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18.427 · Iniziativa parlamentare · 2018-06-11

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sui diritti politici (LDP) è modificata come segue:

1. Nella fase di sperimentazione del voto elettronico al massimo il 30 per cento dell'elettorato cantonale può essere ammesso a votare per via elettronica.

2. I Cantoni che utilizzano il voto elettronico devono effettuare controlli statistici di plausibilità.

3. Devono essere operativi almeno due sistemi di voto elettronico.

4. Nella fase di sperimentazione al massimo due terzi dei Cantoni e Semicantoni possono introdurre il voto elettronico.

Begründung

Occorre tener conto della legge federale sui diritti politici. Secondo l'articolo 8a capoverso 1 LDP, il voto elettronico è in fase di sperimentazione e il Consiglio federale ha il controllo esclusivo sulla definizione della fase di prova. Quest'ultima dev'essere chiaramente limitata affinché non si passi subdolamente alla messa in esercizio regolare del voto elettronico.

Recentemente sono stati espressi timori crescenti per quanto riguarda la sicurezza del voto elettronico ed è stata chiesta l'introduzione di divieti. L'articolo 27f dell'ordinanza sui diritti politici (ODP) prevede che nella fase di prova al massimo il 50 per cento dell'elettorato cantonale più gli Svizzeri all'estero possano essere ammessi a votare per via elettronica. Questo limite va ben oltre quanto necessario per una fase di sperimentazione. Le disposizioni che seguono permetteranno di aumentare significativamente la sicurezza e renderanno inutile il divieto del voto elettronico chiesto da talune cerchie.

Ad numero 1: nella fase di sperimentazione si continuerà a limitare l'accesso al voto elettronico unicamente al 30 per cento dell'elettorato cantonale. Aumentare il limite al 50 per cento significherebbe superare il quadro di una sperimentazione e passare in modo subdolo alla messa in esercizio regolare.

Ad numero 2: i Cantoni che introducono il voto elettronico garantiscono che la plausibilità dei risultati, in particolare del voto elettronico, sia verificata mediante procedure statistiche. Se i risultati delle votazioni con ricorso al voto elettronico differiscono, ad esempio, di oltre il 20 per cento da quelli degli altri canali di voto, occorrerà chiarire questa incongruenza.

Ad numero 3: nella fase di sperimentazione devono essere obbligatoriamente operativi due sistemi di voto elettronico ripartiti in tutti i Cantoni, ossia un sistema per Cantone ma complessivamente due sistemi in uso. La probabilità di una manipolazione diminuisce con l'aumento del numero di sistemi, poiché gli hacker sarebbero costretti ad attaccare due sistemi.

Ad numero 4: se il voto elettronico fosse introdotto al massimo in due terzi dei Cantoni e Semicantoni, la probabilità di esercitare un'influenza sulla maggioranza dei Cantoni si ridurrebbe e nel contempo l'impatto di una manipolazione diminuirebbe.