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18.4406 · Interpellanza · 2018-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è disposto a completare il suo opuscolo informativo destinato ai genitori adottivi ("L'adozione in Svizzera", numero UFCL 402.003) con un'informativa specifica per le persone adottate sui loro diritti e il sostegno di cui possono beneficiare?

Begründung

Molte persone adottate non sono sufficientemente informate in merito al loro statuto e ai loro diritti. Al fine di incoraggiare l'attuazione concreta dell'articolo 268c del Codice civile sul dovere d'informazione dei genitori nei confronti del figlio adottato nonché di ragguagliare adeguatamente questi ragazzi alla soglia della maggiore età, il Consiglio federale è disposto a completare il suo opuscolo informativo destinato ai genitori adottivi ("L'adozione in Svizzera" numero UFCL n.402.003)?

Si tratterebbe in particolare di:

1. spiegare e commentare il diritto in materia di adozione, segnatamente i diritti delle persone adottate in relazione alla ricerca dei loro genitori biologici (e la possibilità per i genitori biologici di cercare il figlio, prevista dal 1° gennaio 2018 in seguito all'allentamento del segreto dell'adozione);

2. precisare in quali punti lo statuto giuridico del figlio adottato nei confronti dei genitori adottivi coincide con quello di un figlio biologico. Il legame giuridico di filiazione (una volta costituito) è identico in particolare per quanto concerne gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli;

3. indicare l'ufficio competente per le formalità legate all'adozione o le ricerche delle origini;

4. segnalare le associazioni di sostegno ai figli adottati o ai genitori adottivi, quali ad esempio "@dopte.ch";

5. fornire tutte le altre informazioni pertinenti.

Si tratterebbe di far pervenire per posta queste informazioni alle persone adottate nel momento in cui raggiungono la maggiore età secondo modalità da definire, per esempio tramite delega di competenza alle autorità cantonali.

Stellungnahme des Bundesrates

La revisione del diritto in materia di adozione, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (art. 264-269c del Codice civile, CC; RS 210), prevede per ogni figlio adottato il diritto di ottenere informazioni sull'identità dei suoi genitori biologici al più tardi al raggiungimento della maggiore età. Una volta diciottenne, può inoltre ottenere informazioni sui suoi fratelli e sorelle biologici, se questi sono maggiorenni e vi hanno acconsentito. Anche questi ultimi hanno la possibilità di ricevere informazioni sull'adottato, se è maggiorenne e vi ha acconsentito.

Conformemente all'articolo 268d del Codice civile, ogni Cantone ha designato un servizio incaricato di consigliare le persone alla ricerca di informazioni sui loro genitori o fratelli e sorelle biologici. Questo servizio offre consulenza anche alle famiglie biologiche alla ricerca di figli adottati ormai maggiorenni.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha pubblicato un opuscolo informativo intitolato "L'adozione in Svizzera" (disponibile all'indirizzo www.adoption.admin.ch), che mira principalmente a fornire a un ampio pubblico informazioni generali sull'adozione. Intende indirizzare le persone desiderose di approfondire determinate questioni verso le autorità o i servizi competenti. L'opuscolo informativo è stato aggiornato in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto, al fine di integrarvi in particolare le novità in materia di segreto dell'adozione e di ricerca delle origini.

Nel quadro di una procedura di adozione, i futuri genitori adottivi sono sottoposti a una valutazione della loro idoneità all'accoglienza di uno o più figli adottivi. In occasione di questa verifica, una persona che dispone di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia si assicura, tra le altre cose, che i futuri genitori adottivi siano disposti ad affrontare il tema dell'adozione con il figlio e a fargli conoscere il suo Paese d'origine (cf. art. 5 cpv. 2 lett. d n. 2 dell'ordinanza sull'adozione, OAdoz; RS 211.221.36). Il tema dell'obbligo di informazione dei genitori nei confronti del figlio adottato è pertanto affrontato sin dalla procedura di verifica dell'idoneità dei genitori adottivi.

Sia il chiarimento degli obblighi dei genitori adottivi e dello statuto del figlio adottato sia il sostegno alla ricerca delle origini rientrano nella competenza cantonale. L'opuscolo informativo dell'UFG espone questi temi (cfr. cap. 6.3.4 e 9) e rinvia a siti Internet su cui sono tenuti gli elenchi aggiornati delle autorità o degli organi competenti. Si tratta infatti di elenchi dinamici che subiscono modifiche regolari: è fondamentale collocarli dove possano essere facilmente modificati e accessibili.

Tutte le informazioni pertinenti sono quindi facilmente accessibili sui siti Internet delle autorità federali e cantonali, degli intermediari in materia di adozione nonché dei servizi di ricerca specializzati. La pubblicità e l'accessibilità di queste informazioni sono sufficienti agli interessati per apprendere la portata dei loro diritti. Il figlio adottato e i suoi genitori adottivi hanno peraltro diritto al rispetto del segreto dell'adozione (art. 268b cpv. 1 CC). Pertanto, né la Confederazione né i Cantoni tengono un registro delle persone adottate, per cui non è possibile informare sistematicamente i figli adottati al momento del raggiungimento della maggiore età. Non appare perciò opportuno modificare l'opuscolo informativo "L'adozione in Svizzera". A seconda delle esigenze risultanti dalla prassi, la Confederazione vaglierà tuttavia una modifica o un'integrazione in occasione di una futura revisione.

Risposta del Consiglio federale.