18.4072 · Interpellanza · 2018-09-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, posta in consultazione il 1° giugno, prevede di abbassare da 100 000 a 15 000 franchi il valore soglia per l'applicazione degli obblighi di diligenza ai commercianti di metalli preziosi e pietre preziose che incassano il prezzo di vendita in contanti. Il rapporto esplicativo relativo alla modifica di legge precisa tuttavia che il "commercio di metalli preziosi e pietre preziose, generalmente destinati alla vendita ai clienti finali" fa eccezione.
Esso precisa inoltre al numero 1.2.2.2 che "si propone di restringere i termini 'metallo prezioso' e 'pietra preziosa' sulla base delle definizioni di prodotti già esistenti contenute nella LCMP, nell'ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP) e nella tariffa doganale. Secondo l'articolo 8a capoverso 4bis della Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), per metalli preziosi e pietre preziose si dovranno intendere di seguito rispettivamente l'oro, l'argento, il platino e il palladio sotto forma di prodotti semilavorati, prodotti della fusione e materie da fondere e i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e i diamanti non infilati né montati né incastonati. Con questa definizione, che verrà opportunamente inserita nell'ORD, vengono esclusi i gioielli, le statuette i prodotti analoghi generalmente destinati alla vendita ai clienti finali".
In altre parole, la vendita di gioielli, statuette o altri prodotti analoghi soggiace alla LRD a partire da 100 000 franchi mentre il resto dell'industria è escluso dal campo di applicazione della suddetta legge.
Il Consiglio federale ha tuttavia riconosciuto, al pari del GAFI e delle autorità federali competenti, che il commercio di vecchi metalli preziosi, in particolare dell'oro vecchio, comportava dei rischi dal punto di vista del riciclaggio di denaro.
Tenuto conto di quanto precede, quale analisi dei rischi ha permesso al Consiglio federale di giungere alla soluzione proposta che non prevede per i commercianti di vecchi metalli preziosi il valore soglia stabilito dalla nuova normativa, abbassato da 100 000 a 15 000 franchi, a partire dal quale detti commercianti devono adempiere gli obblighi di diligenza conformemente alla LRD?
Stellungnahme des Bundesrates
Occorre innanzitutto sottolineare che lo standard del GAFI prevede un valore soglia di 15 000 euro/dollari americani per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose. Nel suo rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera, il GAFI ha criticato il nostro Paese su questo punto e si aspetta pertanto che tale lacuna venga colmata. Lo standard del GAFI non dà però alcuna definizione dei termini "metallo prezioso" e "pietra preziosa". L'abbassamento del valore soglia da 100 000 a 15 000 franchi migliora la conformità del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo allo standard summenzionato. La definizione proposta per i due termini ha lo scopo di escludere in gran parte il commercio al dettaglio da questo provvedimento. Questa soluzione si giustifica nella misura in cui i prodotti non finiti, come ad esempio le pietre preziose non incastonate o le piastrine d'oro, possiedono una fungibilità maggiore dei gioielli finiti. In linea di principio, una maggiore fungibilità dei prodotti aumenta il rischio di riciclaggio di denaro. Inoltre, bisognava trovare una soluzione sostenibile per l'economia che tenesse in considerazione anche le sfide da affrontare nell'ambito dell'attuazione della norma.
Il rischio relativo alla misura summenzionata si differenzia da quello associato al commercio di vecchi metalli preziosi. Mentre il primo concerne i valori patrimoniali consegnati in contanti dall'acquirente di una merce, il secondo concerne la merce stessa. Nel caso della prima misura si suppone una potenziale origine criminale dei valori patrimoniali consegnati in contanti da un acquirente, nel caso della seconda una possibile origine criminale della merce di un venditore. Di conseguenza, il rischio accertato in relazione all'acquisto di lavori di vecchi metalli preziosi non permette di risalire al potenziale rischio legato ai contanti consegnati dall'acquirente di tali lavori. Ciò significa che l'acquisto di lavori di vecchi metalli preziosi può senz'altro comportare un rischio connesso alla merce stessa, senza però comportare un rischio legato ai valori patrimoniali consegnati in contanti dall'acquirente di tali lavori. Al fine di contrastare il rischio nell'ambito del commercio di vecchi metalli preziosi, si propone di introdurre un obbligo di autorizzazione per il loro acquisto. In riferimento alle misure citate, sono stati indagati i rischi sulla base di quanto discusso insieme al settore interessato e all'Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi. La misura inerente all'acquisto di vecchi metalli preziosi mira in primo luogo a ridurre al minimo il rischio di ricettazione e non quello di riciclaggio di denaro, motivo per cui tale provvedimento è regolato dalla LCMP e non dalla LRD.
Risposta del Consiglio federale.