18.4157 · Mozione · 2018-12-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di allentare i criteri applicabili al rilascio di visti umanitari a persone in cerca di protezione. Va in particolare riesaminata la regola dello Stato terzo, secondo cui in linea di principio le persone che hanno già lasciato il loro Paese d'origine non sono considerate minacciate e quindi non ottengono un visto umanitario. Le rappresentanze svizzere all'estero devono essere abilitate a effettuare un esame sommario che permetta loro di valutare, basandosi sulla situazione locale, la minaccia effettiva cui sono esposti i richiedenti nel Paese d'origine e di prendere una decisione fondata su tale valutazione.
Begründung
La possibilità di presentare una domanda d'asilo presso un'ambasciata è stata abolita nel 2012 rinviando allo strumento del visto umanitario, grazie al quale le persone la cui vita o integrità fisica è minacciata possono entrare legalmente in Svizzera. Questo visto, che deve essere richiesto di persona presso una rappresentanza svizzera, è uno strumento flessibile che integra in maniera rapida e poco costosa i tradizionali programmi di reinsediamento.
Nella prassi, tuttavia, le autorità svizzere sono alquanto restie a ricorrere a questo strumento, che è impiegato secondo criteri estremamente restrittivi. La regola dello Stato terzo, in particolare, ne impedisce l'applicazione sensata, in quanto non riconosce due fatti:
1. Le persone la cui vita o integrità fisica è minacciata nel loro Paese d'origine sono spesso costrette a lasciarlo per la loro propria protezione, e quindi a recarsi in uno Stato terzo.
2. Spesso non vi sono più rappresentanze svizzere nei Paesi in balia di conflitti o in cui la vita o l'integrità fisica delle persone sono sistematicamente minacciate. Queste persone non hanno quindi la possibilità di presentare una domanda in loco.
La regola dello Stato terzo va pertanto riesaminata a fondo. Le persone che non hanno potuto richiedere un visto umanitario nel loro Paese d'origine a causa dell'assenza di una rappresentanza svizzera dovrebbero avere il diritto di depositare la loro domanda in uno Stato terzo. La gravità della minaccia cui sono esposte nel Paese d'origine deve essere esaminata in maniera approfondita dalle autorità svizzere e svolgere un ruolo determinante nella decisione in merito al rilascio del visto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le persone la cui vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata possono essere autorizzate a entrare in Svizzera con un visto umanitario. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità. L'applicazione dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) presuppone che all'interessato possa essere accordata protezione soltanto grazie all'entrata in Svizzera. Ciò può verificarsi per esempio in caso di eventi bellici gravi o per sfuggire a una minaccia individuale reale e imminente dovuta alla situazione concreta. La domanda va esaminata accuratamente tenendo conto del pericolo attuale, della situazione personale dell'interessato e della situazione nel suo Paese di origine.
Se la persona si trova già in un Paese terzo, di norma si presuppone che non sussista più un pericolo imminente per la sua vita o la sua integrità fisica. Queste richieste venivano respinte anche quando vi era la possibilità, menzionata nella mozione, di presentare una domanda d'asilo all'estero. Oggi è invece garantito che le persone che si trovano in un Paese terzo possono, se necessario, ottenere protezione in Svizzera, conformemente ai principi seguenti.
1. Chiunque la cui vita o integrità fisica sia seriamente e concretamente minacciata può essere autorizzato a entrare con un visto umanitario, indipendentemente dal suo luogo di soggiorno.
2. La prassi costante prevede inoltre per i richiedenti l'asilo la possibilità di beneficiare, presso una rappresentanza svizzera all'estero, o direttamente presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) se nel Paese di origine non vi è alcuna rappresentanza svizzera, di una consulenza informale e scritta sulle probabilità di successo della loro domanda. Gli interessati non devono necessariamente lasciare il loro luogo di soggiorno per sapere se adempiono le condizioni per il rilascio di un visto umanitario. Dopo una decisione preliminare positiva, il viaggio in un Paese terzo per presentare la domanda di visto presso la rappresentanza, in virtù dell'articolo 23 capoverso 3 OEV, non è considerato un soggiorno in uno Stato terzo sicuro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.