19.1005 · Interrogazione · 2019-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Con la modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, la durata dell'assoggettamento per tutte le persone soggette agli obblighi militari è di undici anni e termina al più tardi alla fine dell'anno in cui vengono compiuti 37 anni. Un articolo del 7 febbraio 2019 della rivista digitale "Nau" suggerisce che tale regolamentazione sarebbe ora valida perfino retroattivamente fino al compimento del 37° anno d'età. Ciò riguarderebbe pertanto anche coloro che non sono più vincolati all'obbligo di pagamento.
1. Quanto detto corrisponde alla realtà dei fatti?
2. Qual è la base di questa interpretazione della legge?
Stellungnahme des Bundesrates
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare non viene riscossa retroattivamente. Chi ha versato le undici annualità previste dalla legge non è più assoggettato alla summenzionata tassa. Ciò concerne le persone nate nel 1997 o prima.
1. La modifica del 16 marzo 2018 della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, è una conseguenza della modifica del 18 marzo 2016 della legge militare, entrata in vigore un anno prima (LM; RS 510.10). Tale modifica implica che il reclutamento non è più da assolvere di principio nel 19° anno d'età, bensì al più presto dall'inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell'anno in cui è compiuto il 24° anno di età (cfr. art. 9 cpv. 2 LM nella vecchia e nella nuova versione). Questa nuova possibilità di reclutamento flessibile trova piena attuazione nella LTEO riveduta.
Mentre prima l'assoggettamento alla tassa iniziava obbligatoriamente nel 20° anno d'età, ora può essere posticipato. Pertanto, ad esempio, le persone soggette agli obblighi militari che decidono di assolvere il reclutamento all'età di 24 anni, cominceranno ad essere assoggettate a partire dall'anno successivo, in questo caso nel 25° anno d'età. Il numero di anni di assoggettamento alla tassa per una persona dichiarata inabile al servizio militare rimane invece immutato a undici (cfr. art. 3 LTEO nella vecchia e nuova versione). Per le persone considerate inabili al servizio che assolvono il reclutamento nel loro 19° anno d'età, l'assoggettamento alla tassa comincia nel 20° anno d'età e termina dopo aver versato le undici annualità previste, ovvero nel 30° anno d'età. Per le persone considerate inabili al servizio che assolvono il reclutamento nel loro 24° anno d'età, l'assoggettamento alla tassa comincia nel 25° anno d'età e termina dopo aver versato le undici annualità previste, ovvero nel 35° anno d'età.
2. Ai sensi della LTEO riveduta è possibile che una persona naturalizzata ad esempio nel 2013 all'età di 29 anni, e pertanto assoggettata alla tassa solo per due anni (2013/14) secondo il diritto previgente, debba versare ulteriori annualità a partire dal 2018 fino al 37° anno d'età. Tuttavia, sarà assoggettata alla tassa per un totale di sei anni (invece di undici). Dal 2015 al 2017 la suddetta persona è esonerata dal pagamento. Non viene presentata una richiesta retroattiva per questi tre anni. Le basi giuridiche pertinenti sono rappresentate, in particolare, dagli articoli 1-3 e 8 della LTEO.
Risposta del Consiglio federale.