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18.454 · Iniziativa parlamentare · 2018-09-27

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Nel Codice penale svizzero è introdotto l'articolo 121 (nuovo) del tenore seguente:

Art. 121

2a. Disposizioni comuni. Persone particolarmente protette dalla legge

1. Chiunque commette il reato di cui all'articolo 124 e uno dei reati di cui agli articoli 125 capoverso, 1, 127, 128, 129, 133 o 134 le cui vittime sono di sesso femminile e che comporta per le stesse un danno fisico o psichico di una certa rilevanza, è punito con una pena detentiva da quattro a dieci anni.

2. Chiunque cagiona un danno grave al corpo ai sensi degli articoli 122 o 125 capoverso 2 è punito con una pena detentiva da sette a vent'anni.

3. Chiunque commette vie di fatto ai sensi dell'articolo 126 è perseguito d'ufficio e punito con una pena detentiva superiore a un anno.

4. Le disposizioni dei capoversi 1, 2 e 3 si applicano per analogia se la vittima è un agente di polizia cantonale o comunale in servizio o un membro di un altro servizio federale, cantonale o comunale in uniforme, segnatamente un agente di sicurezza, un pompiere, un membro del servizio sanitario o un funzionario federale, cantonale o comunale di polizia in borghese di cui si suppone che l'autore conosca o debba conoscere la funzione.

Art. 86

Liberazione condizionale

a. Concessione

Cpv. 1-5

Invariati

Cpv. 6

La liberazione condizionale è esclusa se il detenuto è stato condannato in applicazione dell'articolo 121.

Nota bene

Completare il testo introducendo negli articoli 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133 e 134 un ultimo capoverso del tenore seguente:

È fatta salva l'applicazione dell'articolo 121.

Begründung

La violenza contro le donne sta assumendo proporzioni preoccupanti. Anche se complessivamente gli atti di violenza tendono a diminuire nella nostra società, non può dirsi lo stesso in alcuni settori, in particolare quando le vittime sono di sesso femminile. Negli ultimi vent'anni il numero di casi è triplicato. Questa deriva intollerabile va arginata il più rapidamente possibile. Mentre le cause del fenomeno possono essere molteplici, in particolare di natura culturale o sociale, gli effetti sono identici: una donna ferita nell'anima e/o nel corpo, talvolta deceduta.

Negli ultimi anni sono giunte nel nostro Paese molte persone di culture diverse dalla nostra. Per questi migranti, per lo più uomini celibi, la presenza negli spazi pubblici di donne non accompagnate suscita un interesse particolare. Alcuni di essi percepiscono, a torto, il modo di vestire delle donne occidentali come un presunto consenso a qualsiasi loro approccio. Il rifiuto delle donne di rispondere alle loro avance è all'origine di molti atti di violenza che hanno impressionato l'opinione pubblica.

La mancanza di rispetto per l'integrità fisica e psichica delle donne colpisce anche i funzionari in uniforme o in borghese, in particolare gli agenti di polizia. Il ripetersi di questi casi ci porta a considerarli inevitabili e quindi ad abituarvici, una situazione del tutto inammissibile. La società deve dare un segnale chiaro agli autori di tali reati affinché comprendano che i loro atti sono gravi e che la sanzione è commisurata agli atti commessi.

Oggi, ad esempio, gli autori di lesioni fisiche alle donne rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 122 capoverso 2 del Codice penale solo se ne consegue un danno permanente alla salute psichica delle vittime. Il danno psicologico è purtroppo minimizzato e considerato un disturbo psicologico temporaneo, nonostante il trauma subito e le conseguenze che queste donne porteranno con sé per tutta la vita.

Questo nuovo articolo vuole essere di natura preventiva: il potenziale autore sarà consapevole che, in caso di violazione, non sfuggirà alla detenzione, unico elemento veramente irritante per alcune persone sulle quali la pena condizionale e, ancor di più, l'aliquota giornaliera non hanno alcun effetto. Esso consente inoltre di trasmettere un messaggio alle vittime che, troppo spesso, si sentono incomprese nel loro dolore di fronte a una condanna che non è in alcun modo proporzionale al danno subito. Infine, comminando sanzioni più severe, la società dimostra concretamente di voler proteggere le categorie che sono spesso vittime di violenza.