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18.4038 · Mozione · 2018-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare l'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) per consentire all'UFAC di concedere deroghe condizionate riguardo al divieto di decollo e atterraggio (art. 5 cpv. 1 lett. f) in caso di richiesta di autorizzazione per l'organizzazione di manifestazioni di importanza regionale o nazionale previo accordo delle autorità competenti in materia di protezione della natura.

Begründung

L'ORUAM vieta l'atterraggio e il decollo degli aeromobili nelle zone di protezione degli uccelli migratori o acquatici. Se tale disposizione appare logica, nella pratica è stato dimostrato che la mancata possibilità di deroga ha portato ad abbandonare manifestazioni di interesse regionale o nazionale, sebbene, concretamente, non implicassero alcun danno alla natura. Ciò è il caso in particolare durante i periodi dell'anno in cui gli uccelli protetti sono assenti.

Le autorità sembrerebbero disposte ad autorizzare le manifestazioni con un impatto ambientale molto contenuto, ma manca essenzialmente una disposizione che consenta all'UFAC di rilasciare autorizzazioni in deroga.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In conformità all'articolo 11 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia; RS 922.0) il Consiglio federale ha l'incarico di delimitare riserve per uccelli acquatici e di passo d'importanza internazionale e d'interesse nazionale. Nel frattempo, tramite l'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32) il Consiglio federale ha posto sotto protezione 36 importanti zone di svernamento, habitat annuali e itinerari di migrazione. Nelle riserve per gli uccelli vigono diverse disposizioni volte a prevenire i disturbi alle loro popolazioni e un divieto di massima della caccia.

Per garantire la tranquillità negli habitat sono, tra l'altro, vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti nonché la circolazione di aeromobili senza occupanti (art. 5 cpv. 1 lett. f e fbis ORUAM). Tuttavia, se necessario, i Cantoni possono prevedere deroghe specifiche e generali in singole riserve (art. 2 cpv. 2 lett. c ORUAM). Per il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili nelle riserve ORUAM l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può autorizzare deroghe per singoli progetti (art. 28 cpv. 1 dell'ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs; RS 748.132.3), ad esempio per voli a scopi di lavoro su incarico di servizi cantonali (art. 19 cpv. 3 OAEs). Per voli di aeromobili civili senza occupanti possono essere autorizzate deroghe a scopo di ricerca in base alla legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) secondo quanto previsto all'articolo 14 capoverso 3.

Il Consiglio federale ritiene pertanto sufficienti le attuali possibilità di autorizzazione di deroghe per il decollo e l'atterraggio di aeromobili con occupanti nelle zone protette degli uccelli acquatici e migratori.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.