'interesse pubblico della Confederazione perché consentono di promuovere l'interesse delle donne per l'assunzione volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare. Secondo il parere del Consiglio federale tale interesse pubblico prevale sull'interesse del datore di lavoro alla prestazione di lavoro.

3. Alla luce di quanto sopra, non è necessario modificare le basi legali delle indennità di perdita di guadagno in relazione con la partecipazione volontaria di donne alla giornata informativa. Le disposizioni in materia si applicano in ugual misura per gli uomini e per le donne e sono sufficienti.

Risposta del Consiglio federale.