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18.4113 · Mozione · 2018-11-29

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 152 della Legge sul Parlamento (LParl) precisando che il Consiglio federale deve, di regola, prima che il suo rappresentante nei consessi internazionali si esprima, coinvolgere il Parlamento nel processo decisionale e di approvazione di "soft law" o raccomandazioni internazionali.

Begründung

L'iniziativa parlamentare 14.474 proponeva di precisare l'articolo 152 LParl perché le competenze del Parlamento in politica estera (art. 166 cpv. 1 Cost) e la sua libertà sulle scelte legislative interne non potessero più essere scavalcate o limitate da "soft law" adottata unilateralmente dal Consiglio federale poiché questa, pur non essendo giuridicamente vincolante, impegna politicamente e di fatto la Svizzera. Infatti la sua mancata attuazione può configurare un comportamento contrario al principio di buona fede e causare il suo inserimento in liste nere legando così le mani al Parlamento. Il Parlamento non ha dato seguito all' iniziativa poiché il Consiglio federale, ammettendo il problema, aveva nel frattempo adottato un nuovo articolo 5b del'Ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA) che andava nel senso dell'iniziativa parlamentare.

La recente prassi dimostra che tale regolamentazione per via di ordinanza non è sufficiente ed è disattesa. Senza previa consultazione del Parlamento, il rappresentante svizzero all'ONU ha attivamente promosso l'elaborazione del Patto ONU sulla migrazione, che il Consiglio federale ha dichiarato di avere deciso di approvare. Il Parlamento è stato consultato solo in seguito. Davanti a tale pubblica approvazione è difficile per la Svizzera fare "marcia indietro", cioè rifiutarsi di adottare, totalmente o parzialmente, formalmente il Patto ONU, poiché così rischierebbe un isolamento per la sua posizione divergente o comunque un danno alla sua reputazione politica e forse anche ritorsioni internazionali. È quindi essenziale ribadire che il Parlamento non deve essere messo davanti al fatto compiuto. Poiché l'amministrazione non sembra rispettare l'obbligo di previa consultazione previsto dal testo, forse troppo complicato, dell'articolo 5b OLOGA occorre adottare una base legale di livello superiore, modificando la Legge sul Parlamento e precisando più semplicemente che, di regola, per tutte le norme di "soft law" e raccomandazioni internazionali il Parlamento deve essere preventivamente consultato. Fanno eccezioni gli atti internazionali tecnici privi di valore politico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La problematica evidenziata nella mozione e riguardante l'articolo 152 della legge sul Parlamento è riconducibile alla discussione in corso sulla cosiddetta "soft law". Negli ultimi anni questo strumento, utilizzato per l'organizzazione delle relazioni internazionali, ha acquisito un'importanza sempre maggiore. Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di questo tema e ha quindi chiesto di accogliere il postulato della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati 18.4104 sulla consultazione e il coinvolgimento del Parlamento nel settore della "soft law". Il relativo rapporto si concentrerà in particolare sulla definizione di "soft law" e determinerà come questo strumento deve essere qualificato giuridicamente e politicamente. Nel testo si discute inoltre in merito al coinvolgimento del Parlamento in questo settore, nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze e salvaguardando, nello stesso tempo, il margine di manovra della Svizzera in materia di politica estera. Tutte queste domande richiedono un chiarimento approfondito. Poiché il rapporto in risposta al postulato è ancora in fase di elaborazione, il Consiglio federale ritiene prematuro avviare ora l'adeguamento della legislazione a questo proposito.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.